Gelex

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione del 29 luglio 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2016-07-29dal 2016-08-19
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/1253@2016-07-29/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. 1)
    1. Articolo 1 Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi. La principale fonte di dati per tali statistiche è costituita dai dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana. Tale regolamento è stato elaborato per tenere conto di nuove e specifiche modalità semplificate di sdoganamento da attuare in forza del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (il codice doganale aggiornato). Ciò riguardava in particolare una autovalutazione che avrebbe dovuto prevedere una deroga alla presentazione di una dichiarazione in dogana e un sistema di sdoganamento centralizzato nei casi in cui le formalità doganali d'importazione o d'esportazione potessero essere espletate in più di uno Stato membro.

(2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il codice doganale dell'Unione) ha abrogato il codice doganale aggiornato e sostituito, a decorrere dal 1o maggio 2016, le disposizioni doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione stabilisce il programma di lavoro di cui all'articolo 280 del codice doganale dell'Unione e fa riferimento ai sistemi doganali elettronici da sviluppare in tale ambito.

(4) Fino a quando tali sistemi elettronici non diventeranno disponibili, il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (l'atto delegato transitorio) prevede misure transitorie per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché per l'archiviazione di tali informazioni.

(5) Il regolamento (CE) n. 471/2009 è stato attuato dal regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione.

(6) È pertanto necessario adeguare il regolamento (UE) n. 92/2010 alle disposizioni del codice doganale dell'Unione per quanto concerne le specifiche modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, in particolare riguardo alla semplificazione doganale denominata sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice doganale dell'Unione.

(7) L'accordo delle autorità doganali sulla semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse dovrebbe trovare riscontro anche nelle statistiche compilate.

(8) Per ottenere informazioni sui movimenti economicamente rilevanti tra gli Stati membri dopo lo sdoganamento, se si tratta di importazioni, o prima, se si tratta di esportazioni, è opportuno predisporre misure volte a individuare gli Stati membri interessati ai fini delle statistiche del commercio.

(9) Le modifiche che richiedono un adeguamento della trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dovrebbero potersi applicare solo ai periodi di riferimento mensili, a cominciare dal mese di riferimento gennaio 2017.

(10) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 92/2010.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 92/2010 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1)

Articolo 1 Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio, lo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (il codice doganale dell'Unione), che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dall'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione;

b) sdoganamento centralizzato automatizzato, lo sdoganamento centralizzato che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dai rispettivi sistemi elettronici transnazionali per lo sdoganamento centralizzato all'importazione o all'esportazione, come specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 280 del codice doganale dell'Unione.

2. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni in dogana: L'obbligo di fornire registrazioni delle dichiarazioni in dogana all'autorità statistica nazionale non si applica alle dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato automatizzato, che devono essere fornite ad un altro Stato membro a norma del paragrafo 3. Il primo comma lascia impregiudicati i diritti delle autorità statistiche nazionali in materia di accesso ai dati amministrativi e di uso dei medesimi, di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

a) depositate presso di esse; o

b) per le quali la dichiarazione complementare è messa a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Qualora i dati statistici già forniti abbiano subito modifiche, le autorità doganali trasmettono alle autorità statistiche nazionali registrazioni rivedute relative alle importazioni e alle esportazioni.

3. A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, ossia non appena lo Stato membro interessato attua lo sdoganamento centralizzato automatizzato, si applicano le disposizioni di seguito descritte. Quando una dichiarazione in dogana riguarda lo sdoganamento centralizzato automatizzato, l'autorità doganale alla quale è presentata tale dichiarazione in dogana si assicura che le copie dei dati contenuti nella suddetta dichiarazione siano trasmesse entro gli stessi termini di cui al paragrafo 2, primo comma, all'autorità doganale dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. L'obbligo di trasmettere i dati si riferisce anche ad una dichiarazione in dogana per la quale la dichiarazione complementare è messa a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La trasmissione è considerata assicurata e i termini sono rispettati quando la trasmissione fra gli Stati membri avviene secondo le modalità di cui agli articoli 231 e 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'autorità doganale destinataria inoltra senza indugi i dati alla propria autorità statistica nazionale. Ciò lascia tuttavia impregiudicati i diritti delle autorità statistiche nazionali in materia di accesso ai dati amministrativi e di uso dei medesimi, di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

4. Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono.

Articolo 1

2)a) la lettera a) dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente: delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni fornite dalle autorità doganali conformemente agli obblighi di cui all'articolo 1;

3) l'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

i)g) la lettera g) è sostituita dalla seguente: il codice delle merci; se le statistiche sono compilate utilizzando la fonte di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009 e se le autorità statistiche nazionali constatano che tale fonte di dati è interessata dall'accordo delle autorità doganali di cui all'articolo 177 del codice doganale dell'Unione, le autorità statistiche nazionali prevedono la possibilità di identificare nelle statistiche da esse compilate i dati la cui pertinenza o qualità sono influenzate da tale accordo;

ii)h) la lettera h) è sostituita dalla seguente: lo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. Tuttavia le autorità statistiche nazionali sono unicamente tenute ad elaborare tali informazioni allorché le importazioni o le esportazioni si riferiscono a dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio; lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana. Tuttavia le autorità statistiche nazionali sono unicamente tenute ad elaborare tali informazioni allorché le importazioni o le esportazioni si riferiscono a dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato automatizzato;

iii)i) la lettera i) è sostituita dalla seguente: all'importazione, lo Stato membro di destinazione. Per le registrazioni all'importazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di destinazione, gli Stati membri utilizzano qualunque altra informazione della dichiarazione in dogana da essi ritenuta pertinente ai fini della compilazione delle statistiche del commercio estero da parte dello Stato membro di destinazione. Qualora le autorità statistiche nazionali non siano in grado di ottenere informazioni dirette o indirette che consentano tale compilazione, esse indicano il codice di geonomenclatura QV se ritengono che lo Stato membro di destinazione sia diverso dallo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale;

iv)j) la lettera j) è sostituita dalla seguente: all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. Per le registrazioni all'esportazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di effettiva esportazione, le autorità statistiche nazionali si avvalgono di qualunque altra informazione della dichiarazione in dogana da essi ritenuta pertinente ai fini della compilazione delle statistiche del commercio estero da parte dello Stato membro di effettiva esportazione. Qualora le autorità statistiche nazionali non siano in grado di ottenere informazioni dirette o indirette che consentano tale compilazione, esse indicano il codice di geonomenclatura QV se ritengono che lo Stato membro di effettiva esportazione sia diverso dallo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale;

v)l) la lettera l) è sostituita dalla seguente: all'importazione, il paese di provenienza/spedizione;.

4) all'articolo 2, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: Le statistiche contengono adeguamenti in caso di registrazioni mancanti, trasmesse in ritardo o non complete.;

5) all'articolo 2, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica, gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009.

Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1, paragrafi 3 e 4, si applica ai periodi di riferimento a partire da gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

Versioni

  1. 2016-07-29