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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigoreVersione 2019-10-15dal 2019-10-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/1728@2019-10-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I
  4. ALLEGATO II

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.

(3) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, all'allegato II, parte III, punto 13, i limiti di migrazione per 19 elementi che non devono essere superati dai giocattoli o dai loro componenti. Tuttavia questi limiti di migrazione non si applicano se è possibile escludere qualsiasi pericolo, ad esempio nel caso in cui un componente di un giocattolo, che eventualmente contenga uno o più di questi elementi, non sia accessibile.

(4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018 sulla migrazione di alcuni elementi, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di includere i più recenti progressi tecnici e scientifici nei metodi di prova di cui alla norma EN 71-3. Tra questi progressi si annoverano una migliore misurazione dei composti dello stagno organico e del cromo (VI), un miglior controllo delle condizioni sperimentali durante l'effettuazione delle prove e una migliore struttura della norma EN 71-3 al fine di agevolare l'attuazione pratica. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi.

(5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009.

(6) La norma armonizzata EN 71-32019 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7) La norma armonizzata EN 71-3:2019 sostituisce la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche rivedute della norma armonizzata EN 71-3:2019, occorre rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018.

(8) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di conseguenza è altresì necessario abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione.

(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

ANNEX

ALLEGATO I

N. Riferimento della norma 1. EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche 2. EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità 3. EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi 4. EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse 5. EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica 1. EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova Nota: Per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, della norma) la presunzione di conformità si applica fino ad una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13 of the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) [Addendum al parere sulla sostanza climbazolo (P64), rif. SCCS/1506/13 del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC)] adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf 2. EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giochi di attività per uso domestico 3. EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili 4. EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi 5. EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico 6. EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A12:2015 EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata)

ALLEGATO II

N. Riferimento della norma Data del ritiro 1. EN 71-3:2013 + A3:2018 Sicurezza dei Giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi 15 aprile 2020 2. EN 71-14:2014+A1:2017 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico 22 gennaio 2020

Versioni

  1. 2019-10-15