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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione del 18 novembre 2015 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

In vigoreVersione 2015-11-18dal 2015-11-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/2076@2015-11-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Apertura e gestione dei contingenti tariffari
    2. Articolo 2 Periodo contingentale
    3. Articolo 3 Domande di diritti d'importazione e attribuzione dei diritti d'importazione
    4. Articolo 4 Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli d'importazione
    5. Articolo 5 Comunicazione alla Commissione
    6. Articolo 6
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/668/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in seguito l'accordo). L'accordo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina conformemente all'allegato I-A del capo I. L'appendice di detto allegato I-A prevede contingenti tariffari per l'importazione di carni suine.

(2) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, in conformità al regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i contingenti tariffari per l'importazione di carni suine nel 2014 e nel 2015 sono stati aperti e gestiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 della Commissione.

(3) L'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire periodi contingentali dal 1o gennaio 2016 in poi. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nel settore della carne suina nell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione stabilisce che i regolamenti della Commissione relativi a un determinato contingente d'importazione possano disporre che i contingenti vengano gestiti mediante un regime che preveda l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli d'importazione in una seconda fase. Un tale sistema consentirebbe agli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione di decidere, durante il periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli d'importazione, in funzione dei flussi commerciali effettivi.

(5) Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Il regolamento si applica ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(6) Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione e al momento del rilascio di un titolo d'importazione.

(8) Gli operatori dovrebbero essere tenuti a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati, rispettando l'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

(9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio con nuovi codici che risultano ora diversi da quelli di cui all'appendice dell'allegato I-A del capo I dell'accordo. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

3. Il contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 è gestito secondo il metodo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio dei titoli d'importazione in una seconda fase.

4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

Articolo 2 Periodo contingentale

Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingentale annuale per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b) 25 %nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3 Domande di diritti d'importazione e attribuzione dei diritti d'importazione

1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in seguito il quantitativo di riferimento), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

4. Il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2 non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione nulla, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti d'importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

8. I diritti d'importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 31 dicembre di ciascun periodo contingentale. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 4 Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli d'importazione

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è rispettato.

3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo di importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti..

5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

6. La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a) nella casella 8, il nome Ucraina come paese d'origine e una crocetta nella casella sì;

b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8. Il titolo d'importazione specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità del titolo d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.

Articolo 5 Comunicazione alla Commissione

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione nulla, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione nulla, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;

b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

ANNEX

ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Numero d'ordine Codici NC Designazione delle merci Quantitativo in tonnellate (peso netto) Dazio applicabile (EUR/t) 09.4271 02031110 02031211 02031219 02031911 02031913 02031915 02031955 02031959 02032110 02032211 02032219 02032911 02032913 02032915 02032955 02032959 Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate 20000 0 09.4272 02031110 02031219 02031911 02031915 02031959 02032110 02032219 02032911 02032915 02032959 Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati 20000 0

in bulgaro: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

in ceco: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

in danese: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

in estone: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

in inglese: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

in francese: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

in croato: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

in lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

in ungherese: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

in maltese: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

in portoghese: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

in sloveno: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

in svedese: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076

Versioni

  1. 2015-11-18