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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1767 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2019) 7635] (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2019-10-23dal 1001-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/1767@2019-10-23/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. 1) a)
  5. 2) a)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 (la data del recesso).

(2) La decisione 2010/472/UE della Commissione reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina e, nel suo allegato III, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui alla decisione 2010/472/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti di cui agli allegati I e III della decisione 2010/472/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.

(6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019. Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1) la tabella di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE è così modificata:

1) a)

dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente: GB Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

2) la tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/472/UE è così modificata:

2) a)

dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente: GB Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Versioni

  1. 2019-10-23