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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/927 della Commissione del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

In vigoreVersione 2019-06-03dal 2019-06-26
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/927@2019-06-03/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen Quest Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e Unione doganale

ANNEX

ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un paniere delle dimensioni approssimative di 32 × 27 × 20 cm a forma di parallelepipedo. L'articolo è costituito da filo di acciaio (di diametro di circa 4 mm) e carta. Il filo di acciaio è collocato unicamente lungo i bordi del parallelepipedo, formando una struttura. La struttura sostiene un tessuto di fili di carta d'ordito e di trama. Ogni filo è composto da due strisce di carta piegate e ritorte longitudinalmente, che sono intrecciate tra loro. Ogni striscia di carta ritorta misura circa 5,5 mm di larghezza. Il filo di acciaio è interamente coperto dalla carta. Cfr. immagini. 63079098 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 630790 e 63079098. Il paniere non è un articolo domestico di ferro o di acciaio della voce 7323 perché non è il filo di acciaio, bensì il tessuto di carta che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b), in quanto l'articolo ha l'aspetto di un paniere in carta. Non ha l'aspetto di un paniere di metallo, poiché il filo di acciaio è interamente coperto dalla carta e quindi non è visibile. Inoltre, l'articolo è costituito principalmente di carta. La classificazione alla voce 7323 è quindi esclusa. Poiché le strisce di carta sono ritorte, sono considerate filati di carta (filati tessili) ai sensi della voce 5308 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 5308 (B) filati di carta, terzo paragrafo]. La classificazione dell'articolo nel capitolo 46 è esclusa in virtù della nota 1 del capitolo 46 poiché i filati tessili non sono considerati materiali da intreccio. Inoltre, i filati sono tessuti insieme creando un tessuto (fili di ordito e di trama). Il paniere non è pertanto un articolo di filato di carta, bensì un articolo di tessuto e la sua classificazione alla voce 5609 è esclusa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 5609, primo e terzo paragrafo, lettera c)]. I manufatti tessili confezionati in qualsiasi tessuto che non siano descritti in modo più specifico in altri punti della nomenclatura sono classificati nel capitolo 63, sottocapitolo I [cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 63, considerazioni generali, (1), primo paragrafo]. L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 63079098 come altri manufatti tessili confezionati.

Versioni

  1. 2019-06-03