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Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1980 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina

In vigoreVersione 2019-11-26dal 2019-11-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/1980@2019-11-26/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. ALLEGATO I

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO I

Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) Origine 02071290 Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate 135,4 0 AR 02071410 Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati 236,9 213,0 244,8 233,7 19 26 17 20 AR BR CL TH 16023211 Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus 284,0 1 BR

Versioni

  1. 2019-11-26