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Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione del 26 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2016-01-26dal 2016-06-02
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/709@2016-01-26/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Oggetto
    2. Articolo 2 Comunicazione della deroga
    3. Articolo 3 Valutazione del fabbisogno giustificato
    4. Articolo 4 Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
    5. Articolo 5 Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
    6. Articolo 6 Commissione da pagare per la concessione della linea di credito
    7. Articolo 7 Limite all'uso delle deroghe
    8. Articolo 8 Disposizioni finali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 419, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha stabilito norme internazionali sugli strumenti di monitoraggio del coefficiente di copertura della liquidità e del rischio di liquidità (di seguito norme del Comitato di Basilea).

(2) Per assicurare un controllo e un'applicazione efficaci delle deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il monitoraggio efficace dell'osservanza da parte degli enti dei requisiti applicabili alle deroghe, in linea con le norme del Comitato di Basilea, quando intendono applicare le deroghe o quando intendono apportare una modifica sostanziale all'applicazione delle deroghe, gli enti dovrebbero darne comunicazione alle autorità competenti.

(3) Le norme del Comitato di Basilea stabiliscono principi guida per le autorità di vigilanza nelle giurisdizioni in cui si registra un'insufficienza di attività liquide di qualità elevata. In linea con il principio 3 dei principi guida per le autorità di vigilanza, prima di applicare qualsiasi deroga, al fine di dimostrare un fabbisogno giustificato, gli enti dovrebbero prendere, nella misura del possibile, misure ragionevoli volte ad assicurare che siano utilizzate attività liquide di elevata qualità e a ridurre il livello complessivo del rischio di liquidità per migliorare la conformità al requisito in materia di copertura della liquidità.

(4) In linea con i principi 1 e 4 dei principi guida per le autorità di vigilanza fissati dalle norme del Comitato di Basilea, è necessario assicurare che il ricorso degli enti alle deroghe non rappresenti una mera scelta economica di massimizzazione dei profitti mediante la selezione di attività liquide di elevata qualità alternative, principalmente sulla base di considerazioni di rendimento. In linea con tali principi, è inoltre necessario creare un meccanismo volto a limitare il ricorso alle deroghe, così da ridurre i rischi di mancato rendimento delle attività alternative. Tenendo conto delle norme del Comitato di Basilea, è altresì necessario prevedere coefficienti di scarto appropriati ai fini della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e stabilire norme sulla commissione ai fini della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. In particolare, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di assicurare che il prezzo pagato dall'ente per la linea di credito presso la banca centrale sia corretto, la commissione dovrebbe essere composta di due elementi. Il primo dovrebbe compensare il maggiore rendimento realizzato sulle attività mantenute per garantire la linea di credito, così da assicurare che il prezzo rispecchi benefici conseguibili indipendentemente dall'importo effettivamente utilizzato. Il secondo dovrebbe rispecchiare l'importo della linea di credito utilizzato.

(5) In linea con il principio 2 dei principi guida per le autorità di vigilanza fissati dalle norme del Comitato di Basilea, il ricorso alle deroghe dovrebbe essere limitato per tutti gli enti che presentano esposizioni nella valuta in questione. Ai sensi dell'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le deroghe applicate devono essere inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Per questi motivi, il ricorso alle deroghe dovrebbe essere limitato a una percentuale dei deflussi netti di liquidità dell'ente nella valuta in questione, corrispondente alla carenza di attività liquide in detta valuta.

(6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(7) L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato con modifiche il progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, dopo che il progetto di norma di regolamentazione era stato rimandato all'ABE, spiegando le ragioni delle modifiche. L'ABE ha trasmesso un parere formale a sostegno delle modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento specifica le condizioni per l'applicazione delle deroghe, di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide.

Articolo 2 Comunicazione della deroga

1. L'ente creditizio comunica all'autorità competente che intende applicare una o entrambe le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La comunicazione è effettuata per iscritto 30 giorni prima della data di prima applicazione della deroga. Se intende apportare modifiche sostanziali all'applicazione della deroga/delle deroghe di cui alla comunicazione ai sensi del primo comma, l'ente ne informa l'autorità competente 30 giorni prima della data di prima applicazione delle modifiche. In circostanze eccezionali, in cui, a causa di sviluppi improvvisi del mercato, di eventi idiosincratici o di altri fattori al di fuori del controllo dell'ente, le modifiche sostanziali non possano essere comunicate alle autorità competenti 30 giorni prima della data di prima applicazione, gli enti effettuano una comunicazione preliminare alle autorità competenti prima dell'applicazione delle modifiche sostanziali. La comunicazione preliminare descrive la natura della modifica sostanziale ed indica la misura in cui può essere applicata la deroga prevista, espressa in percentuale delle attività liquide che l'ente è tenuto a detenere per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità. La comunicazione preliminare è integrata dalla comunicazione di cui al secondo comma entro 30 giorni dalla data di prima applicazione della deroga. Gli enti comunicano annualmente alle autorità competenti se intendono continuare ad applicare la deroga comunicata ai sensi del primo comma.

2. Nella comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma, sono specificate le seguenti informazioni:

a) se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 o la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, o entrambe;

b) la conferma del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

c) se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, la conferma del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

d) se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la conferma del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

e) la stima del ricorso futuro da parte dell'ente alle deroghe, in termini di deroga da applicare, espressa in percentuale, e la sua variazione nel tempo, insieme ad un confronto tra la posizione di liquidità dell'ente in caso di applicazione della deroga/delle deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la posizione di liquidità dell'ente in caso di non applicazione della deroga/delle deroghe di cui al predetto articolo.

Articolo 3 Valutazione del fabbisogno giustificato

Si ritiene che l'ente abbia un fabbisogno giustificato di attività liquide ai fini dell'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ha ridotto, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di attività liquide in tutta la gamma di attività svolte dall'ente;

b) la detenzione di attività liquide è coerente con la disponibilità delle attività nella valuta in questione.

Articolo 4 Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. L'ente prende tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di applicare la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

2. L'ente assicura di essere sempre in grado di individuare, dal punto di vista operativo, le attività liquide utilizzate per soddisfare i requisiti in materia di copertura della liquidità in valuta estera e le attività liquide detenute come risultato dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. L'ente assicura che il proprio quadro di gestione del rischio di cambio soddisfi le seguenti condizioni:

a) i disallineamenti di valuta derivanti dal ricorso alla deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono adeguatamente misurati, monitorati, controllati e giustificati;

b) le attività liquide non in linea con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità dopo la deduzione degli afflussi possono essere liquidate nella valuta dello Stato membro dell'autorità competente pertinente ogniqualvolta ciò sia necessario;

c) dati storici relativi ai periodi di stress corroborano la conclusione che l'ente è in grado di liquidare immediatamente le attività di cui alla lettera b).

4. L'ente che utilizza attività liquide in una valuta diversa da quella dello Stato membro dell'autorità competente pertinente per coprire il fabbisogno di liquidità nella valuta di quest'ultimo applica un coefficiente di scarto dell'8 % al valore di dette attività, in aggiunta ai coefficienti di scarto applicati a norma dell'articolo 418 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se le attività liquide sono denominate in una valuta che non è attivamente negoziata sui mercati internazionali dei cambi, il coefficiente di scarto aggiuntivo è pari all'8 % oppure alla più ampia variazione mensile del tasso di cambio tra le due valute nei 10 anni precedenti la pertinente data di riferimento della segnalazione, se questo secondo valore è superiore. Se la valuta dello Stato membro dell'autorità competente pertinente è formalmente ancorata ad un'altra valuta nel quadro di un meccanismo in cui le banche centrali di entrambe le valute sono tenute a sostenere l'ancoraggio della valuta, l'ente può applicare un coefficiente di scarto pari alla larghezza della banda di oscillazione del tasso di cambio.

Articolo 5 Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. L'ente prende tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di applicare la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

2. Per la valuta che presenta limitazioni alla disponibilità di attività liquide l'ente ottiene dalla banca centrale una linea di credito che soddisfa le seguenti condizioni:

a) la linea di credito prevede che l'ente abbia un diritto giuridicamente vincolante di accesso agli strumenti di credito risultante da un accordo scritto;

b) dopo la decisione di concedere la linea di credito, l'accesso agli strumenti di credito non è subordinato ad una decisione in materia della banca centrale;

c) l'ente può utilizzare la linea di credito immediatamente e comunque il giorno dopo averne dato preavviso alla banca centrale;

d) la linea di credito è sempre disponibile per un periodo superiore al periodo di trenta giorni previsto per il requisito in materia di copertura della liquidità all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. L'ente costituisce integralmente presso la banca centrale una garanzia reale che, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto da parte della banca centrale, è sempre pari o superiore all'importo massimo utilizzabile della linea di credito.

Articolo 6 Commissione da pagare per la concessione della linea di credito

1. L'ente paga una commissione fissata dalla banca centrale. Per la linea di credito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, la commissione è costituita da due componenti ed è concepita in modo da evitare che la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 procuri agli enti che se ne avvalgono vantaggi o svantaggi economici rispetto agli enti che non la applicano.

2. La commissione che l'ente deve pagare per la linea di credito è pari alla somma delle seguenti componenti: L'importo di cui alla lettera b) del primo comma può essere adeguato per tener conto di eventuali differenze sostanziali di rischio di credito tra le serie di attività di cui alla stessa lettera.

a) un importo basato sull'importo della linea di credito utilizzato;

b) un importo che riflette la differenza tra i seguenti elementi:

i) il rendimento delle attività costituite a garanzia della linea di credito;

ii) il rendimento di un portafoglio di attività rappresentativo, del tipo di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7 Limite all'uso delle deroghe

1. Nell'applicare le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non superano la percentuale pertinente stabilita in relazione alla valuta dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Ai fini del paragrafo 1, nell'applicare le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano la percentuale come la percentuale rappresentata da X in rapporto a Y, dove:

a) X è la somma del valore di tutte le attività liquide alle quali si applica la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto, e dell'importo massimo utilizzabile della linea di credito alla quale si applica la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) Y è l'importo delle attività liquide che devono essere detenute dall'ente per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 8 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

Versioni

  1. 2016-01-26