Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/390 della Commissione del 10 marzo 2020 recante trecentododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/390@2020-03-10/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 4 marzo 2020 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere tre voci all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2020 Per la Commissione A nome della presidente Direttore generale Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ANNEX
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all’elenco Persone giuridiche, gruppi ed entità:
1) Jamaah Ansharut Daulah (alias: a) Jemaah Anshorut Daulah; b) Jamaah Ansharut Daulat). Altre informazioni: istituito nel 2015 come gruppo di coordinamento di gruppi estremisti indonesiani che ha giurato fedeltà al leader dell’allora ISIL Abu Bakr al-Baghdadi. Associato allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq (QDe.115). Data di designazione di cui all’articolo 7 sexies, lettera e): 4.3.2020.;
2) Islamic State in Iraq and the Levant – Libya (nome nella grafia originale: الدولة الإسلامية في العراق والشام – ليبيا) (alias: a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya; b) Wilayat Barqa; c) Wilayat Fezzan; d) Wilayat Tripolitania; e) Wilayat Tarablus; f) Wilayat Al-Tarablus). Altre informazioni: creato nel novembre 2014 su annuncio di Abu Bakr Al-Baghdadi, elencato come Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associato allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq (QDe.115). Data di designazione di cui all’articolo 7 sexies, lettera e): 4.3.2020.;
3) Islamic State in Iraq and the Levant – Yemen (nome nella grafia originale: الدولة الإسلامية في العراق والشام – اليمن) (alias: a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen; b) Islamic State in Yemen; c) ISIL in Yemen; d) ISIS in Yemen; e) Wilayat al-Yemen, provincia dello Yemen). Altre informazioni: creato nel novembre 2014 con l’accettazione del giuramento di fedeltà di Abu Bakr Al-Baghdadi, elencato come Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associato allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq (QDe.115). Data di designazione di cui all’articolo 7 sexies, lettera e): 4.3.2020.