Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/1511@2020-10-16/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB e prosulfocarb.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 30 novembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e triflusulfuron.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina e zolfo.
(6) Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione.
(7) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno i rispettivi periodi di approvazione.
(8) Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l’approvazione delle sostanze attive interessate non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, occorre fissare la data di scadenza alla data applicabile prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento relativo al mancato rinnovo. Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l’approvazione delle sostanze attive interessate è rinnovata, occorre fissare, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(10) Tenuto conto del fatto che le approvazioni di alcune delle sostanze attive scadono il 31 ottobre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) alla riga 40 Deltametrina, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
2) alla riga 65 Flufenacet, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
3) alla riga 69 Fostiazato, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
4) alla riga 102 Clorotoluron, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
5) alla riga 103 Cipermetrina, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
6) alla riga 104 Daminozide, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
7) alla riga 107 MCPA, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
8) alla riga 108 MCPB, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
9) alla riga 119 Indoxacarb, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
10) alla riga 160 Prosulfocarb, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
11) alla riga 161 Fludioxonil, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
12) alla riga 162 Clomazone, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 ottobre 2021;
13) alla riga 169 Amidosulfuron, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
14) alla riga 170 Nicosulfuron, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
15) alla riga 171 Clofentezina, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
16) alla riga 172 Dicamba, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
17) alla riga 173 Difenoconazolo, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
18) alla riga 176 Lenacil, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
19) alla riga 178 Picloram, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
20) alla riga 180 Bifenox, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
21) alla riga 181 Diflufenican, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
22) alla riga 182 Fenoxaprop-P, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
23) alla riga 183 Fenpropidin, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
24) alla riga 186 Tritosulfuron, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 30 novembre 2021;
25) alla riga 289 Triflusulfuron, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
26) alla riga 292 Zolfo, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021;
27) alla riga 294 Oli di paraffina, nella sesta colonna Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data 31 dicembre 2021.