Decisione di esecuzione (UE) 2019/2002 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all'autorizzazione alla Bulgaria a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto internazionale di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8590] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/2002@2019-11-28/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della medesima direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2) Con decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione la Bulgaria è stata autorizzata, tra l'altro, a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018.
(3) Con lettera del 4 aprile 2019 la Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA. La Bulgaria non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ricorrendo a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone.
(4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione