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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/567 della Commissione del 12 aprile 2018 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2018-04-12dal 2018-04-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/567@2018-04-12/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione disciplina l'apertura, da parte dell'Unione europea, di un contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda, conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio.

(2) Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (il nuovo accordo) relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma del nuovo accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata mediante decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio e la sua conclusione mediante decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio.

(3) Conformemente all'allegato V del nuovo accordo, l'Unione europea intende aprire un nuovo contingente annuale esente da dazi per l'importazione di 500 tonnellate di carne suina originaria dell'Islanda.

(4) Considerato che talune disposizioni del regolamento (CE) n. 759/2007 dovrebbero essere aggiornate, è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento che dovrebbe inoltre disciplinare l'apertura e la gestione del nuovo contingente tariffario di 500 tonnellate di carni suine.

(5) Ai sensi di entrambi gli accordi i contingenti tariffari sono aperti su base annua e le importazioni dovrebbero pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile.

(6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

(7) Il nuovo accordo stabilisce che i prodotti ammissibili a beneficiare del contingente tariffario devono essere conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda

(8) Il nuovo accordo fissa la data di entrata in vigore al 1o maggio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dalla stessa data.

(9) Per il 2018 il nuovo contingente per la carne suina sarà reso disponibile conformemente al nuovo accordo e dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenuto conto della data di entrata in vigore.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per la carne suina del codice NC 0203 e per gli insaccati del codice NC ex1601 originari dell'Islanda (i contingenti tariffari), conformemente all'allegato del presente regolamento. I contingenti tariffari sono aperti per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e l'Islanda relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, si applica mutatis mutandis ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 759/2007 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

ANNEX

ALLEGATO

N. d'ordine Codici NC Designazione Quantitativo annuale (in t di peso netto) Aliquota del dazio contingentale 09.0832 ex16010010 16010091 ex16010099 Insaccati 100 0 09.0831 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate Dall'1.5.2018 al 31.12.2018: 167 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 500 0

Versioni

  1. 2018-04-12