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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2020-12-09dal 2020-12-13
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/2016@2020-12-09/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. PARTE 2 Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro. In particolare, l’articolo 13 di tale regolamento prevede che la Commissione adotti due elenchi di territori e di paesi terzi dai quali gli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del medesimo regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro.

(2) Le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro variano a seconda della situazione del territorio o del paese terzo di origine. Tenuto conto della loro situazione particolare, i paesi terzi o i territori possono essere inseriti in un elenco conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(3) L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(4) In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda per essere inserito, unitamente alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey, nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La Commissione ha valutato la domanda e ha verificato che, per quanto riguarda gli animali da compagnia elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey soddisfano i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(6) Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO

PARTE 2 Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO Territorio o paese terzo Territori compresi AC Isola dell’Ascensione AE Emirati arabi uniti AG Antigua e Barbuda AR Argentina AU Australia AW Aruba BA Bosnia-Erzegovina BB Barbados BH Bahrein BM Bermuda BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) BY Bielorussia CA Canada CL Cile CW Curaçao FJ Figi FK Isole Falkland GB Regno Unito GG Guernsey HK Hong Kong IM Isola di Man JM Giamaica JP Giappone JE Jersey KN Saint Kitts e Nevis KY Isole Cayman LC Santa Lucia MS Montserrat MK Macedonia del Nord MU Maurizio MX Messico MY Malaysia NC Nuova Caledonia NZ Nuova Zelanda PF Polinesia francese PM Saint Pierre e Miquelon RU Russia SG Singapore SH Sant’Elena SX Sint Maarten TT Trinidad e Tobago TW Taiwan US Stati Uniti d’America AS – Samoa americane GU – Guam MP – Isole Marianne settentrionali PR – Portorico VI – Isole Vergini americane VC Saint Vincent e Grenadine VG Isole Vergini britanniche VU Vanuatu WF Wallis e Futuna

Versioni

  1. 2020-12-09