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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/316 della Commissione del 2 marzo 2018 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018

In vigoreVersione 2018-03-02dal 2018-03-03
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/316@2018-03-02/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I
  4. ALLEGATO II ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I 1.2.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 10011100, 10011900, ex10019120 [frumento (grano) tenero da seme], ex10019900 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 e 10079000 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 10011100, 10011900, ex10019900 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 10021000 e 10029000 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

(5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 3 marzo 2018, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 marzo 2018 i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018 Codice NC Designazione delle merci Dazio all'importazione (EUR/t) 10011100 FRUMENTO (grano) duro da seme 0,00 10011900 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 di qualità media, diverso da quello da seme 0,00 di qualità bassa, diverso da quello da seme 0,00 ex10019120 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00 ex10019900 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 10021000 SEGALA da seme 0,00 10029000 SEGALA non destinata alla semina 0,00 10051090 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 0,00 10059000 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme 0,00 10071090 SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina 0,00 10079000 SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina 0,00

ALLEGATO II ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I 1.2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: (EUR/t) Frumento tenero Granturco Borsa Minneapolis Chicago Quotazione 194,602 118,235 Premio sul Golfo 84,909 21,861 Premio sui Grandi Laghi — — Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 17,471 EUR/t Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: — EUR/t

Versioni

  1. 2018-03-02