Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1807 della Commissione del 30 settembre 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet du Périgord (IGP)]
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/1807@2016-09-30/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione Poulet du Périgord presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione Poulet du Périgord deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione Poulet du Périgord (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Phil Hogan Membro della Commissione