Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione del 1o giugno 2017 relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/940@2017-06-01/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido formico. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria additivi tecnologici.
(4) Nel suo parere del 30 aprile 2015, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di acido formico non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è efficace per l'inibizione o la riduzione del numero di batteri patogeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di acido formico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Autorizzazione
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria additivi tecnologici e al gruppo funzionale potenziatori delle condizioni d'igiene, è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker
ANNEX
ALLEGATO 1.2.3.
Numero di identificazione dell'additivo Additivo Formula chimica, descrizione, metodi di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione mg di acido formico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Additivi tecnologici: potenziatori delle condizioni d'igiene. 1k236 Acido formico Tutte le specie animali — — 10000 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. 21.6.2027
ALLEGATO Composizione dell'additivo
Acido formico (≥ 84,5 %) Forma liquida
Caratterizzazione della sostanza attiva
Acido formico ≥ 84,5 % H2CO2 N. CAS: 64-18-6
Metodo di analisi
Per la determinazione dell'acido formico: metodo di cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).