Decisione (UE) 2018/1536 del Consiglio del 9 ottobre 2018 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici riguardo all'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/1536@2018-10-09/it
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 2 giugno 2015 l'Australia ha chiesto di aderire all'accordo riveduto sugli appalti pubblici (accordo riveduto).
(2) Gli impegni assunti dall'Australia in termini di ambito di applicazione sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'accordo riveduto (parti) il 7 marzo 2018.
(3) Sebbene esauriente, l'ambito di applicazione offerto dall'Australia non è completo. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per l'Australia all'ambito di applicazione dell'Unione. Le eccezioni specifiche, come indicato nel testo accluso alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione dell'Australia all'accordo riveduto e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici (comitato dell'accordo) sull'adesione dell'Australia.
(4) Si prevede che l'adesione dell'Australia all'accordo riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.
(5) L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderirvi a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'accordo riveduto.
(6) È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato dell'accordo riguardo all'adesione dell'Australia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici, alle specifiche condizioni di adesione definite nel testo accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente E. Köstinger
ANNEX
Testo accluso
CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELL'AUSTRALIA ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI s)
All'atto di adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici: All'atto di adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici: All'atto dell'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, l'allegato 3, nota 6 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea contiene le lettere seguenti dopo la lettera r): gli appalti indetti dagli enti appaltanti che operano nei settori seguenti: per quanto riguarda forniture, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia.
CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELL'AUSTRALIA ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
3. l'allegato 1, sezione 2 (Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE), punto 3, dell'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue: Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti; Canada; Giappone; Hong Kong, Cina; Singapore; Corea; Armenia; Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu; Nuova Zelanda e Australia, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco.;
2. l'allegato 1, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue: Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi di Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a un fornitore di beni o prestatore di servizi, che sia una piccola o media impresa ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione, di parti diverse da quelle summenzionate fintantoché l'Unione non avrà accertato che le parti summenzionate non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.
h)i)j)
l'allegato 2, nota 1 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea contiene le seguenti lettere dopo la lettera g): gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici regionali e locali [amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 2 e 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (e successive modificazioni)] per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia; gli appalti di valore compreso tra 200000 e 355000 DSP indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici regionali e di valore compreso tra 200000 e 400000 DSP indetti dagli organismi di diritto pubblico di cui al presente allegato, per quanto riguarda i beni e i servizi di fornitori e prestatori dell'Australia; gli appalti indetti dagli enti appaltanti di cui al presente allegato per quanto riguarda: per quanto riguarda i fornitori di beni e i prestatori di servizi dell'Australia.;
i
gli autoveicoli di cui ai capitoli della nomenclatura combinata indicati in appresso: 8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente 8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo station wagon e le auto da corsa 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci 8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru- automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (sidecar) 8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
ii
componenti di autoveicoli di cui ai capitoli della nomenclatura combinata indicati in appresso: 8706 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore 8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine 8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
(2) l'allegato 2, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue: Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi di Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a un fornitore di beni o prestatore di servizi, che sia una piccola o media impresa ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione, di parti diverse da quelle summenzionate fintantoché l'Unione non avrà accertato che le parti summenzionate non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.
CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELL'AUSTRALIA ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI s) i
produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile di cui al presente allegato;
ii
produzione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica di cui al presente allegato;
iii
impianti aeroportuali di cui al presente allegato;
iv
impianti portuali marittimi o interni o altri terminali di trasporto di cui al presente allegato;
v
servizi di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus di cui al presente allegato; e
vi
trasporto ferroviario di cui al presente allegato;