Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione del 23 ottobre 2002 che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/1546@2020-10-23/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/516, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi da utilizzare per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e le loro componenti.
(2) È essenziale che gli aggregati RNL e le loro componenti siano comparabili tra gli Stati membri e che un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti sia coerente con le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 2010.
(3) È indispensabile che gli inventari delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano documentati e aggiornati periodicamente dagli Stati membri.
(4) Al fine di agevolare analisi comparabili, gli inventari RNL dovrebbero seguire una struttura comune costituita da un numero predefinito di capitoli e dalle tabelle di processo con stime numeriche relative all’anno di riferimento.
(5) Per verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) la versione più recente degli inventari RNL conformemente a un calendario concordato.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Struttura dell’inventario
1. Gli Stati membri elaborano un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti (inventario RNL). L’inventario RNL comprende 10 capitoli e le tabelle di processo RNL.
2. I capitoli sono i seguenti:
Capitolo 1 - Panoramica del sistema dei conti
Capitolo 2 - Politica di revisione e calendario per la revisione e la finalizzazione delle stime. Revisioni di rilievo successive all’ultima versione dell’inventario RNL
Capitolo 3 - Metodo della produzione
Capitolo 4 - Metodo del reddito
Capitolo 5 - Metodo della spesa
Capitolo 6 - Procedura di bilanciamento o di integrazione e convalida delle stime
Capitolo 7 - Panoramica delle rettifiche volte ad assicurare l’esaustività dei dati
Capitolo 8 - Transizione dal prodotto interno lordo (PIL) all’RNL
Capitolo 9 - Principali classificazioni utilizzate
Capitolo 10 - Principali fonti di dati utilizzate
3. Le tabelle di processo RNL comprendono:
a) informazioni numeriche sulle stime effettuate durante le fasi consecutive del processo di compilazione dell’RNL per i singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate;
b) informazioni numeriche sulla dimensione relativa dei singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate in tale processo di compilazione;
c) riferimenti ai pertinenti capitoli dell’inventario RNL.
Articolo 2 Modalità dettagliate
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL utilizzi termini e definizioni in conformità al SEC 2010;
b) la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL sia esauriente e chiara, rifletta le procedure in essere al momento dell’elaborazione dell’inventario RNL e includa informazioni sulla trasformazione dei dati provenienti da fonti statistiche e amministrative in stime dei conti nazionali, mediante l’applicazione di rettifiche di natura concettuale, rettifiche volte ad assicurare l’esaustività e rettifiche di bilanciamento, e procedure di convalida;
c) evidenze numeriche, che devono essere coerenti con le informazioni contenute nelle tabelle di processo, siano fornite per le singole fasi del processo di compilazione dell’RNL nella descrizione di cui sopra;
d) le evidenze numeriche si basino su un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive (anno di riferimento);
e) le fonti e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano applicati nella compilazione degli anni successivi all’anno di riferimento.
Articolo 3 Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l’inventario RNL entro il 31 dicembre 2021.
2. I successivi aggiornamenti dell’inventario RNL sono effettuati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi per la compilazione dell’RNL. In ogni caso, l’inventario RNL è aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Gli Stati membri trasmettono l’inventario RNL per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen