Regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione del 4 ottobre 2017 che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/72@2017-10-04/it
Indice
- Preambolo
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II CONTABILITÀ
- Articolo 3 Informazioni finanziarie
- Articolo 4 Attribuzione dei costi e dei ricavi
- Articolo 5 Documentazione relativa al trasferimento di risorse finanziarie tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
- Articolo 6 Valutazione e frequenza delle informazioni finanziarie
- CAPO III ORGANIZZAZIONE
- Articolo 7 Separazione funzionale
- Articolo 8 Separazione degli spazi di lavoro
- Articolo 9 Indipendenza dell'alta dirigenza
- Articolo 10 Indipendenza del personale
- Articolo 11 Remunerazione
- Articolo 12 Uso di servizi condivisi
- Articolo 13 Uso di un sistema condiviso di gestione delle informazioni
- Articolo 14 Informazioni sensibili
- Articolo 15 Codice di condotta
- CAPO IV PROCESSO DECISIONALE
- CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di precisare i requisiti per garantire la separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, è opportuno definire alcuni termini in relazione alla contabilità, all'organizzazione e al processo decisionale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, a prescindere dalla forma giuridica adottata da tali soggetti.
(2) Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero disporre di processi contabili che consentano loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni. Tali requisiti non dovrebbero sostituire o modificare i principi contabili e le norme o i requisiti in materia di bilancio annuale che già si applicano agli schemi di carte di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
(3) A tal fine, è opportuno precisare in che modo i costi e i ricavi debbano essere attribuiti nell'ambito di tali processi contabili. Questi ultimi dovrebbero essere debitamente documentati, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di fondi tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento.
(4) Al fine di garantire l'indipendenza, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero produrre almeno una volta all'anno informazioni finanziarie che dovrebbero essere valutate da un revisore dei conti indipendente. Tali informazioni e la loro valutazione dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza.
(5) Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono persone giuridiche distinte dovrebbero almeno essere organizzati come unità operative interne separate. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, in particolare l'alta dirigenza, dovrebbe essere indipendente e collocato in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato. Per promuovere l'indipendenza dell'alta dirigenza quando due soggetti appartengono allo stesso gruppo e per evitare la pratica delle porte girevoli, agli alti dirigenti dovrebbe essere proibito lavorare per l'altro ramo di attività almeno per un anno dopo aver lasciato il soggetto per cui lavoravano.
(6) Il personale degli schemi di carte di pagamento dovrebbe essere autorizzato a svolgere compiti connessi alla concezione, all'aggiornamento o all'attuazione dei servizi di trattamento soltanto se sono soddisfatte condizioni specifiche a garanzia del rispetto dei requisiti di indipendenza.
(7) Al fine di evitare che il personale degli schemi di carte di pagamento e il personale dei soggetti incaricati del trattamento siano incentivati a scambiarsi trattamenti preferenziali o informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti, i quadri remunerativi del personale degli schemi di carte di pagamento e del personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non dovrebbero essere basati direttamente o indirettamente sui risultati economici dei soggetti incaricati del trattamento o degli schemi di carte di pagamento. Le politiche di remunerazione dovrebbero essere messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
(8) È opportuno precisare che, se lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le norme per garantire che il personale rispetti il presente regolamento dovrebbero figurare in un codice di condotta con sanzioni efficaci e meccanismi di esecuzione che dovrebbero essere resi pubblici.
(9) Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare servizi condivisi, a condizione che tale uso non comporti la condivisione di informazioni sensibili tra gli stessi e che le condizioni per la condivisione dei servizi, tra cui le condizioni finanziarie alle quali detti servizi sono offerti, siano debitamente documentate in un unico documento. Tale documento dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza. È opportuno introdurre condizioni specifiche per la condivisione del sistema di gestione delle informazioni, vietando tuttavia la condivisione, tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, di informazioni sensibili in grado di conferire un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento.
(10) È opportuno stabilire condizioni per la composizione degli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dagli accordi organizzativi, al fine di garantire che i potenziali conflitti di interessi nel processo decisionale tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni siano adeguatamente attenuati. Tali condizioni dovrebbero essere rese pubbliche e soggette al riesame delle autorità competenti. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero disporre di piani di gestione annuali separati, approvati dai rispettivi organi di gestione. Tali piani di gestione annuali separati dovrebbero essere messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza.
(11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(12) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni per garantire l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/751.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) organo di gestione, l'organo di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni che è designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende le persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto;
(2) alta dirigenza, le persone fisiche che, in uno schema di carte di pagamento o in un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana dello schema di carte di pagamento o del soggetto incaricato del trattamento di fronte all'organo di gestione;
(3) remunerazione, tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, inclusi i pagamenti effettuati o i benefici monetari o non monetari, conferita direttamente da uno schema di carte di pagamento o da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, o per conto degli stessi, a dipendenti;
(4) servizi condivisi, qualsiasi attività, funzione o servizio svolto o da un'unità interna di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o da una persona giuridica distinta ed eseguito a beneficio sia dello schema di carte di pagamento che del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
(5) gruppo, l'impresa madre e tutte le sue figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
CAPO II CONTABILITÀ
Articolo 3 Informazioni finanziarie
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni partecipanti dispongono di processi contabili che consentono loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni.
2. Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 sono conformi alla disciplina contabile applicabile per la redazione dei bilanci degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
Articolo 4 Attribuzione dei costi e dei ricavi
1. Le informazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si basano su un'attribuzione dei costi e dei ricavi allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni conforme alle regole seguenti:
a) i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento sono attribuiti al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
b) i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili allo schema di carte di pagamento sono attribuiti allo schema di carte di pagamento;
c) i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento o allo schema di carte di pagamento sono attribuiti in base a un sistema contabile basato sulla metodologia ABC (Activity Based Costing) che prevede l'attribuzione dei costi e dei ricavi indiretti in base al consumo effettivo da parte del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o dello schema di carte di pagamento;
d) i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili e che non possono essere attribuiti secondo la metodologia ABC sono attribuiti secondo una metodologia contabile documentata in una nota di accompagnamento.
2. La nota di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera d), indica, per ciascun costo e per ciascun ricavo, nell'ambito di tale metodologia:
a) il criterio di attribuzione;
b) la motivazione di tale criterio.
Articolo 5 Documentazione relativa al trasferimento di risorse finanziarie tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento producono specifiche note esplicative per ciascun trasferimento di risorse finanziarie tra di essi per la prestazione di servizi o l'uso di servizi condivisi di cui all'articolo 12. Tali note esplicative precisano le tariffe e le commissioni per tali servizi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti e accordi organizzativi che possono esistere tra loro. Tali note esplicative sono incluse nelle informazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Se gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le note esplicative specifiche di cui al paragrafo 1 forniscono elementi a prova del fatto che le tariffe e le commissioni per la prestazione reciproca di servizi o l'uso di servizi condivisi non differiscono dalle tariffe e dalle commissioni per i medesimi servizi o, in loro assenza, per servizi analoghi, applicate tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo.
Articolo 6 Valutazione e frequenza delle informazioni finanziarie
1. Le informazioni finanziarie prodotte conformemente agli articoli 3, 4 e 5 sono valutate da un revisore dei conti indipendente e abilitato alla certificazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è fornita sotto forma di una relazione che assicuri:
a) un quadro fedele e affidabile delle informazioni finanziarie prodotte dallo schema di carte di pagamento e dal soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
b) la coerenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie con i quadri contabili per la redazione dei bilanci dello schema di carte di pagamento e del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
c) la coerenza delle informazioni finanziarie con le politiche di attribuzione degli esercizi precedenti o, nel caso in cui manchi tale coerenza, una spiegazione dei motivi per cui la politica di attribuzione è stata modificata e una rideterminazione degli importi degli esercizi precedenti.
3. Le informazioni finanziarie di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono trasmesse al revisore dei conti di cui al paragrafo 1 su base annua e sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, unitamente alla valutazione del revisore dei conti indipendente.
CAPO III ORGANIZZAZIONE
Articolo 7 Separazione funzionale
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono costituiti come persone giuridiche distinte sono organizzati come due unità operative interne distinte.
Articolo 8 Separazione degli spazi di lavoro
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento che sono ubicati negli stessi locali sono organizzati in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato.
Articolo 9 Indipendenza dell'alta dirigenza
L'alta dirigenza degli schemi di carte di pagamento o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento è distinta dall'alta dirigenza dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni o dell'unità operativa del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, e agisce in modo autonomo. L'alta dirigenza degli schemi di carte di pagamento o delle unità operative dello schema di carte di pagamento non à autorizzata ad accettare un impiego presso i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni o le unità operative del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e viceversa, per un periodo di almeno un anno a partire dal momento in cui l'alto dirigente ha lasciato il soggetto per cui lavorava.
Articolo 10 Indipendenza del personale
1. Il personale degli schemi di carte di pagamento è distinto dal personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
2. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni può svolgere compiti connessi alla prestazione di servizi condivisi di cui all'articolo 12.
3. Il personale di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni può svolgere compiti connessi all'elaborazione dell'insieme unico di norme, prassi, standard e linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, a condizione che:
a) i compiti connessi all'insieme unico di norme possano essere svolti da altri soggetti incaricati del trattamento delle operazioni su base non discriminatoria;
b) l'elaborazione di tali norme coinvolga un campione rappresentativo di tutti i soggetti che partecipano allo schema di carte di pagamento.
Articolo 11 Remunerazione
1. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a uno schema di carte di pagamento un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici dello schema di carte di pagamento al quale il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni presta servizi.
2. Gli schemi di carte di pagamento adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici dello schema di carte di pagamento e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni.
3. Le politiche di remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
Articolo 12 Uso di servizi condivisi
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che si avvalgono di servizi condivisi redigono un documento unico contenente l'elenco dei servizi condivisi e le condizioni, comprese le condizioni finanziarie, alle quali i servizi sono prestati.
2. Il documento unico di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
Articolo 13 Uso di un sistema condiviso di gestione delle informazioni
Un sistema di gestione delle informazioni che è condiviso da uno schema di carte di pagamento e da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni garantisce che:
a) il personale dello schema di carte di pagamento e quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni siano identificati separatamente tramite la procedura di autenticazione per accedere al sistema di gestione delle informazioni;
b) gli utenti abbiano accesso unicamente alle informazioni cui hanno diritto in conformità al presente regolamento. In particolare, eventuali informazioni sensibili, come quelle di cui all'articolo 14, di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni non sono accessibili al personale dello schema di carte di pagamento e le eventuali informazioni sensibili di uno schema di carte di pagamento non sono accessibili al personale del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni.
Articolo 14 Informazioni sensibili
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non condividono le informazioni di natura sensibile che conferiscono un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni se tali informazioni non sono condivise con altri concorrenti.
Articolo 15 Codice di condotta
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo definiscono e comunicano al pubblico sul proprio sito web un codice di condotta, che stabilisce in che modo il rispettivo personale agisce per garantire il rispetto del presente regolamento. Il codice di condotta stabilisce anche meccanismi di esecuzione efficaci.
2. Il codice di condotta, in particolare, definisce norme per prevenire lo scambio di informazioni sensibili di cui all'articolo 14 tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. Il codice di condotta è soggetto al riesame delle autorità competenti.
CAPO IV PROCESSO DECISIONALE
Articolo 16 Indipendenza degli organi di gestione
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni garantiscono che la composizione dei loro organi di gestione attenui i conflitti di interessi riguardanti il processo decisionale tra lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento, in particolare stabilendo criteri chiari e oggettivi in base ai quali la stessa persona può detenere contemporaneamente un incarico di amministratore nell'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento. Tali criteri sono resi pubblici e soggetti al riesame delle autorità competenti.
2. Gli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo approvano e riesaminano periodicamente le politiche in materia di conflitto di interessi in modo da gestire e controllare il rispetto del presente regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 2, se la stessa persona può detenere incarichi di amministratore in seno all'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento stabiliscono:
a) un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività dello schema di carte di pagamento, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all'articolo 12, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività di trattamento delle operazioni. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia dello schema di carte di pagamento in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia;
b) un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività di trattamento delle operazioni, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all'articolo 12, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività dello schema di carte di pagamento. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia;
c) linee gerarchiche indipendenti tra l'alta dirigenza o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento o di quella del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, a seconda dei casi, e l'organo di gestione.
4. Gli accordi organizzativi stabiliti a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
5. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale di garantire l'osservanza del presente regolamento.
Articolo 17 Indipendenza del piano di gestione annuale
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni si dotano di piani di gestione annuali distinti per definire il bilancio di previsione, comprese le spese in conto capitale e le spese operative e le eventuali deleghe di potere per impegnare tali spese; i piani di gestione sono presentati al rispettivo organo di gestione per approvazione o, se del caso, all'organo di gestione di cui all'articolo 16.
2. I piani di gestione annuali separati sono messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker