Decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio del 18 settembre 2018 sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/1603@2018-09-18/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (accordo) è stato firmato il 5 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(2) Nell'ambito dell'accordo è perseguita attivamente la strategia dell'Unione diretta, sulla base dei programmi europei di navigazione satellitare, da un lato, a sviluppare l'utilizzo di questa tecnologia e, dall'altro, a fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA, in particolare con la creazione di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) autonomo a beneficio di ASECNA, e, più in generale, a promuovere l'uso della navigazione satellitare nel continente africano.
(3) È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere al deposito, a nome dell'Unione, dello strumento d'approvazione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018 Per il Consiglio Il presidente G. Blümel