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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/805 della Commissione del 19 maggio 2015 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

In vigoreVersione 2015-05-19dal 2015-06-12
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/805@2015-05-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Heinz Zourek Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ANNEX

ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Uno strumento elettronico (cosiddetto girometro) con un peso di 35 g, dotato di almeno tre sensori della velocità angolare, in un alloggiamento avente dimensioni di 24 × 24 × 28 mm. L'alloggiamento contiene anche un sensore di temperatura e vari componenti elettronici ed è dotato di un cavo. Lo strumento rileva la velocità angolare in un intervallo di 50-1200 °/s (gradi al secondo) e produce, attraverso i suoi componenti elettronici, un segnale elettrico in uscita proporzionale ai valori rilevati. Il segnale non è visualizzato sullo strumento, ma trasmesso ad altri apparecchi collegati attraverso il cavo. Il sensore della temperatura fornisce informazioni per compensare eventuali variazioni del segnale in uscita dovute alla variazione di temperatura. Lo strumento è destinato a essere utilizzato per fornire a diverse apparecchiature, quali turbine eoliche, motori o macchinari industriali, le istruzioni sull'adeguata posizione di funzionamento. 90318038 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 9031, 903180 e 90318038. Dato che contiene sia sensori della velocità angolare che un sensore di temperatura, lo strumento costituisce una combinazione di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, ai sensi della nota 3 del capitolo 90 (nota 3, sezione XVI). La funzione principale dello strumento è svolta dai sensori della velocità angolare, poiché il sensore di temperatura è utilizzato principalmente per fornire informazioni per compensare il segnale in uscita. Dato che lo strumento non è utilizzato per la navigazione, ne è esclusa la classificazione alla voce 9014 come strumento di navigazione o come parte e accessorio a tale scopo. Sebbene rilevi il numero di gradi al secondo, lo strumento non è paragonabile agli indicatori di velocità di cui alla voce 9029, dato che i valori rilevati non sono indicati sullo strumento bensì trasmessi, sotto forma di un segnale elettrico, ad altre apparecchiature. L'articolo va quindi classificato nel codice NC 90318038 come altri strumenti, apparecchi e macchine per la misura o il controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90.

Versioni

  1. 2015-05-19