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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/252 della Commissione del 19 febbraio 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in Francia

In vigoreVersione 2018-02-19dal 2018-02-21
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/252@2018-02-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
    6. Articolo 6
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. In totale, 486 focolai sono stati confermati in Francia. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, nonché pulcini, polli, galletti, capponi, pollastre da ingrasso, galline giovani e galline ovaiole della specie Gallus domesticus.

(2) La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

(3) In particolare, la Francia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza (zone regolamentate) a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/247, (UE) 2017/417, (UE) 2017/554, (UE) 2017/696, (UE) 2017/780 e (UE) 2017/1139 della Commissione. La Francia ha imposto due serie di misure per controllare e prevenire il diffondersi della malattia: la prima serie ha ristretto la movimentazione dei volatili, proibito l'immissione e prolungato i periodi di fermo negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate stabilite a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5; la seconda serie ha prolungato, negli allevamenti di anatre e oche ubicati nelle zone regolamentate in data 31 marzo 2017, i periodi di fermo e di immissione di volatili fino al 28 maggio 2017.

(4) Grazie alle suddette misure, la Francia è riuscita a contenere e sradicare la malattia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria dell'Unione e della Francia sono state applicate fino al 29 settembre 2017 in tutti gli allevamenti interessati.

(5) La Francia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) Il 12 aprile, il 3 agosto e il 13 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto da parte della Francia richieste formali di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, nonché pulcini, polli, galletti, capponi, pollastre da ingrasso, galline giovani e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

(8) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, è stata proibita l'immissione di anatre e oche in tutti gli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate fino al 28 maggio 2017. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

(9) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Francia.

(10) Per evitare rischi di sovracompensazione occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria — sulla base di studi tecnici ed economici o di documentazione contabile — a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali in termini di specie, ma anche di metodo produttivo, ossia standard, allevato all'aperto, produzione certificata da un regime nazionale o secondo il marchio Label Rouge, protetta da un'indicazione geografica (IGP) e, infine, in termini di lunghezza della filiera di approvvigionamento, ossia lunga per gli allevatori di pollame che producono solo animali vivi, corta per gli allevatori che producono animali vivi e li lavorano per ottenere prodotti trasformati.

(11) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

(12) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Francia in ordine ai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 e alle zone regolamentate in data 31 marzo 2017.

(13) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali non prodotti e ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite in questo regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

(14) Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Francia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2018 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione non è d'applicazione.

(15) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Francia dovrebbe procedere a controlli ex ante.

(16) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Francia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(17) Per assicurare l'immediata attuazione da parte della Francia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Francia per sostenere il mercato avicolo gravemente colpito dai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Francia tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017.

Articolo 2

Le spese incorse dalla Francia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella francese di cui all'allegato; nonché

b) per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Francia di cui all'allegato (zone regolamentate); nonché

c) se sono state versate ai beneficiari dalla Francia entro il 30 settembre 2018. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché

d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui al paragrafo a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 3

1. Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 32500000 EUR, ripartito come segue:

a) per la perdita di produzione di oche e anatre ubicate nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo:

i) ai produttori con filiera corta di:

anatre Mulard in fase di avviamento – codice NC 01059910: 0,24 EUR/capo per un massimo di 420877 capi,

anatre Mulard in fase d'ingrasso – codice NC 01059910: 1,13 EUR/capo per un massimo di 469483 capi,

anatre Mulard in fase di finissaggio – codice NC 01059910: 4,41 EUR/capo per un massimo di 596122 capi,

anatre Mulard – codice NC 01059910 carcasse intere: 2,20 EUR/capo per un massimo di 624494 capi,

anatre Mulard – codice NC 01059910 a pezzi: 4,275 EUR/capo per un massimo di 434960 capi,

anatre Mulard – codice NC 01059910 trasformate: 19,055 EUR/capo per un massimo di 152038 capi,

oche in fase di avviamento – codice NC 01059920: 2,455 EUR/capo per un massimo di 5625 capi,

oche – codice NC 01059920 carcasse intere: 10,595 EUR/capo per un massimo di 9832 capi,

oche – codice NC 01059920 trasformate: 23,33 EUR/capo per un massimo di 3004 capi,

anatre – codice NC 01059910 da arrosto: 5,16 EUR/capo per un massimo di 215 capi,

oche – codice NC 01059920 da arrosto: 11,505 EUR/capo per un massimo di 215 capi;

ii) ai produttori con filiera lunga di:

anatre Mulard standard in fase di avviamento, IGP e Label Rouge – codice NC 01059910: 0,24 EUR/capo per un massimo di 7681851 capi,

anatre Mulard standard in fase d'ingrasso – codice NC 01059910: 0,515 EUR/capo per un massimo di 456754 capi,

anatre Mulard IGP in fase d'ingrasso – codice NC 01059910: 0,68 EUR/capo per un massimo di 6464618 capi,

anatre Mulard Label Rouge in fase d'ingrasso – codice NC 01059910: 0,81 EUR/capo per un massimo di 724618 capi,

anatre Mulard standard in fase di finissaggio – codice NC 01059910: 1,48 EUR/capo per un massimo di 776279 capi,

anatre Mulard IGP in fase di finissaggio – codice NC 01059910: 1,645 EUR/capo per un massimo di 5929395 capi,

anatre Mulard Label Rouge in fase di finissaggio – codice NC 01059910: 2,63 EUR/capo per un massimo di 633228 capi,

anatre muschiate standard – codice NC 01059910: 0,48 EUR/capo per un massimo di 104958 capi,

anatre muschiate certificate – codice NC 01059910: 0,585 EUR/capo per un massimo di 215 capi,

anatre muschiate Label Rouge — codice NC 01059910: 0,625 EUR/capo per un massimo di 215 capi,

germani reali (anatre selvatiche) – codice NC 01059910: 1,1325 EUR/capo per un massimo di 2000 capi,

oche in fase d'ingrasso – codice NC 01059920: 2,855 EUR/capo per un massimo di 26572 capi,

oche in fase di finissaggio – codice NC 01059920: 5,54 EUR/capo per un massimo di 19082 capi;

b) per la perdita di produzione avicola diversa da anatre e oche avvenuta nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo al giorno:

i) ai produttori con filiera corta di:

polli – codice NC 01059400 carcasse intere: 0,02459 EUR/capo al giorno per un massimo di 178319 capi,

polli – codice NC 01059400 a pezzi: 0,03776 EUR/capo al giorno per un massimo di 2097 capi,

polli – codice NC 01059400 trasformati: 0,086 EUR/capo al giorno per un massimo di 705 capi,

faraone – codice NC 01059950 carcasse intere: 0,021335 EUR/capo al giorno per un massimo di 4181 capi,

faraone – codice NC 01059950 a pezzi: 0,032765 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

tacchini – codice NC 01059930 carcasse intere: 0,045895 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

tacchini – codice NC 01059930 a pezzi: 0,070485 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

capponi – codice NC 01059400 carcasse intere: 0,038595 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

pollastre da ingrasso – codice NC 01059400 carcasse intere: 0,045085 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi;

ii) ai produttori con filiera lunga di:

polli e galletti standard – codice NC 01059400: 0,00191 EUR/capo al giorno per un massimo di 2235243 capi,

polli Label Rouge o allevati all'aperto – codice NC 01059400: 0,004165 EUR/capo al giorno per un massimo di 5904353 capi,

polli biologici – codice NC 01059400: 0,00505 EUR/capo al giorno per un massimo di 295130 capi,

faraone standard – codice NC 01059950: 0,002325 EUR/capo al giorno per un massimo di 25166 capi,

faraone Label Rouge e allevate all'aperto — codice NC 01059950: 0,003655 EUR/capo al giorno per un massimo di 484740 capi,

tacchini standard – codice NC 01059930: 0,005195 EUR/capo al giorno per un massimo di 66237 capi,

tacchini Label Rouge o allevati all'aperto – codice NC 01059930: 0,00654 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

quaglie standard — codice NC 01063980: 0,000605 EUR/capo al giorno per un massimo di 2407761 capi,

quaglie Label Rouge o allevate all'aperto – codice NC 01063980: 0,00107 EUR/capo al giorno per un massimo di 922861 capi,

capponi – codice NC 01059400: 0,009475 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

pollastre da ingrasso – codice NC 01059400: 0,006575 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi;

iii) ai produttori di pulcini in fase di avviamento:

polli in fase di avviamento – codice NC 01059400: 0,013135 EUR/capo al giorno per un massimo di 135489 capi,

faraone vive in fase di avviamento – codice NC 01059950: 0,00812 EUR/capo al giorno per un massimo di 5004 capi,

tacchini in fase di avviamento – codice NC 01059930: 0,01261 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi;

iv) ai produttori di galline ovaiole:

galline ovaiole giovani standard – codice NC 01059400: 0,00182 EUR/capo al giorno per un massimo di 127001 capi,

galline ovaiole giovani allevate in voliera – codice NC 01059400: 0,002545 EUR/capo al giorno per un massimo di 25460 capi,

galline ovaiole giovani allevamento biologico codice NC 01059400: 0,00197 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

galline ovaiole in gabbia – codice NC 01059400: 0,004275 EUR/capo al giorno per un massimo di 118675 capi,

galline ovaiole allevate in voliera – codice NC 01059400: 0,00575 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

galline ovaiole allevate all'aperto– codice NC 01059400: 0,00867 EUR/capo al giorno per un massimo di 33273 capi.

galline ovaiole Label Rouge – codice NC 01059400: 0,009585 EUR/capo al giorno per un massimo di 215 capi,

galline ovaiole d'allevamento biologico – codice NC 01059400: 0,01306 EUR/capo al giorno per un massimo di 46887 capi.

2. Laddove il numero di animali non prodotti e ammissibili al finanziamento eccede il numero massimo di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo di animali per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 4

La Francia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, la Francia verifica: Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

ANNEX

ALLEGATO Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2

Parti della Francia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).

Decreto del 31 marzo 2017 che stabilisce disposizioni di prevenzione, monitoraggio e complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in determinate zone del territorio (Gazzetta ufficiale della Repubblica Francese del 2.4.2017, doc. 24 di 71).

Decreti prefettizi di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017

Decreti prefettizi di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017.

Versioni

  1. 2018-02-19