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Regolamento (UE) 2020/1660 della Commissione del 15 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei lepidorombi nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

In vigoreVersione 2020-10-15dal 2020-11-11
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/1660@2020-10-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Esaurimento del contingente
    2. Articolo 2 Divieti
    3. Articolo 3 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio fissa i contingenti per il 2020.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di lepidorombi nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di lepidorombi nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2 Divieti

1. La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

N. 24/TQ123 Stato membro Belgio Stock LEZ/*8ABDE (condizione speciale per LEZ/07.) Specie Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) Zona 8a, 8b, 8d e 8e Data di chiusura 1.10.2020

Versioni

  1. 2020-10-15