Regolamento di esecuzione (UE) 2017/908 della Commissione dell'11 maggio 2017 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon (DOP)]
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/908@2017-05-11/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta Picodon, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1143/2009 della Commissione.
(2) Con lettera dell'11 marzo 2016, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 17 febbraio 2016 sulla denominazione di origine protetta Picodon pubblicata il 26 febbraio 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, due operatori hanno presentato un'opposizione relativa all'obbligo di utilizzare latte crudo per la produzione di Picodon, indicando di non essere in grado di rispettare immediatamente tale disposizione e di aver bisogno di un termine entro il quale adattare i propri strumenti di produzione. Tali operatori, che avevano legalmente commercializzato Picodon in modo continuativo almeno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tale contesto è stato pertanto concesso loro un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016. Gli operatori interessati sono: Fromagerie du Vivarais, Les Pélissons, 07570 Désaignes; Eurial, rue Henri Barbusse, 26400 CREST.
(3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione Picodon (DOP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 17 febbraio 2016 sulla denominazione di origine protetta Picodon, pubblicata il 26 febbraio 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017 Per la Commissione, a nome del presidente Phil Hogan Membro della Commissione