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Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2016-05-18dal 2016-08-06
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/1238@2016-05-18/it

Indice
  1. Preambolo
  2. CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
    1. Articolo 1 Campo di applicazione
  3. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI
    1. Articolo 2 Ammissibilità degli operatori
    2. Articolo 3 Ammissibilità dei prodotti
    3. Articolo 4 Cauzione
    4. Articolo 5 Svincolo e incameramento della cauzione
  4. CAPO III NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO PUBBLICO
    1. Articolo 6 Luoghi di ammasso all'intervento
    2. Articolo 7 Requisiti dei luoghi di ammasso
  5. CAPO IV NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO
    1. Articolo 8 Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato
  6. CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
    1. Articolo 9 Comunicazioni
    2. Articolo 10 Abrogazione e disposizioni transitorie
    3. Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
  7. ANNEX
  8. ALLEGATO I ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CEREALI
  9. PARTE I Criteri di ammissibilità per i cereali
  10. 1. a)
  11. 2. a)
  12. PARTE II Xn.a.A.B.1.2.2.1.a)b)c)d)e)2,2.3.4.a)——b)———c)d)e)f)g)C.D.E.F.G. Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I
  13. ALLEGATO II ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI RISO
  14. PARTE I Criteri di ammissibilità per il risone
  15. 1. a)
  16. PARTE II Criteri per la resa alla lavorazione
  17. Resa di base alla lavorazione
  18. PARTE III Percentuali massime
  19. ALLEGATO III ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CARNI BOVINE
  20. PARTE I Criteri di ammissibilità per le carni bovine
  21. 1. a)
  22. 2. a)
  23. PARTE II Classificazione dei prodotti
  24. BELGIQUE/BELGIË
  25. БЪЛГАРИЯ
  26. ČESKÁ REPUBLIKA
  27. DANMARK
  28. DEUTSCHLAND
  29. EESTI
  30. EIRE/IRELAND
  31. ΕΛΛΑΔΑ
  32. ESPAÑA
  33. FRANCE
  34. HRVATSKA
  35. ITALIA
  36. ΚΥΠΡΟΣ
  37. LATVIJA
  38. LIETUVA
  39. LUXEMBOURG
  40. MAGYARORSZÁG
  41. MALTA
  42. NEDERLAND
  43. ÖSTERREICH
  44. POLSKA
  45. PORTUGAL
  46. ROMÂNIA
  47. SLOVENIJA
  48. SLOVENSKO
  49. SUOMI/FINLAND
  50. SVERIGE
  51. UNITED KINGDOM I.
  52. ALLEGATO IV ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI BURRO
  53. PARTE I Criteri di ammissibilità per il burro
  54. PARTE II Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità
  55. PARTE III Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  56. 1. a)
  57. 2. a)
  58. 4. a)
  59. ALLEGATO V
  60. ACQUISTO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE
  61. PARTE I Criteri di ammissibilità per il latte scremato in polvere
  62. PARTE II Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità
  63. PARTE III Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  64. 1. a)
  65. 2. a)
  66. 4. a)
  67. ALLEGATO VI
  68. REQUISITI DI QUALITÀ PER L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO
  69. I.
  70. II.
  71. III.
  72. IV.
  73. V.
  74. VI.
  75. ALLEGATO VII CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI CHE PRESENTANO UN'OFFERTA O UNA DOMANDA DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA
  76. a)
  77. b)
  78. c)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1-3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) e e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.

(2) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intervento pubblico si applica a frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

(3) A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

(4) Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti ammissibili.

(5) Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, la partecipazione deve essere di norma consentita soltanto agli operatori stabiliti e titolari di partita IVA in uno Stato membro.

(6) Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.

(7) Date le differenze tra i prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto. Per lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime, per i cereali alcune condizioni dovrebbero applicarsi solo dalla campagna di commercializzazione 2017-2018.

(8) A garanzia della serietà dell'offerta o della domanda e del buon fine dell'operazione di acquisto, vendita e smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato, occorre prevedere requisiti per la costituzione di una cauzione.

(9) È necessario inoltre prevedere disposizioni di svincolo e incameramento della cauzione per l'acquisto, la vendita e lo smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato.

(10) Per le vendite all'intervento, la procedura di gara può svolgersi correttamente solo se le offerte presentate sono autentiche. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la cauzione sia svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.

(11) Per assicurare la massima efficacia e semplicità operativa del regime d'intervento pubblico nell'insieme dell'Unione per quanto riguarda, da un lato, l'acquisto di prodotti ammissibili e, dall'altro, la vendita di prodotti presi in consegna dagli organismi pagatori, occorre definire le condizioni che devono soddisfare i luoghi di ammasso.

(12) È necessario che gli organismi pagatori responsabili dell'intervento pubblico negli Stati membri, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, assicurino il rispetto di tali condizioni in relazione ai luoghi di ammasso.

(13) Qualora l'aggiudicazione delle carni bovine per l'acquisto superi la capacità di ammasso refrigerato disponibile in uno Stato membro, occorre prevedere che questi possa avvalersi della capacità di ammasso refrigerato di un altro Stato membro.

(14) Ai fini di una gestione efficiente dell'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire norme specifiche relative al versamento dell'aiuto stesso.

(15) Dato che il presente regolamento e l'atto di esecuzione che occorre adottare in materia d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato sono intesi a semplificare e adeguare le disposizioni applicabili ai prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, il presente regolamento dovrebbe sostituire le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 della Commissione. A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

a) l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del suddetto regolamento; e

b) la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del suddetto regolamento.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 Ammissibilità degli operatori

1. Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:

a) un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure

b) un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.

2. Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

a) macelli bovini riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.

3. Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

a) nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;

b) nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.

Articolo 3 Ammissibilità dei prodotti

1. I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue: Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.

a) per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;

b) per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;

c) per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;

d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione;

e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

3. Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4 Cauzione

Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:

a) presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 5 Svincolo e incameramento della cauzione

1. Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata.

2. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando:

a) l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e

b) è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all'articolo 3 del presente regolamento; oppure

c) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure

d) l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

3. Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata:

a) per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b) per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c) se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

4. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando:

a) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato;

b) l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c) sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale.

5. La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è:

a) ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure

b) modificata dopo essere stata presentata.

6. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando: Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %.

a) i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 relativamente ai quantitativi non accettati;

b) salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi.

7. Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata:

a) relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi;

b) se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

8. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando:

a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo l, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

CAPO III NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO PUBBLICO

Articolo 6 Luoghi di ammasso all'intervento

1. Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento (luoghi di ammasso) consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.

2. Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.

Articolo 7 Requisiti dei luoghi di ammasso

1. Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti:

a) dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti;

b) è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

2. Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso.

3. Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono: Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso. Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento. I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi. Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.

a) il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate;

b) il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali.

CAPO IV NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 8 Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

1. Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale. Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale:

a) zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore;

b) olio di oliva;

c) fibre di lino;

d) carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino;

e) formaggi;

f) latte scremato in polvere in grandi sacchi (big bags) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c).

2. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione.

3. L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

4. Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto. I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1.

5. Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

6. Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 9 Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 10 Abrogazione e disposizioni transitorie

I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati. L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione. L'allegato I, parte II, tabella IV della parte IX e parte XI, lettera h), del regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017. Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico, l'allegato I, parte II, si applica dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

ANNEX

ALLEGATO I ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CEREALI

PARTE I Criteri di ammissibilità per i cereali

1. Per quanto riguarda i cereali, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:

1. a)

i cereali presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi;

b)

i cereali sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo;

c)

i cereali possiedono i requisiti qualitativi minimi specificati nella parte II del presente allegato; e

d)

il tenore di contaminanti, compresa la radioattività, non supera i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale.

2. I livelli massimi dei contaminanti di cui al punto 1, lettera d), sono:

2. a)

per il frumento tenero e il frumento duro, i livelli ammessi dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato, per il frumento tenero e il frumento duro, ai punti da 2.4 a 2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione;

b)

per l'orzo e il granturco, i livelli di cui ala direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall'operatore e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l'altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti. Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zélény di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile, deve essere giudicato non colloso e lavorabile a macchina.

PARTE II Xn.a.A.B.1.2.2.1.a)b)c)d)e)2,2.3.4.a)——b)———c)d)e)f)g)C.D.E.F.G. Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I

analisi richiesta senza limite specifico, ma il cui tenore va preso in considerazione per i limiti massimi fissati ai punti 2 e 4 della tabella. non applicabile, in quanto non richiede un'analisi. Frumento duro Frumento tenero Orzo Granturco Tenore massimo di umidità 14,5 % 14,5 % 14,5 % 13,5 % Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo: 12 % 12 % 12 % 12 % Chicchi spezzati 6 % 5 % 5 % 5 % Impurità relative ai chicchi 8,5 % 7 % 12 % 5 % Impurità diverse dai chicchi volpati 5 % 7 % 12 % 5 % chicchi striminziti X X X n.a. altri cereali 3 % X 5 % X chicchi attaccati da parassiti X X X X chicchi che presentano colorazioni del germe X X n.a. n.a. chicchi scaldati per essiccamento 0,50 % 0,50 % 3 % 0,50 % Chicchi volpati 3,5 % n.a. n.a. n.a. Chicchi germinati 4 % 4 % 6 % 6 % Impurità varie 4,5 % 3 % 3 % 3 % di cui: semi estranei: nocivi 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % altro X X X X chicchi avariati: chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida 0,05 % 0,05 % X X chicchi colpiti da fusariosi 1,5 % X X X altro X X X X impurità propriamente dette X X X X pule (per il granturco: frammenti di raspi) X X X X segala cornuta 0,05 % 0,05 % n.a. n.a. chicchi cariati X X n.a. n.a. impurità di originale animale X X X X Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente 27 % n.a. n.a. n.a. Peso specifico minimo (kg/hl) 78 73 62 n.a. Tenore minimo di proteine 11,5 % 11,0 % n.a. n.a. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg) 220 220 n.a. n.a. Indice minimo di Zélény (ml) n.a. 22 n.a. n.a Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati, sono classificati nella categoria impurità varie, anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.

ALLEGATO II ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI RISO

PARTE I Criteri di ammissibilità per il risone

1. Per quanto riguarda il riso, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:

1. a)

il risone è privo di odore e di insetti vivi;

b)

b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %;

c)

la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui alla parte II;

d)

il tasso di impurità varie, il tasso di grani di riso di altre varietà e il tasso di grani non conformi alla qualità tipo definita all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono superiori alle percentuali massime di cui alla parte III del presente allegato, per tipo di riso;

e)

il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa unionale.

2. Ai fini del presente allegato, per impurità varie si intendono gli elementi estranei diversi dal riso.

PARTE II Criteri per la resa alla lavorazione

Resa di base alla lavorazione

Designazione della varietà Resa in grani interi (%) Resa globale (%) Argo, Selenio, Couachi 66 73 Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar 65 73 Ispaniki A, Makedonia 64 73 Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria 63 72 Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus 62 72 Strymonas 62 71 Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano 61 72 Thaibonnet, Puntal 60 72 Evropi 60 70 Arborio, Rea 58 72 Carnaroli, Elba, Vialone Nano 57 72 Axios 57 67 Roxani 57 66 Varietà non nominate 64 72

PARTE III Percentuali massime

Difetti dei grani Riso a grani tondi codice NC 10061092 Riso a grani medi e lunghi A codici NC 10061094 e 10061096 Riso a grani lunghi B codice NC 10061098 Grani gessati 6 4 4 Grani striati rossi 10 5 5 Grani macchiati e vaiolati 4 2,75 2,75 Grani ambrati 1 0,50 0,50 Grani gialli 0,175 0,175 0,175 Impurità varie 1 1 1 Grani di riso di altre varietà 5 5 5

ALLEGATO III ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CARNI BOVINE

PARTE I Criteri di ammissibilità per le carni bovine

1. Possono essere acquistate all'intervento carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti, fresche o refrigerate (codice NC 0201), di cui alla parte II del presente allegato che rientrano nelle seguenti categorie, definite all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

1. a)

carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);

b)

carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi (categoria C);

c)

carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).

2. I prodotti di cui al punto 1 possono essere acquistati solo alle condizioni seguenti:

2. a)

sono stati macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

sono stati classificati, presentati e identificati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione;

c)

sono stati etichettati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d)

sono ottenuti da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

PARTE II Classificazione dei prodotti

Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi descritti nella parte I, punto 1, lettera c).

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM I.

Great Britain Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.

Northern Ireland Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

ALLEGATO IV ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI BURRO

PARTE I Criteri di ammissibilità per il burro

1. L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il burro conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2. L'organismo pagatore controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato IV, parte I, del suddetto regolamento di esecuzione. Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3. I livelli di radioattività del burro non devono superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale e sono monitorati solo se la situazione lo esige.

4. Il burro deve essere stato fabbricato nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.

5. L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato IV, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione, direttamente ed esclusivamente da crema pastorizzata ai sensi dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1308/2013. In tal caso l'imballaggio è sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo acqua in olio, che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità: Parametri Tenore e caratteristiche di qualità Grasso Minimo 82 % Acqua Massimo 16 % Materie secche non grasse Massimo 2 % Acidi grassi liberi Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse Indice di perossidi Max 0,3 mequiv di ossigeno/1000 g di materie grasse Coliformi Non rilevabili in 1 g Grassi diversi da quelli del latte Non rilevabili con l'analisi dei trigliceridi Caratteristiche organolettiche Almeno quattro punti su cinque per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza Dispersione idrica Almeno quattro punti

PARTE III Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Le imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

1. a)

sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

c)

accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il burro di loro produzione che può essere offerto all'intervento;

d)

si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento dalle imprese interessate. I controlli sono almeno i seguenti:

2. a)

un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);

b)

un controllo all'anno quando il burro è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al paragrafo 1.

3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi. Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità. La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano: La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.

4. a)

la data del controllo;

b)

la durata del controllo;

c)

le operazioni effettuate.

ALLEGATO V

ACQUISTO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I Criteri di ammissibilità per il latte scremato in polvere

1. L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2. L'organismo pagatore controlla la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato V, parte I, del suddetto regolamento. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all'infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, in particolare latticello e siero di latte ai sensi della parte II del presente allegato. La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida. Le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico sono di origine unionale. Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3. La radioattività nel latte scremato in polvere non può superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale ed è monitorata solo se la situazione lo esige.

4. Il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte. Se immagazzinato in sili contenenti la produzione di più di una giornata, il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nel corso delle tre settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nel corso delle quattro settimane precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.

5. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato V, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione ai sensi dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida.

6. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sono sigillati con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Parametri Tenore e caratteristiche di qualità Tenore di sostanza proteica Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso Tenore in materie grasse Massimo 1,00 % Tenore di acqua Massimo 3,5 % Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo Massimo 19,5 ml Tenore di lattati Massimo 150 mg/100 g Additivi Nessuno Prova di fosfatasi Negativo, cioè un'attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito Indice di solubilità Massimo 0,5 ml (24 °C) Tenore di particelle combuste Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B Tenore di microrganismi Massimo 40000 per grammo Ricerca di coliformi Negativo in 0,1 g Ricerca di latticello Negativo Ricerca di siero di latte presamico Nessuno Ricerca di siero di latte acido Nessuno Gusto e odore Pulito Aspetto Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate Sostanze antimicrobiche Negativo

PARTE III Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Le imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

1. a)

sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte prodotti, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

c)

accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere inteso ad essere offerto all'intervento;

d)

si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento dalle imprese interessate. I controlli sono almeno i seguenti:

2. a)

un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);

b)

un controllo all'anno quando il latte scremato in polvere è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al punto 1.

3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi. Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità. La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano: La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.

4. a)

la data del controllo;

b)

la durata del controllo;

c)

le operazioni effettuate.

ALLEGATO VI

REQUISITI DI QUALITÀ PER L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa unionale. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

I.

Zucchero Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere: Fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17, deve essere prodotto entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta o la domanda ad eccezione dello zucchero bianco ritirato o riportato.

a)

zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa o in grandi sacchi di 800 kg o più recanti l'indicazione del peso netto;

b)

con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.

II.

Fibre di lino L'aiuto è concesso unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2000 kg. Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di entrata all'ammasso;

c)

il peso netto.

III.

Carni L'aiuto è concesso per:

a)

carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;

b)

carcasse e tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi;

c)

carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;

d)

carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;

f)

carni di animali non macellati d'urgenza;

g)

carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

IV.

Burro L'aiuto è concesso solo per il burro: L'imballaggio del burro reca l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sul condizionamento del burro di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione burro di crema dolce se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2. La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il burro è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto. Se il burro è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

a)

con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara;

V.

Formaggi L'aiuto è concesso unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale corrisponde al periodo di maturazione previsto dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio. Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio ha un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio. Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti: Il responsabile del magazzino di ammasso tiene un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, sono registrate le indicazioni di cui al terzo capoverso, lettera a).

a)

recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'impresa nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

b)

sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

c)

non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

VI.

Latte scremato in polvere L'aiuto è concesso solo per il latte scremato in polvere: I sacchi recano l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sulla consegna e il condizionamento del latte scremato in polvere di cui di cui all'allegato V, parte II, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione latte scremato in polvere spray sui sacchi. La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato V, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto. Se il latte scremato in polvere è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

a)

con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;

c)

confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in grandi sacchi (big bags) del peso massimo di 1500 kg.

ALLEGATO VII CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI CHE PRESENTANO UN'OFFERTA O UNA DOMANDA DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA

Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie: L'operatore del settore oleicolo che non adempie agli obblighi del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o (UE) n. 1308/2013 non è ammesso a presentare offerta o domanda di aiuto all'ammasso privato durante i dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono rettificati i motivi dell'inadempienza. Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

a)

un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla normativa nazionale vigente dello Stato membro interessato;

b)

un frantoio per la produzione d'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato;

c)

un'impresa di condizionamento dell'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato.

Versioni

  1. 2016-05-18