Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione del 29 gennaio 2019 che modifica i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/138@2019-01-29/it
Indice
- Preambolo
- Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 1356/2004
- Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 1464/2004
- Articolo 3 Modifica del regolamento (CE) n. 786/2007
- Articolo 4 Modifica del regolamento (CE) n. 971/2008
- Articolo 5 Modifica del regolamento (UE) n. 1118/2010
- Articolo 6 Modifica del regolamento (UE) n. 169/2011
- Articolo 7 Modifica del regolamento (UE) n. 888/2011
- Articolo 8 Modifica del regolamento (UE) n. 667/2013
- Articolo 9 Misure transitorie
- Articolo 10 Entrata in vigore
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) In conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, il monensin sodico e il narasin sono stati autorizzati come additivi per mangimi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1356/2004 e (CE) n. 1464/2004 della Commissione.
(2) In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, l'endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril sono stati autorizzati come additivi per mangimi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 della Commissione.
(3) Il titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd. ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione relativa agli additivi per mangimi in questione.
(4) Il titolare dell'autorizzazione afferma che, a decorrere dal 30 marzo 2018, Elanco GmbH, una filiale di Eli Lilly and Company Ltd., detiene i diritti di commercializzazione degli additivi in questione. Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.
(5) La modifica proposta dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
(6) Affinché Elanco GmbH possa avvalersi dei diritti di commercializzazione, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013.
(8) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno concedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 1356/2004
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1356/2004, il nome Eli Lilly and Company Limited è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 1464/2004
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1464/2004, il nome Eli Lilly and Company Limited è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 3 Modifica del regolamento (CE) n. 786/2007
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 786/2007, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 4 Modifica del regolamento (CE) n. 971/2008
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 971/2008, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 5 Modifica del regolamento (UE) n. 1118/2010
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 1118/2010, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 6 Modifica del regolamento (UE) n. 169/2011
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 169/2011, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 7 Modifica del regolamento (UE) n. 888/2011
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 888/2011, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 8 Modifica del regolamento (UE) n. 667/2013
Il regolamento (UE) n. 667/2013 è così modificato:
1) Nel titolo, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH;
2) nella seconda colonna dell'allegato, il nome Eli Lilly and Company Ltd. è sostituito da Elanco GmbH.
Articolo 9 Misure transitorie
Il monensin sodico, il narasin, l'endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte in conformità alla normativa applicabile prima di tale data.
Articolo 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker