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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/431 della Commissione del 18 marzo 2019 recante duecentonovantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

In vigoreVersione 2019-03-18dal 2019-03-20
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/431@2019-03-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2) Il 13 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

ANNEX

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco Persone fisiche, i dati identificativi della voce: Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Cittadinanza: saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (deceduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019. sono sostituiti dal seguente: Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (deceduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.

Versioni

  1. 2019-03-18