Gelex

Decisione (UE) 2017/2105 del Consiglio del 10 novembre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità delle disposizioni del titolo VI (appalti pubblici)

In vigoreVersione 2017-11-10
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/2105@2017-11-10/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. DECISIONE N. […]/2017 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ del […] 2017 che modifica l'allegato XII (appalti pubblici), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
    1. Articolo 1 Note concernenti la presente sottosezione 1.2.
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (accordo commerciale), è stato applicato in via provvisoria con la Colombia dal 1o agosto 2013.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio può adottare decisioni per consenso che riguardano solo la parte Unione e il paese andino firmatario interessato (vale a dire, la Colombia), purché tali decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.

(3) Il comitato per il commercio adotterà, nel corso della sua quarta riunione che si terrà il 24 novembre 2017, la decisione di approvare la modifica dell'allegato XII (appalti pubblici), appendice 1, sezione A, sottosezione 2. La modifica consiste in un chiarimento dei soggetti interessati dalla disciplina degli appalti pubblici dell'amministrazione regionale e locale in Colombia. La modifica comporta l'aggiunta di una nota alla sottosezione 2, indicante gli appalti pubblici interessati della Colombia, al fine di specificare che rientrano tra i soggetti appaltanti tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno concordato che tale modifica non richiederebbe adeguamenti compensativi.

(4) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017 Per il Consiglio Il presidente U. Palo

DECISIONE N. […]/2017 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ del […] 2017 che modifica l'allegato XII (appalti pubblici), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

PROGETTO IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea (Unione) e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (accordo commerciale), in particolare l'articolo 191,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.

(2) L'allegato XII (appalti pubblici), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo specifica i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI.

(3) In seguito a scambi di corrispondenza intercorsi tra l'Unione e la Colombia sull'attuazione dell'accordo commerciale, la Colombia ha comunicato all'Unione la propria intenzione di aggiungere una nota alla sottosezione 2 per specificare che rientrano tra i soggetti appaltanti tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno accettato tale modifica e convenuto che tale modifica non richiederà adeguamenti compensativi.

(4) Al fine dell'inserimento di tale nota è necessario modificare l'allegato XII (appalti pubblici), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale. La decisione di modificare l'allegato può essere adottata, in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale, dall'Unione e dalla Colombia (paese andino firmatario interessato), a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Note concernenti la presente sottosezione 1.2.

Le note dell'allegato XII (appalti pubblici), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale sono sostituite dal testo seguente: Ai fini della presente sottosezione rientrano tra i soggetti appaltanti tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. Il titolo VI del presente accordo non comprende:

a) gli appalti di alimenti, materie prime/fattori produttivi agricoli e animali vivi nel quadro di programmi di aiuto all'agricoltura e di assistenza alimentare; e

b) appalti dei beni classificati alla sezione 2 (prodotti alimentari, bevande e tabacco; prodotti tessili, capi di abbigliamento e prodotti in cuoio) della CPC versione 1.0, per programmi di assistenza sociale..

Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 non comporta un adeguamento compensativo poiché non comporta una riduzione del numero di soggetti interessati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a […], il […] 2017 Per il comitato per il commercio

Versioni

  1. 2017-11-10