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Decisione (UE) 2018/59 della Commissione dell'11 gennaio 2018 che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori [notificata con il numero C(2018) 6] (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2018-01-11dal 2018-01-12
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/59@2018-01-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
    1. Articolo 3
    1. Articolo 2
    2. Articolo 3
    3. Articolo 4
  3. ANNEX
  4. ALLEGATO
  5. (2) i.
  6. (3)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/300/CE della Commissione stabilisce i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti televisori.

(2) La validità dei criteri ecologici vigenti e dei relativi requisiti di valutazione e verifica di cui alla decisione 2009/300/CE della Commissione scade il 31 dicembre 2017.

(3) Il primo criterio stabilito dalla decisione 2009/300/CE riguarda il risparmio energetico e si basa sui requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione. Di conseguenza, il marchio Ecolabel UE è attualmente assegnato ai televisori considerati di classe B secondo il sistema di etichettatura indicante il consumo di energia dei televisori stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (il sistema di etichettatura energetica). Gli apparecchi di classe energetica B non sono però i più efficienti in commercio nell'Unione. Il primo criterio della decisione 2009/300/CE deve pertanto essere aggiornato affinché il marchio Ecolabel UE sia assegnato a prodotti efficienti.

(4) È stata presentata una proposta intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata. In attesa della sua adozione, il criterio risparmio energetico della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di etichettatura energetica.

(5) È stata condotta una valutazione che ha confermato la pertinenza e l'adeguatezza della proposta di modifica del criterio risparmio energetico, così come la pertinenza e l'adeguatezza di tutti gli altri criteri ecologici vigenti per i televisori e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE. Una volta adottati i nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori si prevede di rivedere le specifiche di progettazione ecocompatibile.

(6) Per i motivi di cui ai considerando 4 e 5 e al fine di concedere tempo sufficiente per la revisione degli attuali criteri ecologici dopo l'adozione dei nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, il periodo di validità dei criteri in vigore e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, come modificati dalla presente decisione, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 2019.

(7) La decisione 2009/300/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8) È opportuno prevedere un periodo transitorio per le domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al criterio risparmio energetico.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti televisori e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2009/300/CE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

1. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti televisori presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la vecchia versione della decisione 2009/300/CE).

2. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti televisori presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.

3. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/300/CE il criterio 1 (Risparmio energetico) è così modificato:

(1) alla lettera b) (Consumo massimo di energia), ≤ 200 W è sostituito da ≤100 W;

(2) alla lettera c) (Efficienza energetica) i quattro commi sono sostituiti dai seguenti: I televisori devono soddisfare l'indice di efficienza energetica di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione per la classe di efficienza energetica indicata in appresso o per una classe superiore: Ai suddetti fini, con UHD s'intende ultra alta definizione, parametro standardizzato con due risoluzioni: 3840 × 2160 (UHD-4K) pixel o 7680 × 4320 (UHD-8K) pixel.

(2) i.

classe di efficienza energetica A per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≤ 90 cm (o 35,4 pollici);

ii.

classe di efficienza energetica A+ (A per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile > 90 cm (o 35,4 pollici) e < 120 cm (or 47,2 pollici);

iii.

classe di efficienza energetica A++ (A+ per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≥ 120 cm (o 47,2 pollici).

(3) nella sezione intitolata Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]:

(3)

(a) il primo comma è sostituito dal seguente: il richiedente presenta un rapporto delle prove eseguite sul o sui modelli di televisore in base alla norma EN 50564 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e in base alle procedure e ai metodi di misurazione di cui all'allegato VII, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c). Nel rapporto sono inoltre indicate la classe di efficienza energetica e la diagonale dello schermo visibile.;

(b) il terzo comma è soppresso.

Versioni

  1. 2018-01-11