Gelex

Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione del 30 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2015-04-30dal 2015-05-21
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/704@2015-04-30/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione definisce i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti della pesca.

(2) Le associazioni rappresentative delle parti interessate hanno fornito dati sulla presenza di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico. Da tali dati si può osservare che in molte occasioni l'attuale tenore massimo di 75 ng/g di peso umido non può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca in normali condizioni di crescita e di cattura. I dati forniti dimostrano che l'attuale tenore massimo non è conforme al principio per cui i tenori massimi per i contaminanti sono fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile. È pertanto opportuno incrementare l'attuale tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico, senza mettere in pericolo la sanità pubblica.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006 di conseguenza.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

ANNEX

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1) il punto 5.3 è sostituito dal seguente: 5.3 Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati (25) (34), ad eccezione: Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici. 3,5 pg/g di peso umido 6,5 pg/g di peso umido 75 ng/g di peso umido

dell'anguilla selvatica

dello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico

del pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce

del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione

degli oli di organismi marini

2) Il seguente punto 5.4 bis è inserito dopo il punto 5.4: 5.4 bis Muscolo di spinarolo (Squalus acanthias) selvatico e prodotti derivati (34) 3,5 pg/g di peso umido 6,5 pg/g di peso umido 200 ng/g di peso umido

Versioni

  1. 2015-04-30