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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione del 29 novembre 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

In vigoreVersione 2017-11-29dal 2017-12-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/2207@2017-11-29/it

Indice
  1. Preambolo
  2. (4)
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (il regolamento di base),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue: PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 (il regolamento originale), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica (oggetti per il servizio da tavola) originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

(2) Nell'inchiesta iniziale si era manifestato un gran numero di produttori esportatori della RPC. Di conseguenza, la Commissione aveva selezionato un campione di produttori esportatori cinesi da sottoporre all'inchiesta.

(3) Il Consiglio ha imposto aliquote individuali del dazio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, e un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Ha inoltre imposto un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola provenienti da tutte le altre società cinesi.

(4) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, nel presente caso il dazio medio ponderato del 17,9 %.

(4)

(1) non ha esportato nell'Unione oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica durante il periodo dell'inchiesta, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 (il periodo dell'inchiesta);

(2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e

(3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione;

RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(5) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, quattro società si sono manifestate sostenendo di soddisfare le tre condizioni di cui al considerando 4 e hanno fornito elementi a sostegno delle proprie affermazioni.

(6) Le quattro società sono produttori ed esportatori del prodotto in esame.

(7) Tre di esse erano già attive durante l'inchiesta iniziale ma hanno affermato di non aver esportato nell'Unione il prodotto in esame durante tale periodo.

(8) La quarta società ha dichiarato che non esisteva durante l'inchiesta iniziale e che non poteva dunque esportare durante il periodo dell'inchiesta.

(9) La Commissione ha esaminato gli elementi forniti dalle quattro società e ha concluso che esse soddisfano le tre condizioni necessarie per essere considerate nuovi produttori esportatori. Di conseguenza le loro denominazioni sociali dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013.

(10) Le quattro società e l'industria dell'Unione sono state informate dalla Commissione in merito ai risultati dell'esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le società seguenti sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013: Società Codice addizionale TARIC Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd C303 Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd C304 Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd C305 Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd C306

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

Versioni

  1. 2017-11-29