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Decisione di esecuzione (UE) 2016/969 della Commissione del 15 giugno 2016 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2014/288/CE della Commissione [notificata con il numero C(2016) 3615] (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2016-06-15dal 2016-06-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/969@2016-06-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
    6. Articolo 6
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I
  4. ALLEGATO II
  5. ALLEGATO III Requisiti uniformi per la presentazione delle relazioni annuali dei programmi nazionali di eradicazione delle malattie connesse all'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla sanità animale nonché prescrizioni relative alla presentazione e al contenuto dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi.

(2) L'articolo 14, primo comma, del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che per ogni programma annuale o pluriennale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso.

(3) L'articolo 14, secondo comma, del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

(4) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che per ogni programma nazionale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una domanda di pagamento relativa ai programmi attuati nell'anno precedente.

(5) L'articolo 5 della decisione di esecuzione n. 2014/288/UE della Commissione stabilisce che per i programmi attuati a decorrere dal 1o gennaio 2015 le relazioni intermedie e finali sono trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard forniti dalla Commissione (fatta eccezione per i programmi relativi a talune malattie connesse all'acquacoltura).

(6) L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/288/UE definisce le informazioni da fornire nelle relazioni.

(7) Per essere in linea con l'evolversi della legislazione dell'Unione, è opportuno utilizzare i modelli elettronici standard per le relazioni intermedie e finali, incluse le domande di pagamento, forniti on line sul sito web della Commissione per i programmi veterinari su peste suina africana, influenza aviaria, febbre catarrale degli ovini, brucellosi bovina, brucellosi degli ovini e dei caprini, peste suina classica, rabbia, infezione da salmonella in determinate popolazioni avicole, tubercolosi bovina ed encefalopatie spongiformi trasmissibili, in modo da facilitare le necessarie modifiche o l'inserimento di ulteriori informazioni dettagliate. La Commissione comunicherà e discuterà con gli Stati membri tutte le necessarie modifiche dei modelli elettronici standard nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I modelli elettronici standard rivisti, oltre ad essere disponibili sul sito web della Commissione, saranno inviati a tutti gli Stati membri entro la prima settimana di giugno (relazioni intermedie) ed entro la prima settimana di marzo (relazioni finali e domande di pagamento) dell'anno di riferimento.

(8) Per le altre malattie non incluse nei modelli elettronici standard e per le malattie connesse all'acquacoltura l'uso di modelli standard non elettronici è considerato lo strumento appropriato per la presentazione delle relazioni, visto lo scarso numero di programmi approvati nel corso degli ultimi anni, che non richiede l'elaborazione di modelli elettronici specifici.

(9) Per maggiore chiarezza la decisione di esecuzione 2014/288/UE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i programmi nazionali approvati ai fini del contributo finanziario dell'Unione e riguardanti la peste suina africana, influenza aviaria, febbre catarrale degli ovini, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, peste suina classica, rabbia, salmonellosi in alcune popolazioni avicole, tubercolosi bovina ed encefalopatie spongiformi trasmissibili, le relazioni intermedie e annuali (comprese le domande di pagamento) contengono le informazioni fornite nei moduli di cui agli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Le relazioni intermedie e annuali di cui all'articolo 1 sono presentate on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard figuranti negli allegati I e II.

Articolo 3

Per le altre malattie non comprese nei modelli elettronici, la Commissione elabora modelli di relazioni su una base ad hoc e li fornisce agli Stati membri interessati. Le relazioni sono inviate per posta o per via elettronica. Per la relazione annuale su malattie connesse all'acquacoltura, gli Stati membri utilizzano il modello corrispondente figurante nell'allegato III e trasmettono la relazione per posta o per via elettronica.

Articolo 4

La decisione di esecuzione 2014/288/UE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica alla trasmissione delle relazioni intermedie e delle relazioni annuali, comprese le domande di pagamento, relative ai programmi attuati a partire dal 2016.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO I

Lo specifico modello pdf da utilizzare per redigere e presentare le relazioni intermedie dei programmi nazionali di cui all'articolo 2 è disponibile sul sito web della DG SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm

ALLEGATO II

Lo specifico modello pdf da utilizzare per redigere e presentare le relazioni annuali (comprese le domande di pagamento) dei programmi nazionali di cui all'articolo 2 è disponibile sul sito web della DG SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm

ALLEGATO III Requisiti uniformi per la presentazione delle relazioni annuali dei programmi nazionali di eradicazione delle malattie connesse all'acquacoltura

Malattie connesse all'acquacoltura interessate: RELAZIONE ANNUALE E DOMANDA DI PAGAMENTO PER I PROGRAMMI RELATIVI ALLE SPECIE ANIMALI D’ACQUACOLTURA Stato membro: Anno di attuazione: Malattia/zoonosi (1): Contenuto e struttura della relazione: 1. Descrizione e valutazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, dell’attuazione tecnica delle attività previste nel programma e del rapporto costi-efficacia del programma. 2. Informazioni dettagliate sul livello di conseguimento degli obiettivi fissati nel programma approvato e difficoltà tecniche. 3. Mappe epidemiologiche dell’infezione e altri dati pertinenti sulla malattia/sulle attività. 4. Informazioni epidemiologiche supplementari: informazioni sulle indagini epidemiologiche, sui tipi interessati, sulle lesioni rilevate nei macelli o durante la necroscopia ecc. A. RELAZIONE TECNICA 1. Malattie (a) 1.1. Pesci NEI ISA KHV SEV 1.2. Molluschi Marteilia refringens Bonamia ostreae 1.3. Crostacei Malattia dei punti bianchi (a) Malattia e specie, se del caso. 2. Informazioni generali sui programmi 2.1. Autorità competente (a) (*) 2.2. Organizzazione, supervisione di tutti i soggetti interessati partecipanti al programma (b) (*) 2.3. Durata del programma (*) (a) Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, dei compiti e dei poteri dell’autorità competente o delle autorità competenti interessate. (b) Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori coinvolti. (1) Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso. 3. Dati relativi agli animali sottoposti a test Stato membro, zona o compartimento (a) Malattia: Anno: Allevamento o zona destinata a molluschicoltura Numero di campionamenti Numero di ispezioni cliniche Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ dell’ispezione Specie presenti al campiona- mento Specie sottoposte a campiona- mento Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie) Numero di test Risultati positivi agli esami di laboratorio Risultati positivi alle ispezioni cliniche TOTALE TOTALE (a) Stato membro, zona o compartimento, quali definiti nel programma approvato. 4. Dati relativi alle aziende o alle zone di allevamento sottoposte a test Malattia: Anno: Stato membro, zona o comparti- mento (a) Numero totale di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura (b) Numero totale di aziende o zone desti- nate a molluschicoltura interessate dal programma Numero di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura controllate (c) Numero di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura positive (d) Numero di nuove aziende o di nuove zone destinate a molluschi-coltura positive (e) Numero di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura sottoposte a spopolamento % di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura positive sottoposte a spopola- mento Animali rimossi ed eliminati (f) INDICATORI % di copertura delle aziende o delle zone destinate a molluschi-coltura % di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura positive Prevalenza di aziende o di zone destinate a molluschi-coltura nel periodo % di nuove aziende o di nuove zone destinate a molluschi-coltura positive Incidenza nelle aziende o zone destinate a molluschi-coltura 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/5) × 100 9 10 = (4/3) × 100 11 = (5/4) × 100 12 = (6/4) × 100 TOTALE (a) Stato membro, zona o compartimento, quali definiti nel programma approvato. (b) Numero totale di aziende o di zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento, quali definiti nel programma approvato. (c) Per «controllo» si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/della zona destinata a molluschicoltura nell’ambito del programma per la relativa malattia, allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura deve essere conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli. (d) Aziende o zone destinate a molluschicoltura con almeno un animale positivo durante il periodo, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata. Devono essere conteggiate anche le aziende o zone destinate a molluschicoltura risultate positive prima del periodo riportato in detta relazione, ma che non sono state svuotate, pulite o sottoposte a fermo da allora. (e) Aziende o zone destinate a molluschicoltura il cui stato sanitario nel periodo precedente corrispondeva alle categorie I, II, III o IV, conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) e che hanno almeno un animale positivo in tale periodo. (f) Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati. B. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ E SUI COSTI Tabella A Misure ammissibili Numero di unità 1 (a) 2 (a) Finanziamento sulla base dei costi reali Finanziamento tramite forme semplificate di sovvenzione Costo reale totale dichiarato (c) Costo unitario/Importo forfettario/ Tasso forfettario (100 %) Costo dichiarato (b) Campionamento Totale campionamento Test Totale test Vaccinazione Totale vaccinazione Indennizzo Totale indennizzo Altre misure ammissibili Totale altre misure ammissibili Totale 3 4 IMPORTO TOTALE RICHIESTO (c) (a) Per ogni misura ammissibile compilare la colonna 1 o 2 in linea con il metodo di cofinanziamento indicato nella decisione di finanziamento. (b) Il costo unitario/importo forfettario/tasso forfettario al 100 %, moltiplicato per il numero di unità. (c) Somma delle caselle 3 e 4. Tabella B (a) Informazioni supplementari sull’indennizzo (b) Specie di animali Animali d’acquacoltura soppressi (c) Numero/peso degli animali soppressi Importo totale pagato per gli animali oggetto di indennizzo Importo percepito per il recupero delle carcasse Totale (a) Da compilare solo nel caso in cui i costi ammissibili comprendano importi per l’indennizzo versati ai proprietari per i loro animali o prodotti macellati o abbattuti/distrutti. (b) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa. (c) Distrutti (D) o destinati al consumo umano (CU) C. DICHIARAZIONE FIRMATA CHE ACCOMPAGNA LA RELAZIONE ANNUALE Stato membro: Programma: Anno di attuazione: Si dichiara che: — le attività dichiarate sono state realmente eseguite e che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute, contabilizzate con esattezza e ammissibili ai sensi del programma approvato; — tutti i documenti giustificativi sulle attività svolte e sui costi sostenuti sono resi disponibili per l’ispezione, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali; — il programma è stato eseguito in conformità alla pertinente normativa dell’Unione, in particolare alle norme in materia di concorrenza, aggiudicazione degli appalti pubblici e aiuti di Stato; — nessun altro contributo dell’Unione è stato richiesto per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte nell’ambito del programma sono dichiarate alla Commissione; — si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza del volume di attività e delle spese dichiarate, per prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità. Data Nome e firma del direttore operativo

Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

Setticemia emorragica virale (SEV)

Infezione da Marteilia refringens

Infezione da Bonamia ostreae

Malattia dei punti bianchi nei crostacei

Versioni

  1. 2016-06-15