Regolamento di esecuzione (UE) 2017/708 della Commissione del 19 aprile 2017 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/708@2017-04-19/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
(2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione A presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2017, per il sottoperiodo dal 1o giugno 2017 al 31 agosto 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione A, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
(3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione A presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o giugno 2017 al 31 agosto 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ANNEX
ALLEGATO ————
Origine Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o giugno 2017 al 31 agosto 2017 (in %) Cina Importatori tradizionali 09.4105 — Nuovi importatori 09.4100 0,511358 Altri paesi terzi Importatori tradizionali 09.4106 — Nuovi importatori 09.4102 —