Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1864 della Commissione del 28 novembre 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/1864@2018-11-28/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker
ANNEX
ALLEGATO ———
Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un prodotto composto dai seguenti ingredienti (percentuale in peso): 15179099 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1517, 151790 e 15179099. Il prodotto non può essere classificato alla voce 1504 come olio di pesce in quanto è miscelato con olio di semi di girasole e il testo della voce non comprende le miscele di oli animali e vegetali. Le miscele alimentari di oli animali e vegetali devono essere classificate nella voce 1517 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1517, primo paragrafo, punto 3)]. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 15179099 come miscela alimentare di oli animali e vegetali. olio di pesce 99,7307 tocoferoli 0,1885 olio di semi di girasole 0,0808. L'olio di pesce è una miscela di oli ricavati dalle seguenti famiglie di pesci: Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae e Scombridae. L'olio di pesce non è un olio di fegato di pesce. I tocoferoli sono intenzionalmente aggiunti all'olio di pesce per evitare l'ossidazione dei lipidi. L'olio di semi di girasole funge da vettore e da agente di carica per i tocoferoli prima della miscelazione con l'olio di pesce. Inoltre l'olio di semi di girasole garantisce che i tocoferoli siano adeguatamente disciolti nell'olio di pesce durante la miscelazione. Il prodotto è presentato sfuso per essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti in capsule di gelatina molle.