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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1020 del Consiglio dell'8 giugno 2017 relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia

In vigoreVersione 2017-06-08dal 2017-06-18
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/1020@2017-06-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4) La Croazia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).

(5) La Croazia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Croazia e il gruppo di valutazione neerlandese e rumeno ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.

(8) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Croazia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Croazia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10) Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente il requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione.

(11) Tuttavia, l'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.

(12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(13) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(14) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Croazia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 giugno 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017 Per il Consiglio Il presidente U. Reinsalu

Versioni

  1. 2017-06-08