Decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione del 27 gennaio 2016 che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/107@2016-01-27/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura la cibutrina.
(2) La cibutrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21 Prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) Il 7 aprile 2011 i Paesi Bassi, che erano stati designati autorità di valutazione competente, hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, conformemente all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione.
(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(5) In base a tale parere si può escludere che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 contenenti cibutrina soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari considerati in sede di valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.
(6) Non è pertanto opportuno approvare la cibutrina per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 21.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La cibutrina (numero CE 248-872-3, numero CAS 28159-98-0) non è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker