Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione del 20 dicembre 2016 che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/2358@2016-12-20/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni di vigilanza e di regolamentazione sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicate nell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.
(2) La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicabili agli enti creditizi in paesi terzi e territori. Tramite queste valutazioni la Commissione ha potuto valutare l'equivalenza di tali disposizioni al fine di stabilire il trattamento da riservare alle categorie di esposizioni di cui agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(3) L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni di regolamentazione e di vigilanza vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni di vigilanza e di regolamentazione del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari.
(4) Nelle sue valutazioni la Commissione ha preso in considerazione i pertinenti sviluppi del quadro di vigilanza e di regolamentazione successivi all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, comprese le valutazioni effettuate dall'Autorità bancaria europea sulla Nuova Zelanda e la Turchia, nonché delle informazioni fornite dalla Danimarca sulle isole Fær Øer e la Groenlandia.
(5) La Commissione ha concluso che in Turchia, in Nuova Zelanda, nelle isole Fær Øer e in Groenlandia vigono disposizioni di vigilanza e di regolamentazione che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi ubicati in tali paesi terzi e territori almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
(6) Di conseguenza è opportuno che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo tali paesi terzi e territori nel relativo elenco dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
(7) L'elenco dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini della presente decisione non è definitivo. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella presente decisione, alla luce, in particolare, del continuo sviluppo delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione nell'Unione e sul piano mondiale e tenuto conto della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia.
(8) Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:
1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;
3) l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker
ANNEX
ALLEGATO I
ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 1 (enti creditizi)
(1) Australia
(2) Brasile
(3) Canada
(4) Cina
(5) Isole Fær Øer
(6) Groenlandia
(7) Guernsey
(8) Hong Kong
(9) India
(10) Isola di Man
(11) Giappone
(12) Jersey
(13) Messico
(14) Monaco
(15) Nuova Zelanda
(16) Arabia Saudita
(17) Singapore
(18) Sud Africa
(19) Svizzera
(20) Turchia
(21) Stati Uniti d'America
ALLEGATO II
ALLEGATO IV Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 4 (enti creditizi)
(1) Australia
(2) Brasile
(3) Canada
(4) Cina
(5) Isole Fær Øer
(6) Groenlandia
(7) Guernsey
(8) Hong Kong
(9) India
(10) Isola di Man
(11) Giappone
(12) Jersey
(13) Messico
(14) Monaco
(15) Nuova Zelanda
(16) Arabia Saudita
(17) Singapore
(18) Sud Africa
(19) Svizzera
(20) Turchia
(21) Stati Uniti d'America
ALLEGATO III
ALLEGATO V Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento)
Enti creditizi: Imprese di investimento:
1) Australia
2) Brasile
3) Canada
4) Cina
5) Isole Fær Øer
6) Groenlandia
7) Guernsey
8) Hong Kong
9) India
10) Isola di Man
11) Giappone
12) Jersey
13) Messico
14) Monaco
15) Nuova Zelanda
16) Arabia Saudita
17) Singapore
18) Sud Africa
19) Svizzera
20) Turchia
21) Stati Uniti d'America
1) Australia
2) Brasile
3) Canada
4) Cina
5) Hong Kong
6) Indonesia
7) Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]
8) Messico
9) Corea del Sud
10) Arabia Saudita
11) Singapore
12) Sud Africa
13) Stati Uniti d'America