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Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione del 12 giugno 2019 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2019-06-12dal 2019-07-03
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2019/962@2019-06-12/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003
    2. Articolo 2 Entrata in vigore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la classificazione degli additivi per mangimi in categorie, ripartite ulteriormente in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.

(2) A seguito dello sviluppo tecnologico e scientifico varie sostanze possono avere un effetto tecnologico sui mangimi che non è descritto in relazione a nessuno dei gruppi funzionali già esistenti. È quindi opportuno creare un nuovo gruppo funzionale generico all'interno della categoria additivi tecnologici per includervi tali sostanze.

(3) Oltre alle buone prassi agricole che garantiscono il benessere degli animali e al rispetto delle disposizioni sul benessere degli animali dell'UE, gli studi scientifici dimostrano che alcuni additivi per mangimi possono aiutare gli animali sani a mantenere una buona condizione fisiologica, contribuire al loro benessere, influenzare favorevolmente la loro resilienza a fattori di stress o sostenere il loro benessere in determinate situazioni. Dato che la funzione principale di tali additivi per mangimi non può essere assegnata a nessuno dei gruppi funzionali previsti nel regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno creare un nuovo gruppo funzionale all'interno della categoria additivi zootecnici. Ciò dovrebbe consentire di definire meglio la finalità prevista di tali additivi, di stabilire criteri per la valutazione dell'efficacia e di creare chiarezza giuridica per i richiedenti.

(4) Al fine di introdurre questi due nuovi gruppi funzionali, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

1)o) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera: altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi;

2)e) al punto 4 è aggiunta la seguente lettera: stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker

Versioni

  1. 2019-06-12