Regolamento di esecuzione (UE) 2017/285 della Commissione del 15 febbraio 2017 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/285@2017-02-15/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen Quest Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
ANNEX
ALLEGATO
Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Elicottero telecomandato multi-rotore (denominato drone) con lunghezza diagonale di 35 cm e peso di 1030 grammi dotato di telecomando e presentato in un imballaggio per la vendita al dettaglio. L'elicottero è dotato di un sistema per garantire la stabilità, di Wi-Fi e di un modulo GPS (Global Positioning System). La velocità massima del volo è di circa 54 km/h e il tempo di volo è di 25 minuti. Il telecomando funziona a una frequenza di 2,4 GHz mediante 4 batterie. L'elicottero (all'aperto) può essere controllato dal telecomando fino a 1000 m di distanza. 88021100 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8802 e 88021100. Poiché l'elicottero è dotato di sistemi avanzati per il volo e possiede una velocità massima elevata, non può essere considerato un giocattolo ai sensi della voce 9503. L'elicottero deve essere pertanto classificato sotto il codice NC 88021100 come un elicottero di peso a vuoto inferiore o uguale a 2000 kg.