Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio del 25 settembre 2017 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/1768@2017-09-25/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
(2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 dicembre 2016 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE (misura speciale) al fine di esonerare dall'IVA, a decorrere dal 1o gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 45000 EUR.
(3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
(4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 13 marzo 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Croazia. Con lettera del 14 marzo 2017 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(5) Secondo le informazioni comunicate dalla Croazia, circa 9000 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura speciale al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capo 2, della direttiva 2006/112/CE. Tale misura ridurrebbe inoltre l'onere in capo all'amministrazione fiscale e semplificherebbe la riscossione dell'imposta.
(6) Poiché la misura speciale comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Croazia ad applicare la misura in questione per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.
(7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifica tali disposizioni entri in vigore prima che il periodo di validità della deroga cessi di applicarsi.
(8) Secondo le informazioni fornite dalla Croazia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.
(9) La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Croazia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in valuta nazionale di 45000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
Articolo 3
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017 Per il Consiglio Il presidente M. Maasikas