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Decisione di esecuzione (UE) 2017/943 del Consiglio del 18 maggio 2017 relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE

In vigoreVersione 2017-05-18dal 2017-06-03
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/943@2017-05-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che:

(1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3) Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia.

(4) Con l'adozione della decisione 2014/731/UE del Consiglio, il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5) Con l'adozione della decisione 2014/743/UE del Consiglio, il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6) Con l'adozione della decisione 2014/744/UE del Consiglio, il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7) La presente decisione sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE, che sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti.

(8) Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(9) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli relativamente a Malta, Cipro ed Estonia al fine di sostituire le decisioni annullate 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE e consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(11) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, Malta, Cipro e l'Estonia continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1. Le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente C. Abela

Versioni

  1. 2017-05-18