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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione del 17 febbraio 2016 che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

In vigoreVersione 2016-02-17dal 2016-02-19
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/223@2016-02-17/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue: PROCEDURA

(1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio (calzature) originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e del Vietnam (il regolamento provvisorio).

(2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC (regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio o il regolamento controverso).

(3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008 il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinate calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

(4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio].

(5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (i richiedenti) hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato Tribunale). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes contro Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747 (le sentenze del Tribunale).

(6) I richiedenti hanno presentato ricorso contro le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e altri e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: […], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(8) Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i richiedenti interessati.

(9) Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i richiedenti per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.

(10) Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE, ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha concluso i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori, ai quali i pertinenti dazi doganali erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (il codice doganale comunitario), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario e, in particolare, il suo articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi, affidamento che verrebbe messo in discussione dall'adozione della proposta della Commissione.

(11) Due importatori del prodotto in questione, C&J Clark International Ltd. e Puma SE hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

(12) Nelle cause riunite C-659/13, C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi nella misura in cui la Commissione europea non ha esaminato le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale (TI) presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 2, paragrafo 7, lettera b) e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (le sentenze).

(13) L'articolo 266 del TFUE stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (sentenza Asteris).

(14) Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione, salvo nel caso in cui l'illegittimità si verifichi nella fase di apertura.

(15) A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le domande di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, tutte le altre risultanze riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 restano valide.

(16) Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di ricominciare il procedimento antidumping ancora aperto dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare se i produttori esportatori interessati abbiano operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005.

(17) Per le importazioni di C&J Clark International Ltd. e Puma SE, la Commissione valuterà tutte le richieste di TEM e di TI presentate.

(18) È opportuno ordinare alle autorità doganali nazionali, sulla base dell'articolo 14, del regolamento di base, di non rimborsare tali dazi nel frattempo. La Commissione effettuerà l'anzidetta valutazione entro otto mesi dalla data della sentenza.

(19) Per le importazioni di altri importatori che non erano legittimati a proporre un ricorso di annullamento e che, di conseguenza, ora possono invocare la sentenza nelle loro domande di rimborso dei dazi antidumping a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, la Commissione, ai fini di un utilizzo efficiente delle risorse, valuterà soltanto le domande di TEM e di TI dei produttori esportatori interessati da domande di rimborso presentate all'autorità doganale nazionale a tempo debito e nella forma dovuta. La Commissione osserva che, conformemente all'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sono concessi su richiesta presentata all'ufficio doganale competente entro tre anni dalla data alla quale l'importo di detti dazi sia stato comunicato al debitore. La Commissione osserva inoltre che l'annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping non costituisce un caso fortuito che, ai sensi di tale disposizione, consente una proroga del termine di tre anni durante il quale un importatore può chiedere la restituzione dei dazi all'importazione versati in applicazione di tale regolamento.

ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14

(20) Se un atto delle istituzioni è stato dichiarato invalido con una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, tale sentenza ha effetti erga omnes, vale a dire che non si limita al richiedente dinanzi al giudice nazionale che solleva poi la questione alla Corte di giustizia. In tale situazione la Commissione è dunque obbligata a dare esecuzione alla sentenza per quanto riguarda tutte le parti colpite dall'illegittimità che ha determinato l'annullamento della misura.

(21) La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza.

(22) Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse, la Commissione si astiene dall'esaminare tutte le richieste di TEM e di TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione nel corso dell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento controverso. La Commissione ritiene invece opportuno imporre alle autorità doganali nazionali che devono decidere in merito ad una domanda di rimborso dei dazi antidumping sulla base dell'articolo 236 del codice doganale comunitario di trasmetterle tale domanda di rimborso e di attendere la valutazione da parte della Commissione della richiesta di TEM e di TI e, se del caso, la reistituzione del dazio antidumping con l'aliquota appropriata, prima di procedere al rimborso. La base giuridica per un siffatto obbligo è l'articolo 14 del regolamento di base, che dispone che il regolamento che istituisce i dazi indichi in dettaglio le modalità di riscossione da parte degli Stati membri.

(23) La Commissione verificherà allora se il produttore esportatore le cui esportazioni sono state oggetto di domanda di rimborso avesse effettivamente chiesto la valutazione del TEM o del TI e, in caso affermativo, se a tale produttore esportatore debba essere concesso il TEM o il TI o meno.

(24) La Commissione adotterà regolamenti che fissano la valutazione e, se del caso, reistituiscono il dazio doganale applicabile. Le aliquote di recente istituzione prendono effetto a decorrere dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento annullato.

(25) Le autorità doganali sono pertanto tenute ad attendere l'esito di tale inchiesta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso.

(26) La Commissione si adopererà per rispettare il termine previsto nel regolamento di base per la valutazione del TEM e del TI, che è di otto mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni dalle autorità doganali nazionali, al fine di evitare indebiti ritardi.

CONCLUSIONI

(27) L'analisi delle domande di TEM e di TI dei produttori esportatori che hanno venduto a Puma SE e C&J Clark International Ltd dovrebbe essere effettuata entro otto mesi dalla data della sentenza.

(28) Per quanto riguarda il dazio antidumping applicato ad altri produttori esportatori cinesi e vietnamiti (ad eccezione di quelli oggetto della decisione di esecuzione 2014/419/UE del Consiglio e di quelli di cui alla prima frase della medesima), l'autorità doganale nazionale alla quale sono state presentate le domande di rimborso o di sgravio dei dazi antidumping versati in relazione alle esportazioni di questi altri produttori esportatori è invitata a contattare la Commissione, in modo che questa possa valutare le richieste di TEM e di TI e reistituire, se del caso, i dazi antidumping.

COMITATO

(29) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali nazionali che hanno ricevuto una domanda di rimborso, fondata sull'articolo 236 del codice doganale comunitario, dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 o dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 e da esse riscossi, in considerazione del fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI, trasmettono tale richiesta ed eventuali documenti giustificativi alla Commissione.

2. Entro otto mesi dal ricevimento della richiesta e degli eventuali documenti giustificativi, la Commissione verifica se il produttore esportatore avesse effettivamente presentato una domanda di TEM e di TI. In caso affermativo, la Commissione valuta tale domanda e reistituisce mediante un regolamento di esecuzione della Commissione, dopo la divulgazione delle informazioni a norma dell'articolo 20 del regolamento di base, il dazio adeguato.

3. Le autorità doganali nazionali devono attendere che sia pubblicato il regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi prima di prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

Versioni

  1. 2016-02-17