Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio del 13 febbraio 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/434@2017-02-13/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) Nel novembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Afghanistan in merito a un accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo (accordo).
(2) I negoziati in merito all'accordo si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato a Kabul il 2 luglio 2015.
(3) L'articolo 59 dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo prima della sua entrata in vigore.
(4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
(5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
1. A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) Articolo 2 (Principi generali);
b) Articolo 3 (Dialogo politico);
c) Articolo 4 (Diritti umani);
d) Articolo 5 (Parità uomo-donna);
e) Titolo III (Cooperazione allo sviluppo);
f) Titolo IV (Cooperazione in materia di scambi e investimenti);
g) Articolo 28 (Cooperazione in materia di migrazione);
h) Titolo VII (Cooperazione regionale);
i) Titolo VIII (Quadro istituzionale) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
j) Titolo IX (Disposizioni finali) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.
2. La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1 si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017 Per il Consiglio Il presidente L. Grech