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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione del 23 ottobre 2002 che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2020-10-23dal 2020-11-15
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/1546@2020-10-23/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Struttura dell’inventario
    2. Articolo 2 Modalità dettagliate
    3. Articolo 3 Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione
    4. Articolo 4

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/516, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi da utilizzare per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e le loro componenti.

(2) È essenziale che gli aggregati RNL e le loro componenti siano comparabili tra gli Stati membri e che un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti sia coerente con le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 2010.

(3) È indispensabile che gli inventari delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano documentati e aggiornati periodicamente dagli Stati membri.

(4) Al fine di agevolare analisi comparabili, gli inventari RNL dovrebbero seguire una struttura comune costituita da un numero predefinito di capitoli e dalle tabelle di processo con stime numeriche relative all’anno di riferimento.

(5) Per verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) la versione più recente degli inventari RNL conformemente a un calendario concordato.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Struttura dell’inventario

1. Gli Stati membri elaborano un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti (inventario RNL). L’inventario RNL comprende 10 capitoli e le tabelle di processo RNL.

2. I capitoli sono i seguenti:

Capitolo 1 - Panoramica del sistema dei conti

Capitolo 2 - Politica di revisione e calendario per la revisione e la finalizzazione delle stime. Revisioni di rilievo successive all’ultima versione dell’inventario RNL

Capitolo 3 - Metodo della produzione

Capitolo 4 - Metodo del reddito

Capitolo 5 - Metodo della spesa

Capitolo 6 - Procedura di bilanciamento o di integrazione e convalida delle stime

Capitolo 7 - Panoramica delle rettifiche volte ad assicurare l’esaustività dei dati

Capitolo 8 - Transizione dal prodotto interno lordo (PIL) all’RNL

Capitolo 9 - Principali classificazioni utilizzate

Capitolo 10 - Principali fonti di dati utilizzate

3. Le tabelle di processo RNL comprendono:

a) informazioni numeriche sulle stime effettuate durante le fasi consecutive del processo di compilazione dell’RNL per i singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate;

b) informazioni numeriche sulla dimensione relativa dei singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate in tale processo di compilazione;

c) riferimenti ai pertinenti capitoli dell’inventario RNL.

Articolo 2 Modalità dettagliate

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL utilizzi termini e definizioni in conformità al SEC 2010;

b) la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL sia esauriente e chiara, rifletta le procedure in essere al momento dell’elaborazione dell’inventario RNL e includa informazioni sulla trasformazione dei dati provenienti da fonti statistiche e amministrative in stime dei conti nazionali, mediante l’applicazione di rettifiche di natura concettuale, rettifiche volte ad assicurare l’esaustività e rettifiche di bilanciamento, e procedure di convalida;

c) evidenze numeriche, che devono essere coerenti con le informazioni contenute nelle tabelle di processo, siano fornite per le singole fasi del processo di compilazione dell’RNL nella descrizione di cui sopra;

d) le evidenze numeriche si basino su un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive (anno di riferimento);

e) le fonti e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano applicati nella compilazione degli anni successivi all’anno di riferimento.

Articolo 3 Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l’inventario RNL entro il 31 dicembre 2021.

2. I successivi aggiornamenti dell’inventario RNL sono effettuati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi per la compilazione dell’RNL. In ogni caso, l’inventario RNL è aggiornato almeno ogni cinque anni.

3. Gli Stati membri trasmettono l’inventario RNL per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

Versioni

  1. 2020-10-23