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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1117 della Commissione del 22 giugno 2017 che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

In vigoreVersione 2017-06-22dal 2017-06-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/1117@2017-06-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO

Numero d'ordine Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg equivalente uova in guscio) 09.4275 977500 09.4276 2250000

Versioni

  1. 2017-06-22