Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione del 30 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/704@2015-04-30/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione definisce i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti della pesca.
(2) Le associazioni rappresentative delle parti interessate hanno fornito dati sulla presenza di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico. Da tali dati si può osservare che in molte occasioni l'attuale tenore massimo di 75 ng/g di peso umido non può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca in normali condizioni di crescita e di cattura. I dati forniti dimostrano che l'attuale tenore massimo non è conforme al principio per cui i tenori massimi per i contaminanti sono fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile. È pertanto opportuno incrementare l'attuale tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico, senza mettere in pericolo la sanità pubblica.
(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006 di conseguenza.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker
ANNEX
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:
1) il punto 5.3 è sostituito dal seguente: 5.3 Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati (25) (34), ad eccezione: Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici. 3,5 pg/g di peso umido 6,5 pg/g di peso umido 75 ng/g di peso umido
dell'anguilla selvatica
dello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico
del pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce
del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione
degli oli di organismi marini
2) Il seguente punto 5.4 bis è inserito dopo il punto 5.4: 5.4 bis Muscolo di spinarolo (Squalus acanthias) selvatico e prodotti derivati (34) 3,5 pg/g di peso umido 6,5 pg/g di peso umido 200 ng/g di peso umido