Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/2206@2020-12-22/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento. Più specificamente, l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 reca un elenco dei paesi terzi e di parti di essi autorizzati a introdurre nell’Unione tali partite.
(2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 119/2009 per figurare nell’allegato I, parte 1, di tale regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.
(4) Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificato:
1) dopo la voce relativa alla Russia è inserita la voce seguente relativa al Regno Unito: Regno Unito (*) GB WL RM WM ;
2) alla fine dell’elenco dei paesi terzi, di parti di essi e delle garanzie complementari è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:
2)
(*) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.