Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559 della Commissione del 14 settembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare il limite massimo di residui per la sostanza Alarelin (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/1559@2017-09-14/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
(2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
(3) La sostanza Alarelin non figura in tale tabella.
(4) Una domanda per la determinazione degli LMR per l'Alarelin nei conigli è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
(5) Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha concluso che la probabilità che una persona possa essere esposta a livelli biologicamente rilevanti di Alarelin dopo aver ingerito tessuto di coniglio è trascurabile e ha stabilito che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario determinare un LMR per l'Alarelin nei conigli.
(6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
(7) L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la classificazione LMR non richiesto relativa all'Alarelin dai conigli a tutte le specie da produzione alimentare.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker
ANNEX
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] Classificazione terapeutica Alarelin NON PERTINENTE Tutte le specie da produzione alimentare LMR non richiesto NON PERTINENTE NESSUNA Agenti attivi sull'apparato riproduttivo