Gelex

Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

In vigoreVersione 2016-01-20dal 2016-02-22
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/94@2016-01-20/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Abrogazione di atti obsoleti
    2. Articolo 2 Entrata in vigore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è parte essenziale della strategia Legiferare meglio attuata dalle istituzioni dell’Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti che non hanno più ragion d’essere.

(2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che fanno parte dell’acquis di Schengen non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(3) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93) 14 era intesa a migliorare la prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti solo nei casi di rifiuto di cooperazione da parte di uno Stato membro. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea adottata con l’atto 2000/C-197/01 del Consiglio, che prevede una cooperazione più intensa fra gli Stati membri nel settore dell’assistenza reciproca su tutti i reati e quindi anche sul traffico degli stupefacenti.

(4) La dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2a rev., riguardava il rapimento di minori e la loro sottrazione abusiva, da parte di uno dei genitori, al legittimo affidatario. Tale dichiarazione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, che prevedono nuove norme per il controllo dei minori che attraversano una frontiera esterna e per le attività corrispondenti degli uffici Sirene.

(5) Con la decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 52 era stato adottato il vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, strumento di ausilio per gli Stati membri nello svolgimento delle operazioni transfrontaliere. Tale decisione è diventata obsoleta in seguito all’inclusione del contenuto del vademecum nel catalogo aggiornato delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell’acquis di Schengen e delle migliori pratiche in materia di cooperazione di polizia, manuale sulle operazioni transfrontaliere e compendio sui funzionari di collegamento dei servizi di contrasto.

(6) Con la decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev., era stato adottato un accordo di cooperazione nei procedimenti in materia di infrazioni stradali. Tale accordo è stato concluso tra alcuni Stati membri e anche con due Stati terzi (Islanda e Norvegia). Non è pertanto parte dell’acquis di Schengen. Inoltre, non è mai entrato in vigore e nessuno degli Stati membri ha formulato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, di tale accordo relativo all’applicazione dell’accordo tra gli Stati membri che lo hanno ratificato. Pertanto, tale decisione non è pertinente e dovrebbe essere abrogata.

(7) La decisione 2008/173/GAI del Consiglio definisce nei dettagli la portata, l’organizzazione, il coordinamento e le procedure di convalida di talune prove tecniche per accertare la conformità del sistema d’informazione Schengen II (SIS II) ai requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici relativi al SIS II. Tale decisione ha esaurito i suoi effetti giuridici da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II ha cominciato a essere applicato.

(8) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare tali decisioni e tale dichiarazione obsolete.

(9) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’abrogazione di una serie di atti obsoleti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che fanno parte dell’acquis di Schengen, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda partecipa a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio.

(12) In seguito alla notifica effettuata dal Regno Unito il 24 luglio 2013 conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, le summenzionate decisioni e la summenzionata dichiarazione obsolete hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1o dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Il Regno Unito non partecipa pertanto all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(13) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio.

(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio.

(15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Abrogazione di atti obsoleti

Sono abrogati i seguenti atti:

decisione SCH/Com-ex (93) 14 (lotta contro il traffico degli stupefacenti),

dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2a rev. (rapimento di minori),

decisione SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum di polizia),

decisione SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev. (infrazioni stradali), e

decisione 2008/173/GAI (prove tecniche del SIS II).

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 20 gennaio 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders

Versioni

  1. 2016-01-20