Decisione (UE) 2020/394 della Commissione del 7 ottobre 2019 riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007 (la presente decisione riguarda solo il settore agricolo) [notificata con il numero C(2019) 7094] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/394@2019-10-07/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al disposto dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE,
considerando quanto segue: PROCEDURA
(1) Il 22 luglio 2014 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a un presunto aiuto concesso dallo Stato greco a Sogia Ellas SA e relative controllate (in appresso Sogia Ellas), attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli. L’aiuto consisteva in abbuoni di interesse e garanzie statali in relazione a prestiti in essere che dovevano essere rinegoziati con un ammortamento differito e a nuovi prestiti.
(2) Con lettera del 25 luglio 2014 la Commissione ha richiesto informazioni alle autorità greche in merito ai presunti aiuti. Le autorità greche hanno risposto con lettera del 17 novembre 2014, fornendo informazioni dettagliate riguardo alle basi giuridiche dei presunti aiuti. L’11 dicembre 2015 la Commissione ha inviato una seconda lettera alla Grecia, alla quale le autorità greche hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2016, protocollata lo stesso giorno. Nella loro risposta le autorità greche hanno fornito informazioni supplementari riguardo alle basi giuridiche, alle condizioni per la concessione dell’aiuto e ai beneficiari.
(3) Nella sua lettera dell’11 dicembre 2015 la Commissione ha informato le autorità greche che, dall’esame iniziale delle informazioni da loro fornite, era emerso che i presunti aiuti erano stati concessi senza l’autorizzazione della Commissione. Il presunto aiuto inoltre non era limitato a Sogia Ellas e relative controllate ma, in virtù della normativa greca, poteva essere concesso anche ad altri beneficiari. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un’indagine relativa ad aiuti di Stato non notificati [SA.39119 (2015/NN)] e di estenderne la portata all’intero settore agricolo.
(4) La decisione della Commissione relativa all’avvio del procedimento (in appresso la decisione di avviare un procedimento) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 settembre 2016. La Commissione ha chiesto alle autorità greche di indicare il numero stimato di beneficiari di ogni regime individuato nella decisione di avviare un procedimento e gli importi degli aiuti in questione. Diversamente, come affermato nella suddetta decisione, la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.
(5) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni. Le autorità greche hanno trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avviare un procedimento il 23 settembre 2016. Nella loro risposta, esse hanno informato la Commissione di non essere in grado di fornire le informazioni richieste nella decisione di avviare un procedimento.
(6) Con lettere del 2 dicembre 2016 e del 15 gennaio 2018 la Commissione ha nuovamente chiesto alle autorità greche di presentare le informazioni mancanti. Le autorità greche hanno fornito le informazioni richieste rispettivamente con lettere del 9 marzo 2017 e del 21 febbraio 2018.
(7) La presente decisione, analogamente alla decisione di avviare un procedimento, riguarda solo le attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ossia i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e al settore forestale, secondo quanto definito da Eurostat. Lascia pertanto impregiudicati i possibili aiuti concessi ad altri settori dell’economia conformemente ai regimi di aiuto in questione.
DESCRIZIONE DELLE MISURE Obiettivo
(8) L’obiettivo della misura era sostenere le imprese stabilite e operanti nelle zone della Grecia colpite dagli incendi del 2007, a prescindere dall’ubicazione della sede di tali imprese. Secondo le autorità greche l’obiettivo più ampio era ripristinare la capacità produttiva, gravemente pregiudicata dagli incendi.
Base giuridica
(9) Le basi giuridiche dei presunti aiuti sono la decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) del ministro dell’Economia e delle finanze, come modificata e integrata dalle decisioni n. 38600/Β.1750/5-9-2007 (GURE 1780/Β’/5-9-2007), n. 46082/Β.2123/24-10-2007 (GURE 2139/Β’/2-11-2007), n. 6391/Β.342/8-2-2008 (GURE 242/Β’/14-2-2008), n. 34227/Β.1123/23-7-2008 (GURE 1548/Β’/5-8-2008) e n. 57198/Β.2406/28-12-2012 (GURE 3462/Β’/28-12-2012), nonché l’articolo 2, paragrafo 7, della legge n. 3816/2010 (GURE 6/Α’/26.1.2010) e l’articolo 21, paragrafo 5, della legge n. 3867/2010 (GURE 128/A’/3.8.2010).
(10) Le condizioni per la concessione della garanzia da parte dello Stato greco di cui alla decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) sono state ulteriormente precisate nella decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007) del ministro dell’Economia e delle finanze. Tale decisione è stata modificata dalla decisione n. 2/86490/0025/31.12.2007 (GURE B’ 2493/31.12.2007) del viceministro delle Finanze, dalla decisione n. 2/57144/0025/20.08.2008 (GURE B’ 1732/28.08.2008), dalla decisione n. 2/22475/0025/25.04.2012 (GURE Β’ 1346/25.04.2012) del ministro delle Finanze e dalle decisioni n. 2/52027/0025/30.08.2012 (GURE Β’ 2404/30.08.2012) e n. 2/1755/0025/20.02.2013 (GURE Β’ 465/27.02.2013) del viceministro delle Finanze. La decisione n. 2/1755/0025/20.02.2013 è stata ulteriormente modificata dalle decisioni n. 2/38310/0025/14.05.2014 (GURE Β’ 1262/16.05.2014) e n. 2/43758/0025/29/06/2015 (GURE Β’ 1289/29.06.2015), che sono quindi pertinenti ai fini della presente decisione.
Misure
(11) Il 25 agosto 2007, con decisione ministeriale n. 47870/25.08.2007 (GURE 1706/B’/25.08.2007), il ministro greco dell’Interno, della pubblica amministrazione e del decentramento ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese a causa degli incendi del luglio e dell’agosto 2007, divampati nelle prefetture di Messenia, Elide, Arcadia, Laconia ed Eubea nonché nel distretto di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia.
(12) Le autorità greche hanno dichiarato che la portata e l’entità della distruzione causata dagli incendi in queste zone sono state enormi e hanno comportato la perdita di vite umane e animali nonché la devastazione di campagne, sia a livello di foreste che di terreni agricoli, e infrastrutture, con conseguenze estremamente gravi per l’economia locale. Il fenomeno ha avuto dimensioni tali da indurre le autorità greche a classificarlo come calamità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, come indicato nei pertinenti grafici della Commissione cui le autorità greche hanno fatto riferimento nella corrispondenza con tale istituzione.
(13) Per far fronte alla situazione il ministro greco dell’Economia e delle finanze ha adottato la decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007), successivamente modificata e integrata. Tale decisione recava il titolo seguente: prestiti per capitale agrario e altre agevolazioni creditizie a favore delle imprese e dei professionisti colpiti dagli incendi dell’anno 2007 nelle prefetture di Messenia, Elide, Arcadia, Laconia ed Eubea nonché nel distretto di Aigialeia, nell[a prefettura dell]’Acaia.
(14) La decisione istituiva i due regimi di aiuto di Stato seguenti:
(14) a)
un regime che consentiva la ristrutturazione dei debiti maturati fino al 25 agosto 2007, scaduti o meno (denominato regime A ai fini della presente decisione), che prevedeva la capitalizzazione dei debiti, successivamente trasformati in nuovi prestiti, e la concessione di un ammortamento differito, di abbuoni di interesse e di garanzie statali;
b)
un regime che riguardava i nuovi prestiti per capitale agrario da concedersi dopo il 25 agosto 2007, per i quali potevano essere accordati abbuoni di interesse e garanzie statali (denominato regime B ai fini della presente decisione).
(15) In particolare, la decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) stabiliva quanto riportato di seguito. La ristrutturazione del debito e la concessione di capitale agrario alle imprese e ai professionisti stabiliti e operanti nelle prefetture di Messenia, Elide, Arcadia, Laconia ed Eubea nonché nel distretto di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia, colpiti dagli incendi del 2007. A. Ristrutturazione del debito Tutti i debiti, scaduti o meno, maturati fino al 25 agosto 2007 dalle imprese e dai professionisti colpiti dagli incendi del 2007, sono capitalizzati e trasformati in un nuovo prestito con un ammortamento differito di 28 mesi. La prima rata è pagabile al 31 dicembre 2009. La parte restante del prestito è rimborsata in rate semestrali di pari importo (ammortamento del capitale e degli interessi). La durata totale dell’accordo di prestito è di dieci anni, compreso il periodo dell’ammortamento differito. Gli interessi applicati al prestito sono sovvenzionati dal conto istituito ai sensi della legge 128/1975 in una misura pari al 100 % nel periodo dell’ammortamento differito e al 50 % per la restante durata del prestito. Il tasso di interesse di una ristrutturazione del debito è pari al tasso dell’ultima emissione di buoni del Tesoro greco a dodici mesi precedente all’inizio del periodo dell’interesse, più la maggiorazione del 70 % del contributo totale prevista ai sensi della legge 128/1975. L’aliquota di sovvenzione è arrotondata per eccesso/difetto al più vicino quarto di punto. Per quanto riguarda il capitale e gli interessi relativi ai summenzionati prestiti, la garanzia del governo greco è concessa conformemente alla vigente legge 2322/1995. B. Concessione di prestiti per capitale agrario a imprese e professionisti Gli enti creditizi possono erogare capitale di credito conformemente alle corrispondenti disposizioni che disciplinano i requisiti e il capitale di credito di cui alla vigente legge n. 1955/2.7.1991 del governatore della Banca di Grecia. Tali prestiti sono sovvenzionati dal conto istituito ai sensi della legge 128/1975 secondo quanto segue: L’importo dell’abbuono di interesse è lo stesso per l’intero ammontare del prestito. Tali prestiti saranno concessi in una misura pari al 35 % massimo del fatturato realizzato dall’impresa nel 2006 e avranno una durata di 60 mesi. Il tasso di interesse dei suddetti prestiti è pari al tasso dell’ultima emissione di buoni del Tesoro greco a dodici mesi precedente all’inizio del periodo dell’interesse, più la maggiorazione del 70 % del contributo totale prevista ai sensi della legge 128/1975. L’aliquota di sovvenzione è arrotondata per eccesso/difetto al più vicino quarto di punto. Occorre sottolineare che il fatturato delle imprese che non hanno realizzato vendite nel precedente anno 2006 o che hanno cominciato a svolgere l’attività tra il 1o gennaio 2007 e il 31 agosto 2007 sarà determinato in base agli acquisti effettuati nei primi sei mesi di attività del 2007 moltiplicati per due (2), e l’importo sarà stabilito tenendo conto di un tasso di profitto lordo pari al 45 %. Per quanto riguarda il capitale e gli interessi relativi ai summenzionati prestiti, la garanzia del governo greco è concessa conformemente alla vigente legge 2322/1995.
(15) a)
per i prestiti fino a 5000 EUR l’abbuono di interesse è pari al 100 %;
b)
per i prestiti fino a 20000 EUR l’abbuono di interesse è pari all’80 %;
c)
per i prestiti fino a 60000 EUR l’abbuono di interesse è pari al 50 %;
d)
per i prestiti fino a 90000 EUR l’abbuono di interesse è pari al 30 %.
(16) La decisione n. 38600/Β.1750/5-9-2007 (GURE 1780/Β’/5-9-2007) ha modificato il titolo e il testo della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007). Il nuovo titolo è il seguente: prestiti per capitale agrario e altre agevolazioni creditizie a favore delle imprese e dei professionisti nelle prefetture di Messenia, Elide, Arcadia, Laconia ed Eubea nonché nel distretto di Aigialeia, nell[a prefettura dell]’Acaia. In altre parole, la parte della frase colpiti dagli incendi dell’anno 2007, che si riferiva ai beneficiari dei regimi di aiuto e sembrava quindi limitare l’ambito di applicazione di tali regimi ai beneficiari effettivamente colpiti dagli incendi, è stata rimossa dal titolo della base giuridica.
(17) Inoltre, la decisione n. 38600/Β.1750/5-9-2007 (GURE 1780/Β’/5-9-2007) ha aggiunto una frase, riportata in grassetto nell’estratto che segue, alla decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007), capo A, primo comma. A. Ristrutturazione del debito Tutti i debiti, scaduti o meno, maturati fino al 25 agosto 2007 dalle imprese e dai professionisti delle summenzionate prefetture, le quali sono state colpite dagli incendi del 2007, sono capitalizzati e trasformati in un nuovo prestito con un ammortamento differito di 28 mesi. La prima rata è pagabile al 31 dicembre 2009. (grassetto aggiunto)
(18) La combinazione di queste due modifiche ha fatto sì che il requisito secondo cui i danni subiti dai beneficiari dovevano essere stati causati dagli incendi del 2007 non fosse più applicabile ai beneficiari ma solo alle prefetture in cui questi erano stabiliti e operanti, a prescindere dall’ubicazione della loro sede. Tale conclusione è corroborata dalla risposta fornita dalle autorità greche a un quesito posto dalla Commissione nella sua lettera dell’11 dicembre 2015, ossia se la compensazione fosse concessa ai beneficiari in virtù dei danni da loro subiti come conseguenza diretta degli incendi. Nella loro risposta dell’11 febbraio 2016 le autorità greche hanno insistito sulla natura universale e senza precedenti degli incendi, che hanno arrecato danni alle imprese semplicemente perché le loro attività produttive erano ubicate nelle zone colpite.
(19) Le altre decisioni e leggi di cui al considerando 9 hanno ulteriormente modificato e integrato la decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007). La decisione n. 46082/Β.2123/24-10-2007 (GURE 2139/Β’/2-11-2007) stabiliva, tra l’altro, quanto riportato di seguito.
(19) «a)
Alla fine del capo A [della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GG II 1740/30-8-2007)] sono aggiunti i commi seguenti: Ristrutturazione del debito. Gli enti creditizi possono attuare le suddette ristrutturazioni senza la garanzia dello Stato greco fino a un massimo di 25000000 di EUR per impresa. Le attività commerciali e i professionisti possono chiedere ristrutturazioni per un massimo di 100000 EUR. Le imprese che chiedano di ristrutturare debiti superiori a 100000 EUR e fino a un massimo di 25000000 di EUR devono trasmettere uno studio di redditività all’ente creditizio presso il quale hanno contratto la maggior parte dei debiti, ai fini di una valutazione. Sono esclusi dalle disposizioni del capo A:
I prestiti a favore di imprese/professionisti già inclusi nelle clausole di ristrutturazione ai sensi della vigente legge 128/1975, salvo quando tali imprese o professionisti possono dimostrare che gli incendi hanno danneggiato stabilimenti, apparecchiature meccaniche, materie prime o merci di loro proprietà. Tali danni devono essere confermati presentando un certificato rilasciato dalle competenti autorità degli enti prefettizi;
i prestiti a favore di imprese/professionisti contratti a fronte della cessione del diritto di ricevere la sovvenzione prevista da un programma di investimento sulla base di regimi di sostegno statali;
i prestiti a favore di imprese/professionisti inclusi in un regime di finanziamento in base al quale l’investimento è considerato parte di un regime di sostegno statale.
b)
Alla fine del capo B [della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GG II 1740/30-8-2007)] sono aggiunti i due commi seguenti: Concessione di prestiti per capitale agrario a imprese e professionisti. Le sopraindicate disposizioni del capo B si applicano alle imprese e ai professionisti che avevano percepito le sovvenzioni previste da un programma di investimento nell’ambito di un regime di aiuti di Stato, purché tale progetto di investimento sia stato completato. Le sopraindicate disposizioni dei capi A e B si applicano sia alle imprese che ai professionisti stabiliti e operanti nei comuni di Aigio, Akrata, Diakopto, Sympoliteia, Erineos e Aigeira, nel distretto di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia, nonché nei comuni di Elios Pronni e Leivatho, nella prefettura della Cefalonia.
(20) La decisione n. 6391/Β.342/8-2-2008 (GURE 242/Β’/14-2-2008) ha modificato l’importo (da 100000 EUR a 150000 EUR) oltre il quale alle imprese che desideravano rinegoziare i propri debiti era richiesto uno studio di redditività e ha prorogato ulteriormente, dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008, il termine entro il quale presentare tali domande.
(21) La decisione n. 34227/Β.1123/23-7-2008 (GURE 1548/Β’/5-8-2008) ha ampliato la portata geografica dei regimi, come descritto al considerando 25, e ha nuovamente prorogato al 31 agosto 2008 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al regime.
(22) La decisione n. 57198/Β.2406/28-12-2012 (GURE 3462/Β’/28-12-2012) ha modificato i regimi per consentire ai beneficiari cui non era stata accordata la garanzia statale di chiedere la sospensione del rimborso del loro debito nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. I mutuatari erano comunque tenuti a versare gli interessi accumulati durante il periodo di sospensione. Il termine entro il quale i beneficiari avrebbero dovuto rivolgersi agli enti creditizi per usufruire di tale disposizione era fissato al 28 febbraio 2013.
(23) Le condizioni per la concessione di una garanzia statale sono descritte in dettaglio nella decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007), le cui parti pertinenti recitano quanto riportato di seguito. Il tasso di interesse di tale prestito è sovvenzionato e stabilito conformemente alle condizioni di cui alla decisione n. 36579/Β.1666/27.8.2007 del ministro dell’Economia e delle finanze. La garanzia dello Stato greco sarà applicata all’80 % del debito ristrutturato e degli interessi maturati su tale debito fino a un importo massimo di 20000000,00 per impresa. La garanzia dello Stato greco sarà altresì accordata ad attività commerciali [di persone fisiche], membri registrati delle camere di commercio e professionisti di tali prefetture i cui debiti da ristrutturare non superino i 100000,00 EUR. Gli interessi relativi al periodo dell’ammortamento differito sono capitalizzati il 31 dicembre 2009, mentre il pagamento della prima rata del prestito sarà effettuato il 30 giugno 2010. In caso di mancato pagamento di tre rate di ammortamento consecutive, gravate dei rispettivi interessi, oppure di tre quote del capitale e degli interessi derivanti dalla ristrutturazione di cui sopra, l’importo dei debiti ristrutturati diviene esigibile e pagabile nella sua totalità. Affinché i loro crediti garantiti siano riconosciuti dallo Stato, una volta trascorsi tre mesi dalla terza rata le banche devono trasmettere i documenti giustificativi di cui alla decisione n. 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006) del ministro dell’Economia e delle finanze. Il tasso di interesse di tali prestiti è sovvenzionato e stabilito conformemente alle condizioni di cui alla decisione n. 36579/Β.1666/27.8.2007 del ministro dell’Economia e delle finanze. Questi prestiti saranno concessi a tutte le imprese delle suindicate prefetture in una misura pari al 35 % massimo del fatturato realizzato dall’impresa nel 2006 e ammonteranno a massimo 90000,00 EUR per impresa. Il fatturato delle imprese che non hanno realizzato vendite nel precedente anno 2006 o che hanno cominciato a svolgere l’attività tra il 1o gennaio 2007 e il 27 agosto 2007 sarà determinato in base agli acquisti effettuati nei primi sei mesi di attività del 2007 moltiplicati per due (2), e l’importo sarà stabilito tenendo conto di un tasso di profitto lordo pari al 45 %. Tali prestiti saranno rimborsati in quote semestrali del capitale e degli interessi di pari importo, con un ammortamento del capitale differito dalla data di esborso al 31 dicembre 2009. Il pagamento della prima rata sarà effettuato il 30 giugno 2010. L’importo non sovvenzionato degli interessi maturati durante il periodo dell’ammortamento differito sarà a carico delle imprese. Tali prestiti saranno gestiti mediante un accordo di prestito nuovo e distinto. Per i summenzionati prestiti lo Stato greco accorda a tutte le imprese una garanzia pari all’80 % del capitale e dei rispettivi interessi nel periodo dell’ammortamento differito e nel periodo normale. […] Documenti giustificativi richiesti: […] Lo studio in questione dovrebbe contenere quanto segue: B.Le imprese e i professionisti delle suindicate prefetture che chiedano solo la concessione di un nuovo prestito per capitale agrario a seguito degli incendi boschivi devono presentare le proprie domande alla ragioneria generale dello Stato, direzione 25, sezione D, unitamente ai documenti giustificativi seguenti: Nessuna categoria di imprese è tenuta a fornire garanzie reali a copertura dei nuovi prestiti per capitale agrario. Le domande e gli studi di redditività saranno valutati dal consiglio di gestione e valutazione della responsabilità sulle garanzie dello Stato greco (articolo 37 della legge 3458/2006, GG I 94/8.5.2006), prima dell’approvazione definitiva della concessione della garanzia conformemente alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria (articoli 87 e 88 del trattato CE), unitamente alle garanzie proposte e in essere che, ove necessario, copriranno la totalità del debito da ristrutturare.
(23)
1) Lo Stato greco accorda una garanzia pari all’80 % massimo per ristrutturare i debiti, scaduti o meno, maturati fino al 25 agosto 2007, trasformandoli da prestiti concessi dagli enti creditizi ai professionisti e alle imprese stabiliti e operanti, a prescindere dall’ubicazione della loro sede, nelle prefetture di Messenia, Elide, Arcadia, Laconia ed Eubea nonché nel distretto di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia, comuni questi colpiti dagli incendi del 2007, in un nuovo prestito da rimborsare in rate semestrali di pari importo (ammortamento del capitale e degli interessi) con un ammortamento differito dal 25 agosto 2007 al 31 dicembre 2009. La durata totale dell’accordo di prestito è di dieci (10) anni, compreso il periodo dell’ammortamento differito. Il pagamento della prima rata di tale prestito sarà effettuato il 30 giugno 2010.
2) Lo Stato greco accorda una garanzia pari all’80 % per la concessione di prestiti per capitale agrario della durata di cinque anni, compreso il periodo dell’ammortamento differito, ai professionisti e alle imprese stabiliti e operanti, a prescindere dall’ubicazione della loro sede, nelle prefetture di Messenia, Elide, Laconia ed Eubodea nonché nel distretto di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia, che sono stati colpiti dagli incendi del 2007.
v)
studio di redditività, accompagnato dalle garanzie reali proposte (solo per le imprese che chiedono la ristrutturazione di un debito superiore a 100000,00 EUR).
a)
le passività totali dell’impresa in seguito all’estinzione del debito da questa maturato nei confronti del regime creditizio, dei suoi fornitori, dei fondi di garanzia, del governo e del mercato generale nonché gli accordi relativi alle modalità di rimborso di tali passività;
b)
i conti pubblicati dall’impresa nei tre anni precedenti (le imprese che tengono conti di tipo B devono trasmettere i moduli E3 ed E9 relativi ai tre anni precedenti);
c)
il flusso di cassa predeterminato dell’impresa per i tre anni successivi (introiti ed esborsi);
d)
le entrate e gli utili stimati dell’impresa per i tre anni successivi;
e)
il capitale agrario richiesto per svolgere l’attività e le fonti di finanziamento;
f)
le garanzie in essere, la proposta di ristrutturazione delle garanzie in essere a copertura del debito estinto e le nuove garanzie reali proposte per i debiti da saldare (solo per debiti superiori a 100000,00 EUR).
a)
i conti pubblicati dall’impresa nei tre anni precedenti (le imprese che tengono conti di tipo B devono trasmettere i moduli E3 ed E9 relativi ai tre anni precedenti);
b)
il flusso di cassa predeterminato dell’impresa per i tre anni successivi (introiti ed esborsi);
c)
le entrate e gli utili stimati dell’impresa per i tre anni successivi;
d)
un certificato di registrazione presso la camera della prefettura in cui è stabilita l’impresa (i professionisti e gli allevatori devono presentare un certificato di inizio dell’attività rilasciato dall’ufficio delle imposte locale);
e)
il pertinente modulo, compilato e sottoscritto, relativo alla valutazione della redditività delle imprese che chiedono la concessione di una garanzia da parte del governo greco, disponibile sul sito Internet della ragioneria generale dello Stato (www.mof-glk.gr).
(24) L’articolo 2, paragrafo 7, della legge n. 3816/2010 (GURE 6/Α’/26.1.2010), come modificato dall’articolo 21, paragrafo 5, della legge n. 3867/2010 (GURE 128/A’/3.8.2010), ha conferito ai beneficiari dei prestiti contratti sulla base della decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007) il diritto di chiedere, fino al 30 agosto 2010, il riconoscimento retroattivo di un periodo di sospensione del versamento del rimborso di ammortamento del capitale della durata di due anni, con decorrenza dal 1o gennaio 2010, con la rispettiva proroga della durata contrattuale del prestito e con una frequenza dei pagamenti dell’interesse stabilita, per il periodo di sospensione, in conformità di quella indicata nel contratto. Il pagamento dell’interesse era a carico dei mutuatari. La decisione n. 2/22475/0025/25.04.2012 (GURE Β’ 1346), come modificata dalle decisioni n. 2/52027/0025/30.08.2012 (GURE Β’ 2404) e n. 2/1755/0025/20.02.2013 (GURE Β’ 465/27.02.2013), ha consentito la proroga di tale sospensione dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 previa presentazione della relativa domanda, da trasmettersi all’ente creditizio entro il 28 febbraio 2013. La decisione n. 2/38310/0025/14.05.2014 (GURE Β’ 1262/16.05.2014) ha previsto un’ulteriore sospensione tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014, mentre la decisione n. 2/43758/0025/29.06.2015 (GURE Β’ 1289/29.06.2015) ha consentito un’altra sospensione tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2016 per i prestiti in scadenza dopo il 1o gennaio 2017.
Portata geografica degli aiuti
(25) Originariamente i regimi di aiuto si applicavano alle prefetture di Messenia, Elide, Arcadia, Laconia ed Eubea nonché al distretto di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia. La portata di tali regimi è stata successivamente estesa ai comuni di Aigio, Akrata, Diakopto, Sympoliteia, Erineos e Aigeira, nelle vicinanze di Aigialeia, nella prefettura dell’Acaia, e ai comuni di Elios Pronni e Leivatho, nella prefettura della Cefalonia, ai sensi della decisione n. 46082/Β.2123/24-10-2007 (GURE 2139/Β’/2-11-2007) e della decisione n. 2/86490/0025/31.12.2007 (GURE B’ 2493/31.12.2007) per quanto riguarda in particolare le garanzie statali, nonché ai comuni di Argalasti e Afeton e agli insediamenti di Agia Paraskevi, Zormiadon, Porou e Troulou del comune di Sciato, nella prefettura della Magnesia, ai sensi della decisione n. 34227/Β.1123/23-7-2008 (GURE 1548/Β’/5-8-2008) e della decisione n. 2/57144/0025/20.08.2008 (GURE B’ 1732/28.08.2008) per quanto riguarda in particolare le garanzie statali.
Durata
(26) I regimi di aiuto di Stato (con successive modifiche) sono stati istituiti con decisione ministeriale n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) del ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicata il 30 agosto 2007 e, secondo quanto affermato dalle autorità greche, tuttora vigente.
(27) Le autorità hanno indicato che le domande dei beneficiari dovevano pervenire entro il 31 dicembre 2007, mentre per Argalasti, Afeton e gli insediamenti di Agia Paraskevi, Zormiadon, Porou e Troulou del comune di Sciato, nella prefettura della Magnesia, tale termine era fissato al 31 ottobre 2008. La durata dei prestiti era di 10 anni per il regime A (cfr. considerando 14) e di 5 anni per il regime B (cfr. considerando 14). I prestiti sono stati erogati entro il 31 dicembre 2010. Le garanzie statali erano connesse alle specifiche operazioni finanziarie (ossia ai prestiti legati alla ristrutturazione del debito nel quadro del regime A e alla suddetta durata di 10 anni, oppure ai prestiti per capitale agrario concessi nel quadro del regime B e alla suddetta durata di 5 anni).
Importo stimato del presunto aiuto
(28) Le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che gli abbuoni di interesse concessi ai beneficiari ammontavano in totale a 192771140,81 EUR. In particolare uno dei beneficiari, Sogia Ellas e relative controllate, ha ricevuto un abbuono di interesse pari a 8293527,92 EUR senza alcuna garanzia statale. Per quanto concerne le garanzie statali, le autorità greche hanno indicato che l’importo totale dei prestiti ammontava a 146969403,78 EUR mentre il totale garantito dallo Stato greco era di 117575523,04 EUR. Le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che gli enti creditizi avevano già provveduto a trasmettere domande di attivazione della garanzia per 396 prestiti (elargiti a 298 beneficiari), per un totale di 55233316,43 EUR. Le autorità greche hanno sottolineato che la valutazione delle domande, effettuata al momento della trasmissione delle informazioni nel febbraio 2018, si è conclusa con l’attivazione di una garanzia statale in 62 casi su 76 e che lo Stato greco ha quindi versato agli enti creditizi un importo pari a 6836810,80 EUR. Tali calcoli sono tuttavia provvisori, dato che le autorità greche stanno ancora elaborando le informazioni allo scopo di confermare gli importi e i beneficiari finali.
Beneficiari
(29) I regimi di aiuto sembrano essere aperti, tra l’altro, a tutte le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE e nel settore forestale, purché siano stabilite e operanti in una delle zone cui sono applicabili i regimi di aiuto, a prescindere dall’ubicazione della loro sede (cfr. considerando 15).
(30) Le autorità greche hanno provvisoriamente stimato a 3773 (comprese Sogia Ellas e relative controllate) il numero delle imprese beneficiarie di abbuoni di interesse e a 746 quello delle imprese beneficiarie di garanzie statali.
Costi ammissibili
(31) Sembrano essere stati ammessi i costi di esercizio delle imprese stabilite e operanti in una delle zone cui sono applicabili i regimi di aiuto, a prescindere dall’ubicazione della loro sede. Le imprese che non hanno esercitato alcuna attività economica sono state escluse dai regimi. Le imprese con più di un’unità produttiva potevano beneficiare degli aiuti elargiti nel quadro dei regimi soltanto in relazione alle attività svolte dalle unità produttive stabilite e operanti nelle zone interessate. In particolare, per quanto riguarda il regime B, i beneficiari potevano ricevere prestiti fino al 35 % del fatturato della loro unità produttiva stabilita e operante nelle zone colpite, a prescindere dall’ubicazione della sede dell’impresa.
Forma e intensità dell’aiuto
(32) L’aiuto è concesso sotto forma di garanzie statali e abbuoni di interesse. Le garanzie statali si applicavano all’80 % del prestito, compresi i relativi interessi. Per quanto riguarda gli abbuoni di interesse nel caso di prestiti rinegoziati, l’aiuto ammontava al 100 % nel periodo dell’ammortamento differito e al 50 % per la restante durata del prestito. Per i nuovi prestiti gli abbuoni di interesse erano compresi tra il 30 % e il 100 %, come descritto al considerando 15.
DUBBI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELLA DECISIONE DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO Sussistenza di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
(33) Al fine di procedere in modo strutturato alla valutazione della conformità dei regimi in questione alle condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha esaminato separatamente i due strumenti utilizzati in ciascuno di essi: l’abbuono di interesse, da un lato, e la garanzia statale, dall’altro.
(34) L’abbuono di interesse concesso dallo Stato greco in virtù della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007), come successivamente modificata e integrata, rispettava tutte le condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale sovvenzione era erogata dallo Stato greco e conferiva un chiaro vantaggio in quanto riduceva notevolmente i costi associati al prestito e, in alcuni casi e per alcuni periodi di tempo, azzerava perfino gli interessi, come descritto in dettaglio al considerando 15.
(35) Anche la condizione di selettività è stata soddisfatta, dato che i beneficiari erano limitati alle imprese aventi stabilimenti nelle zone geografiche colpite dagli incendi del 2007, come indicato al considerando 25.
(36) Per quanto attiene alla condizione relativa alla distorsione della concorrenza, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un’impresa venga rafforzata nei confronti di altre imprese concorrenti, conferendole un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto nell’ambito delle sue normali operazioni, evidenzia una possibile distorsione della concorrenza. Nel caso di specie la posizione concorrenziale dei beneficiari è stata rafforzata dal vantaggio economico conferito dalla misura nazionale, la quale poteva quindi falsare la concorrenza. L’aiuto concesso a un’impresa risulta incidere sugli scambi tra Stati membri nei casi in cui l’impresa in questione è attiva in un mercato aperto al commercio intraunionale. I beneficiari dell’aiuto di cui trattasi erano operanti nel mercato altamente concorrenziale dei prodotti agricoli e nel settore forestale. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra imprese. Nei settori agricolo e forestale si registrano importanti scambi a livello intraunionale. Per questo motivo si ritiene che la misura in oggetto abbia potuto incidere sugli scambi tra Stati membri.
(37) Per quanto riguarda l’abbuono di interesse, tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sembravano pertanto soddisfatte.
(38) Con decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007), come successivamente modificata e integrata, lo Stato greco ha altresì deciso di concedere la propria garanzia alle imprese aventi stabilimenti nelle zone geografiche colpite dagli incendi del 2007. Le condizioni per la concessione di tale garanzia sono state ulteriormente precisate dalla decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007), come successivamente modificata e integrata. Come indicato nella sezione 2.1 della comunicazione della Commissione sulle garanzie, i criteri generali dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si applicano anche alle garanzie. Le garanzie concesse direttamente dallo Stato possono di fatto costituire aiuti di Stato. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerato con un adeguato corrispettivo (premio). L’eventuale rinuncia al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l’impresa. Pertanto, nel caso di specie la garanzia è stata concessa mediante risorse statali. La comunicazione della Commissione sulle garanzie precisa inoltre che un aiuto di Stato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun esborso in virtù della garanzia.
(39) Il beneficio arrecato dalla garanzia concessa in esecuzione dei regimi è evidente. Come indicato nella sezione 2.3 della comunicazione della Commissione sulle garanzie, quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Inoltre, rispetto a una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari.
(40) Il fatto che i beneficiari del regime A fossero tenuti a fornire garanzie qualora il loro debito rinegoziato superasse i 100000,00 EUR (cfr. considerando 23) non ha modificato la valutazione secondo cui, anche in questi casi, nella garanzia statale concessa era presente un elemento di aiuto. Le pertinenti osservazioni presentate dalla Commissione nella sua decisione 2012/320/UE, confermate dalla sentenza del Tribunale nella causa T-150/12, si applicavano anche al caso di specie. Di conseguenza, anche in presenza di garanzie fornite dai beneficiari, la garanzia statale costituiva un aiuto in quanto, qualora i beneficiari non fossero riusciti a rimborsare il prestito ricevuto, l’esecuzione dei diritti conferiti dai contratti di garanzia sarebbe dipesa unicamente dallo Stato. Situazione, questa, riscontrabile nella realtà, dato che nella base giuridica dei regimi non parevano esserci disposizioni che prevedessero l’attivazione automatica degli accordi di garanzia in caso di mancato pagamento dei prestiti da parte dei beneficiari. Infine, non era chiaro se la garanzia dovesse coprire, in tutti i casi, l’intero ammontare del prestito. Non era nemmeno chiaro se ai fini del calcolo del premio eventualmente applicabile si tenesse in certo qual modo conto della garanzia.
(41) La sezione 3.4 della comunicazione della Commissione sulle garanzie elenca una serie di condizioni cumulative che, se soddisfatte, escluderebbero la presenza di aiuti di Stato. Pareva che la misura in oggetto non soddisfacesse tutte queste condizioni. In particolare, i regimi non sembravano essere preclusi a mutuatari che si trovassero in difficoltà finanziarie, come invece prescritto dalla sezione 3.4, lettera a), della comunicazione della Commissione sulle garanzie. Le autorità greche hanno argomentato che le imprese in difficoltà erano state escluse dai regimi in virtù degli studi di redditività che dovevano essere presentati prima di ricevere la garanzia statale. Tuttavia, in base alla formulazione della decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007), l’obbligo di presentare uno studio di redditività si applicava solo alle imprese che chiedevano la ristrutturazione di un debito superiore a 100000,00 EUR, come riportato al considerando 23. Sembrava pertanto che il criterio di esclusione delle imprese in difficoltà non fosse stato applicato agli altri beneficiari del regime A, né ad alcuno dei beneficiari del regime B. La Commissione, inoltre, sulla base dei ragionamenti elaborati ai considerando 88 e 89 della decisione 2012/307/UE della Commissione e in considerazione della suddetta decisione ministeriale, non poteva accettare tale argomentazione. Tale decisione prevede che nello studio di redditività siano riportati le passività totali dell’impresa in seguito all’estinzione del debito da questa maturato nei confronti del regime creditizio, dei suoi fornitori, dei fondi di garanzia, del governo e del mercato generale nonché gli accordi relativi alle modalità di rimborso di tali passività. La concessione di aiuti alle imprese in difficoltà non poteva pertanto essere esclusa, dato che tra gli elementi presi in considerazione ai fini dello studio di redditività figurava la ristrutturazione del debito basata sul regime A. In altre parole, lo studio di redditività poneva l’accento sulle prospettive di remuneratività dei beneficiari a seguito della ristrutturazione del loro debito, condotta sulla base del regime A. In tal modo anche i richiedenti che si trovavano in difficoltà al momento dell’esecuzione dello studio hanno potuto ammessi al regime A, in virtù del potenziale ritorno alla redditività previsto a seguito della concessione dell’aiuto.
(42) Inoltre, in riferimento alla sezione 3.4, lettera d), della comunicazione della Commissione sulle garanzie, non era chiaro se i beneficiari fossero tenuti a versare premi e, in tal caso, su quale base fosse stato calcolato tale premio al fine di assicurare che il prezzo di ogni garanzia fosse orientato al mercato. Le basi giuridiche dei regimi non contengono alcun riferimento ai calcoli, né le autorità greche, nelle lettere di cui al considerando 2, hanno fatto allusione alcuna all’obbligo di versare un premio come condizione per la concessione di garanzie statali. Non era chiaro quindi se le modalità del regime fossero basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi eventualmente pagati dai beneficiari consentissero, con ogni probabilità, l’autofinanziamento del regime stesso.
(43) Parevano pertanto assenti la valutazione adeguata e progressiva in merito all’autofinanziamento del regime, la revisione annuale dell’adeguatezza del livello degli eventuali premi nonché il potenziale adeguamento di questi, il cui scopo era garantire che il regime potesse continuare ad autofinanziarsi. Anche in questo caso, le basi giuridiche dei regimi non prevedevano nulla al riguardo. Di conseguenza, nemmeno la condizione di cui alla sezione 3.4, lettera e), della comunicazione della Commissione sulle garanzie può considerarsi soddisfatta.
(44) Inoltre, non era nemmeno chiaro se, anche nel caso in cui i regimi prevedessero il pagamento di premi per le garanzie statali, tali premi coprissero, in linea con la sezione 3.4, lettera f), della comunicazione della Commissione sulle garanzie, i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia, le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto costituito o lo è solo parzialmente. Non era pertanto chiaro se i premi fossero conformi al mercato.
(45) Sembrava inoltre che i regimi non precisassero le imprese ammissibili in termini di rating, il che è una condizione di trasparenza ai sensi della sezione 3.4, lettera g), della comunicazione della Commissione.
(46) All’epoca della decisione di avviare un procedimento non vi erano elementi che dimostrassero se le opzioni di cui alla sezione 3.5 della comunicazione della Commissione sulle garanzie, relative all’utilizzo dei premi esenti o unici nei regimi di garanzia per le PMI, fossero applicabili ai regimi in esame. Non si poteva escludere che le PMI avessero tratto vantaggio da tali regimi.
(47) La Commissione non ha pertanto potuto escludere la presenza di aiuti di Stato sulla base delle condizioni di cui alla sezione 3.4 della comunicazione della Commissione sulle garanzie. Al contrario, le garanzie statali delle misure in oggetto costituivano un aiuto di Stato, in quanto soddisfacevano le pertinenti condizioni stabilite all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(48) Per quanto concerne l’imputabilità delle misure allo Stato, era chiaro che le garanzie statali erano fornite dallo Stato greco.
(49) Nella decisione di avviare un procedimento la Commissione ha osservato che, ai sensi della decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007), la responsabilità di valutare tutte le domande prima di concedere le garanzie statali spettava al consiglio di gestione e valutazione della responsabilità sulle garanzie dello Stato greco. Le sue azioni erano pertanto imputabili allo Stato e le autorità greche non potevano sostenere che le garanzie statali avrebbero potuto essere revocate ex tunc, in quanto al momento dell’erogazione non erano state rispettate alcune delle condizioni per la loro concessione.
(50) Per quanto concerne il coinvolgimento di risorse statali, le garanzie statali comportavano l’assunzione del relativo rischio da parte dello Stato. Esse hanno pertanto messo a rischio risorse statali, dato che i costi per la loro attivazione sarebbero stati a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, qualsiasi garanzia non opportunamente remunerata comportava una perdita di risorse finanziarie per lo Stato. Le basi giuridiche relative alla concessione di garanzie statali non prevedevano il pagamento di alcun premio da parte dei beneficiari. In base alle informazioni a disposizione della Commissione all’epoca della decisione di avviare un procedimento, sembrava che le imprese che avevano beneficiato delle garanzie non avessero versato alcun premio, il che significa che le garanzie non sono state adeguatamente remunerate.
(51) Dato che, sulla base delle informazioni disponibili, le imprese che hanno beneficiato delle garanzie non hanno dovuto versare alcun (eventuale) premio d’importo pari a quello potenzialmente richiesto da un operatore in un’economia di mercato per concedere tale garanzia, esse hanno ricevuto un vantaggio. Inoltre, non si poteva escludere che alcuni beneficiari non fossero o non sarebbero stati in grado di ricevere garanzie o prestiti sul mercato (indipendentemente dal premio o dal tasso di interesse), nel qual caso il loro vantaggio era o sarebbe stato rappresentato dall’importo effettivamente coperto dalla garanzia statale.
(52) Per quanto concerne la selettività, la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi si applicano le medesime considerazioni di cui ai considerando 35 e 36. Anche tali condizioni sono pertanto soddisfatte.
(53) All’epoca della decisione di avviare un procedimento sembrava quindi che, in relazione alla garanzia statale sui prestiti, le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatte.
Illegalità dei regimi di aiuto
(54) Alla luce del fatto che le misure erano già state attuate senza essere state notificate alla Commissione, l’aiuto concesso nel quadro dei regimi costituiva un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
(55) Avendo stabilito che i regimi costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, era necessario valutare se esso fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, TFUE.
(56) La Grecia ha invocato la possibile compatibilità della misura a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
(57) L’applicabilità geografica dei regimi è limitata alle zone colpite da vasti incendi che, secondo le autorità greche, rientrano nella definizione di calamità naturale. La Commissione ha considerato calamità naturali gli incendi boschivi di origine naturale ma ha constatato che gli incendi che causano perdite estese costituiscono eventi eccezionali. Tale distinzione non ha avuto conseguenze ai fini della valutazione dato che sia le calamità naturali che gli eventi eccezionali devono essere valutati, in virtù della stessa deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, come aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
(58) Poiché i regimi di aiuto in esame costituivano un aiuto non notificato, perché la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE fosse applicabile era fondamentale che essi rispettassero le norme in materia di aiuti di Stato vigenti al momento della concessione dell’aiuto. In base alle indicazioni fornite dalle autorità greche, i regimi in questione erano attivi dal 25 agosto 2007. Di conseguenza, l’esame della compatibilità dei regimi di aiuto con il mercato interno è stato effettuato alla luce delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato che erano in vigore durante il suddetto periodo. Le norme di cui trattasi sono gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (gli orientamenti 2007-2013), e in particolare il capitolo V.B.2 per l’agricoltura e il capitolo VII per il settore forestale.
(59) La Commissione, alla luce dei dubbi sollevati al considerando 40 circa l’esclusione delle imprese in difficoltà dai regimi in questione, ha fornito un chiarimento nella fase della decisione di avviare un procedimento. L’aiuto concesso alle imprese in difficoltà poteva essere considerato compatibile solo se conforme alle condizioni di cui agli orientamenti della Commissione sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (in appresso orientamenti S&R), che erano in vigore all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto nel quadro dei regimi in esame. L’unica eccezione prevista per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà era rappresentata dagli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, cui, come indicato ai punti 19 e 20 degli orientamenti S&R, tali orientamenti non si applicavano. Ne consegue che la sezione successiva, dedicata agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, esamina tutte le imprese indipendentemente dalla loro redditività all’epoca della concessione degli aiuti, mentre la sezione intitolata aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche distingue, da un lato, le imprese in buona salute finanziaria e, dall’altro, le imprese in difficoltà cui si applicano gli orientamenti S&R.
(60) Per quanto concerne l’aiuto concesso all’agricoltura, la Commissione ha dovuto verificare la sussistenza della calamità naturale o dell’evento eccezionale invocati al fine di giustificare la concessione dell’aiuto nonché valutare la conformità alle condizioni cumulative, di cui al capitolo V.B.2 degli orientamenti 2007-2013, di seguito riportate:
(60) a)
I danni per i quali è stata erogata la compensazione sono una conseguenza diretta e dimostrata della calamità naturale o dell’evento eccezionale;
b)
l’aiuto non ha determinato una sovracompensazione dei danni e ha ovviato solamente ai danni causati dalla calamità naturale o dall’evento eccezionale, al cui fine la valutazione dei danni dovrebbe essere stata quanto più precisa possibile e la conseguente compensazione dovrebbe essere stata calcolata a livello di singolo beneficiario detraendo dall’importo dell’aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative.
(61) La base giuridica dei regimi in esame individua le zone colpite dagli incendi. Poiché nei suoi strumenti giuridici relativi agli aiuti di Stato la Commissione ha sempre considerato calamità naturali gli incendi boschivi di origine naturale ma non gli incendi che causano perdite estese, che costituiscono invece eventi eccezionali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, le imprese che hanno subito danni a causa degli incendi in questione, indipendentemente dalla valutazione giuridica della natura di questi come calamità naturali o eventi eccezionali, potrebbero essere considerate beneficiari dell’aiuto per i danni subiti come conseguenza diretta di tali eventi.
(62) Tuttavia, i regimi in questione non definiscono cosa si intenda per danni né stabiliscono alcun nesso tra l’aiuto e i danni subiti in conseguenza degli incendi. L’unico nesso tra i beneficiari e gli incendi è semmai rappresentato dal fatto che i primi dovevano essere stabiliti e operanti in una delle zone geografiche colpite dagli incendi, a prescindere dall’ubicazione della sede della loro impresa. Quanto precede è stato dedotto dalla risposta delle autorità greche di cui al considerando 18. Ne consegue che i beneficiari potrebbero non aver subito alcun danno e, anche in caso li avessero subiti, la base giuridica dei regimi di aiuto non richiedeva che tali danni fossero una conseguenza diretta degli incendi.
(63) Inoltre, la successiva modifica della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) a opera della decisione n. 46082/Β.2123/24-10-2007 (GURE 2139/Β’/2-11-2007) era indicativa della mancanza di un nesso diretto tra i danni eventualmente subiti e gli incendi come condizione per la concessione dell’aiuto, come si evince dal pertinente estratto di cui al considerando 19. Tale modifica escludeva i prestiti in essere già oggetto di ristrutturazione in passato dall’applicazione del capo A della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007), vale a dire dalla ristrutturazione del debito con un abbuono di interesse. Prevedeva un’unica eccezione per le imprese che potevano dimostrare che gli incendi [avevano] danneggiato gli edifici dei loro stabilimenti, apparecchiature meccaniche, materie prime o merci di loro proprietà. Tali danni [avrebbero dovuto] essere confermati presentando un certificato prodotto dalle autorità competenti degli enti prefettizi. Tuttavia, in presenza di un nesso diretto tra i danni e gli incendi nel quadro generale del regime tale estratto non avrebbe alcun senso in quanto, per definizione, tutti i beneficiari dovrebbero aver subito danni come conseguenza diretta degli incendi. Per converso, di conseguenza, l’unica conclusione logica che si poteva trarre da tale modifica è che non tutti i beneficiari dovevano aver subito danni a causa degli incendi.
(64) Inoltre, le basi giuridiche dei regimi sembravano non prevedere alcun metodo per effettuare una valutazione quanto più precisa possibile dei danni subiti dalle imprese come conseguenza diretta degli incendi, né stabilivano quali costi fossero ammissibili sulla base di tali danni. Come già appurato al considerando 62, i regimi non prevedevano alcun nesso diretto tra gli incendi e i danni che questi hanno effettivamente causato ai beneficiari. Come indicato al considerando 15, l’entità dell’aiuto è stata semmai determinata, in definitiva, dall’importo del prestito per il quale sono stati concessi l’abbuono di interesse e la garanzia statale. Tuttavia, nel caso del regime A l’importo del prestito non era stabilito con esattezza, mentre nel caso del regime B era determinato in base al fatturato di ogni impresa.
(65) Inoltre, i regimi sembravano non prevedere alcun meccanismo che monitorasse il cumulo degli aiuti erogati in esecuzione dei regimi con quelli concessi per mezzo di altri regimi, volto a evitare un’eventuale sovracompensazione dei danni subiti dai singoli beneficiari come conseguenza degli incendi in questione. Per di più, nei casi in cui un’impresa aveva effettivamente subito danni a causa degli incendi, i regimi non contenevano disposizioni che escludessero l’aiuto per i pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative, a fronte degli stessi danni.
(66) Per quanto concerne gli aiuti al settore forestale, è stata operata una distinzione tra gli aiuti di Stato a favore della conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, e gli aiuti di Stato a favore delle foreste utilizzate a fini commerciali. Con riferimento alle prime, il capitolo VII degli orientamenti 2007-2013 prevede la possibilità di approvare aiuti di Stato volti a porre rimedio ai danni forestali provocati, tra l’altro, dagli incendi. In linea con tale politica, il punto 174, lettera c), degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che non erano ammissibili aiuti per l’abbattimento a scopi commerciali o di ripopolamento dopo l’abbattimento o per la realizzazione e la manutenzione di impianti di cui non fosse dimostrata la valenza in termini ambientali o ricreativi. Per converso, la compatibilità degli aiuti a favore delle foreste utilizzate a fini commerciali doveva essere valutata direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in quanto non esistevano orientamenti della Commissione applicabili al riguardo.
(67) Per quanto concerne le foreste non utilizzate a fini commerciali, ai sensi del punto 175, lettera a), degli orientamenti 2007-2013 era necessario dimostrare che le misure contribuivano direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell’ecosistema forestale, per esempio qualora l’aiuto fosse concesso per pianificare e ripristinare le foreste colpite dagli incendi, purché l’obiettivo precipuo della misura fosse quello di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non potevano tuttavia essere concessi aiuti per l’abbattimento il cui scopo principale fosse l’estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. La mancanza di un nesso tra gli aiuti e i danni causati dagli incendi ha spinto la Commissione a chiedersi se tali condizioni fossero soddisfatte in tutti i casi in cui, nell’ambito dei regimi in questione, erano stati elargiti aiuti a favore delle foreste non utilizzate a fini commerciali. La Commissione nutriva inoltre dubbi sul fatto che l’obiettivo precipuo dell’aiuto fosse il ripristino dell’ecosistema e della biodiversità forestale o del paesaggio tradizionale, dato che le basi giuridiche dei regimi di aiuto non prevedevano nulla al riguardo.
(68) Come già indicato, gli aiuti a favore delle foreste utilizzate a fini commerciali devono essere valutati direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In linea con la prassi decisionale della Commissione, i danni per i quali sono erogati gli aiuti devono essere una conseguenza diretta e dimostrata degli incendi. Gli aiuti non devono determinare una sovracompensazione, dovrebbero unicamente ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Gli aiuti erogati per singolo beneficiario, sotto qualsiasi forma, sono limitati ai danni materiali subiti. Tuttavia, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui ai considerando da 62 a 65, prevista per il settore agricolo, si applicava mutatis mutandis al settore forestale. La Commissione nutriva anche dubbi in merito all’esistenza di un nesso diretto tra i danni e gli incendi e alla prevenzione della sovracompensazione. Infine, le basi giuridiche dei regimi sembravano non limitare gli aiuti ai danni materiali subiti.
(69) Alla luce di tali osservazioni, nella decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 67 della decisione) la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalle autorità greche non corroborassero l’argomentazione secondo cui i regimi in esame, in virtù della loro natura e delle disposizioni operative, erano stati concepiti per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Commissione nutriva pertanto seri dubbi in merito alla loro compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
(70) Nella decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 68 della decisione) non si poteva escludere che le imprese avessero ricevuto gli aiuti erogati in esecuzione dei regimi in esame senza essere state colpite dagli incendi, né che tali aiuti fossero di conseguenza incompatibili con le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Si è quindi dovuto procedere a un esame della compatibilità anche alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
(71) A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le autorità greche non hanno sostenuto che i regimi di aiuto di Stato in esame rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
(72) All’epoca della decisione di avviare un procedimento, per le imprese in buona salute finanziaria non sembrava esistere alcuna base giuridica adeguata per la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Gli aiuti concessi nel quadro dei regimi di aiuto di Stato sembravano essere aiuti al funzionamento, incompatibili con il TFUE.
(73) Per quanto concerne in particolare le imprese in difficoltà, alla luce dei dubbi espressi al considerando 40 circa il fatto che alcuni beneficiari fossero imprese in difficoltà, la Commissione ha esaminato la compatibilità degli aiuti con quanto disposto dallo strumento del diritto dell’Unione vigente alla data dell’esborso. In base al punto 145 degli orientamenti 2007-2013 e ai punti 19 e 20 degli orientamenti S&R, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nei settori agricolo e forestale verranno valutati in conformità degli orientamenti S&R. La valutazione non è stata limitata ai regimi di aiuto per le PMI per gli stessi motivi esposti al considerando 46.
(74) Ai sensi del punto 15 degli orientamenti S&R, l’aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a sei mesi, alle imprese in difficoltà. Come indicato al considerando 15, i regimi di aiuto in questione sembravano avere una durata di 10 anni per il regime A e di 5 anni per il regime B. Gli aiuti concessi nel quadro di tali regimi non potevano quindi essere considerati aiuti per il salvataggio.
(75) In base al punto 17 degli orientamenti S&R, la ristrutturazione si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell’indebitamento). Tuttavia, ai sensi degli orientamenti S&R, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.
(76) Ai sensi del punto 35 degli orientamenti S&R, il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, nonché la ristrutturazione deve prevedere l’abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.
(77) In base ai punti 38 e 39 degli orientamenti S&R, devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell’attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all’entrata sui mercati interessati.
(78) In base al punto 45 degli orientamenti S&R, per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, occorre evitare che l’aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all’impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione, inoltre l’aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell’impresa.
(79) All’epoca della decisione di avviare un procedimento sembrava non esistere alcun piano di ristrutturazione (ai sensi degli orientamenti S&R) correlato a una qualsiasi delle misure, ed era quindi impossibile valutare il rispetto degli orientamenti S&R. Supponendo che alle imprese in difficoltà siano stati concessi alcuni aiuti, le misure sembravano assumere la forma di un puro aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.
(80) In considerazione di tutti questi elementi, nella decisione di avviare un procedimento la Commissione ha espresso dubbi circa la conformità dei regimi di aiuto agli orientamenti S&R (cfr. considerando 78 della decisione di avviare un procedimento). La Commissione nutriva pertanto dubbi riguardo alla compatibilità dei regimi di aiuto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE per quanto riguarda sia le imprese in buona salute finanziaria che quelle in difficoltà.
(81) All’epoca della decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 79), la Commissione ha ritenuto che i beneficiari, i costi ammissibili e le intensità di aiuto delle misure di aiuto di Stato oggetto della valutazione sembrassero non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (il regolamento di esenzione per gli aiuti agricoli), ai sensi del quale alcune categorie di aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
(82) Quanto all’applicabilità delle altre deroghe previste dal TFUE, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti in questione non potessero beneficiare delle deroghe dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato dato che non si trattava di aiuti a carattere sociale né di aiuti che rientravano nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera c). Lo stesso valeva per le deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), TFUE, dato che gli aiuti in questione non erano né destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita fosse anormalmente basso, né destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia o a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.
(83) Infine, occorre sottolineare che a norma del principio Deggendorf, di cui alla sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, il pagamento di aiuti concessi nel quadro dei regimi a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione sarà sospeso finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. Le basi giuridiche dei regimi di aiuto non prevedevano tale sospensione. Non era pertanto chiaro se fossero escluse le imprese cui era stato concesso un aiuto precedentemente dichiarato incompatibile ma non ancora recuperato.
OSSERVAZIONI DELLA GRECIA
(84) Con lettera del 23 settembre 2016 le autorità greche hanno presentato osservazioni che contestavano alcune delle risultanze contenute nella decisione di avviare un procedimento, argomentando che il caso di specie non implicava alcun aiuto di Stato. Inoltre, qualora fosse stata appurata la sussistenza di aiuti di Stato, questi sarebbero stati compatibili con le norme a essi pertinenti. Le autorità greche hanno anche sostenuto che, in caso di incompatibilità, recuperare l’aiuto di Stato sarebbe stato assolutamente impossibile. Infine, hanno indicato di essere attivamente alla ricerca di informazioni sui beneficiari dei regimi ma che, fino ad allora, tali sforzi erano stati vani.
Sussistenza di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
(85) Le autorità greche hanno escluso la sussistenza di un aiuto di Stato in quanto le condizioni relative alla concessione di un vantaggio economico, alla selettività, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi non erano soddisfatte. Non hanno tuttavia contestato il rispetto delle restanti condizioni cumulative per la sussistenza di un aiuto di Stato.
(86) Le autorità greche hanno argomentato che le condizioni relative alla concessione di un vantaggio economico, alla selettività, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi non erano soddisfatte in quanto i regimi in questione erano stati attuati per risarcire i danni arrecati da un evento straordinario ed eccezionale, ossia gli incendi che hanno colpito alcune zone specifiche.
(87) Le autorità greche hanno asserito, in particolare, che non sussisteva alcun vantaggio economico in quanto i danni non potevano essere considerati oneri normalmente gravanti su un’impresa e che la situazione in questione non rappresentava una normale condizione di mercato. Si trattava anzi di un evento straordinario ed eccezionale.
(88) Le autorità greche hanno altresì argomentato che il caso di specie non riguardava il trattamento selettivo accordato ad alcune imprese rispetto ad altre che si trovavano nella stessa situazione di fatto e di diritto, bensì si trattava della risposta a una circostanza eccezionale che ha interessato le imprese ubicate in alcune zone e che le ha portate a trovarsi in una situazione particolare e altamente sfavorevole rispetto ad altre imprese operanti nei loro settori. Inoltre, le condizioni per far fronte a tale evento eccezionale sono state stabilite in modo trasparente e oggettivo e miravano a ripristinare l’equilibrio finanziario delle zone interessate. I regimi adottati erano pertanto necessari al fine di conseguire un obiettivo di interesse pubblico.
(89) Per quanto concerne la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi, le autorità greche hanno insistito sul fatto che i regimi avevano come scopo quello di far fronte a un evento eccezionale. I regimi non hanno migliorato la posizione concorrenziale dei beneficiari, bensì ne hanno ripristinato le condizioni ai livelli precedenti la calamità naturale.
(90) Le autorità greche hanno nuovamente descritto, in modo succinto, la base giuridica delle garanzie statali e l’ambito di applicazione individuale dei regimi in questione. Hanno sottolineato che le garanzie erano connesse a specifiche operazioni finanziarie per le quali era previsto un importo massimo, che erano limitate nel tempo e che non coprivano più dell’80 % dei prestiti in essere dei beneficiari.
(91) Le autorità greche hanno anche argomentato che i regimi non erano aperti alle imprese in difficoltà finanziarie, sottolineando che il consiglio di gestione e valutazione della responsabilità sulle garanzie dello Stato greco aveva valutato la redditività di tutti i beneficiari sulla base dei documenti giustificativi richiesti forniti dai beneficiari. I requisiti prevedevano la trasmissione di uno studio di redditività per le imprese che chiedevano la ristrutturazione di un debito di importo superiore a 100000,00 EUR nel quadro del regime A. Tale requisito non si applicava a tutte le altre imprese rientranti nel regime A né ad alcuna delle imprese di cui al regime B. Le autorità greche hanno spiegato che il requisito di presentare uno studio di redditività non si applicava a queste ultime in ragione della limitatezza dell’aiuto e del fatto che le specifiche informazioni erano già reperibili nel pertinente modulo della ragioneria generale dello Stato, relativo alla valutazione della redditività delle imprese che chiedono la concessione di una garanzia da parte del governo greco, e potevano essere dedotte dagli altri documenti giustificativi che le imprese interessate erano tenute a presentare. Alla luce di tali motivi, i regimi erano aperti solo alle imprese redditizie.
(92) Le autorità greche hanno altresì argomentato che i regimi in esame avevano condizioni diverse da quelle dei regimi oggetto di valutazione nella decisione 2012/307/UE, contestando di conseguenza la pertinente risultanza della decisione di avviare un procedimento, riportata al considerando 40.
(93) Le basi giuridiche dei regimi oggetto di valutazione nella decisione 2012/307/UE prevedevano che le imprese potessero beneficiare dei regimi se si presumeva che sarebbero divenute redditizie a seguito della concessione dell’aiuto. Per converso, nei regimi in esame la redditività dei beneficiari a seguito della concessione dell’aiuto è un elemento di cui si tiene conto solo ai fini di una migliore comprensione del loro flusso di cassa, dell’elaborazione del loro quadro complessivo per i tre anni successivi e della valutazione dei dati finanziari ivi riportati.
(94) Le autorità greche hanno altresì indicato che la garanzia statale veniva concessa a fronte di garanzie ritenute sufficienti per tutelare gli interessi dello Stato greco nel caso in cui i beneficiari non fossero riusciti a rimborsare il prestito ricevuto. Tali garanzie sono identiche a quelle accettate dalle banche per altri mutuatari e sono conformi ai criteri bancari e alle normali prassi bancarie. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2 della legge 2322/1995, lo Stato subentra pienamente alla banca per quanto riguarda i diritti di cui gode nei confronti del mutuatario. Inoltre, ai sensi della decisione n. 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006), le autorità fiscali sono tenute a mettere in atto tutte le azioni legali necessarie per riscuotere gli importi versati dallo Stato a titolo di garanzia. Per di più, si applicano al caso di specie anche le pertinenti disposizioni di diritto civile in materia di contratti di garanzia, a tutela degli interessi dello Stato greco. Alla luce di tali motivi, le autorità greche hanno argomentato che le garanzie statali di cui trattasi non hanno arrecato alcun beneficio alle imprese e che non sono state utilizzate risorse statali, dato che gli interessi dello Stato erano pienamente tutelati nella misura in cui lo Stato poteva chiedere ai beneficiari che non fossero riusciti a rimborsare il prestito ricevuto di restituire le somme che lo Stato aveva dovuto versare in virtù della garanzia.
(95) Le autorità greche hanno anche contestato l’osservazione della decisione di avviare un procedimento, di cui al considerando 39, secondo cui, rispetto a una situazione priva di garanzie, la garanzia statale consente ai mutuatari di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle generalmente conseguibili sui mercati finanziari. Hanno asserito che i regimi in esame si limitavano a stabilire le condizioni per la concessione delle garanzie statali senza incidere sulle condizioni per ricevere un prestito sul mercato. Hanno inoltre aggiunto che, in ogni caso, è insensato paragonare la situazione in questione a una senza garanzie, dato che un mutuatario ha sempre bisogno di un garante per ottenere un prestito sul mercato. Pertanto, lo Stato non ha adottato alcuna prassi insolita che offrirebbe un vantaggio, nel caso di specie, anche alla luce degli eventi straordinari ed eccezionali.
(96) Le autorità greche hanno contestato l’osservazione della decisione di avviare un procedimento di cui al considerando 49, nel quale la Commissione ha sottolineato che, poiché prima di concedere la garanzia statale tutte le domande venivano valutate dal consiglio di gestione e valutazione della responsabilità sulle garanzie dello Stato greco, le autorità greche non potevano sostenere la conseguente revoca ex tunc di tali garanzie in ragione del mancato rispetto di alcune delle condizioni per la loro concessione al momento dell’esborso. Le autorità greche hanno argomentato che le garanzie statali possono essere revocate ex tunc, indipendentemente dal ruolo del suddetto organismo, se le condizioni per la loro applicazione non sono successivamente rispettate dall’ente creditizio interessato.
Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
(97) Le autorità greche hanno asserito che, qualora la Commissione dovesse concludere che i regimi in esame costituiscono un aiuto di Stato, tale aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In alternativa, i regimi di aiuto potrebbero essere ritenuti compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
(98) Le autorità greche hanno sottolineato che gli orientamenti non sono norme giuridiche vincolanti, bensì regole per la valutazione indicative che vanno interpretate in conformità delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione. Secondo tali autorità gli orientamenti andrebbero quindi interpretati in un modo che non contrasti con la logica dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che sancisce la deroga automatica dal divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le autorità greche hanno descritto la gravità degli incendi all’origine dei danni compensati per mezzo dei regimi di aiuto in questione. Hanno quindi indicato, su tale base, che l’intensità dell’evento era stata tale da far sì che tutte le imprese attive nelle zone colpite dagli incendi ne fossero danneggiate. Le autorità greche hanno ritenuto che ciò valesse anche per le imprese che non avevano subito danni patrimoniali, dato che i danni provocati dagli incendi erano talmente ingenti che il danno a loro arrecato era certo ed evidente.
(99) Le autorità greche hanno altresì contestato il considerando 61 della decisione di avviare un procedimento, citato al considerando 63 della presente decisione. Occorre rammentare che il regime escludeva i prestiti in essere già oggetto di ristrutturazione in passato dall’applicazione del capo A della decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007), vale a dire dalla ristrutturazione del debito con un abbuono di interesse. L’unica eccezione prevista riguardava le imprese che potessero dimostrare di aver subito danni a causa degli incendi. La Commissione ha sottolineato che, poiché tale eccezione era l’unica che imponeva ai beneficiari di dimostrare un nesso diretto tra i danni subiti e gli incendi, si poteva dedurre che per gli altri beneficiari dei regimi non fosse previsto alcun requisito analogo. Le autorità greche hanno argomentato che tale eccezione indicava solo che in quei casi specifici erano richieste prove aggiuntive a carico dei beneficiari.
(100) In alternativa, le autorità greche hanno sostenuto la compatibilità dei regimi a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dato che essi hanno contribuito a porre rimedio al grave turbamento dell’economia del paese provocato dagli incendi.
Assoluta impossibilità di recuperare l’aiuto
(101) Le autorità greche hanno sostenuto che, in caso di riscontrata incompatibilità con il mercato interno, recuperare l’aiuto di Stato sarebbe assolutamente impossibile perché non vi è modo di calcolare l’importo da recuperare. Tale impossibilità deriva dal fatto che i danni imputabili in modo diretto e indiretto agli incendi dovranno essere detratti dall’importo da recuperare. Secondo le autorità greche tale ipotesi è irrealizzabile a causa del lungo periodo di tempo trascorso dal verificarsi della calamità naturale e del fatto che, a norma del diritto nazionale, i beneficiari non erano tenuti a conservare i pertinenti documenti atti a dimostrare la sussistenza dei danni e il loro esatto importo.
(102) Inoltre, le autorità greche hanno chiesto alla Commissione di non disporre il recupero, data la loro impossibilità di attuarlo non si può pretendere che facciano l’impossibile. A tale proposito le autorità greche hanno fatto riferimento ai considerando 149, 150, 152 e 156 della decisione (UE) 2016/195 della Commissione.
Difficoltà nella trasmissione delle informazioni supplementari richieste nella decisione di avviare un procedimento
(103) Infine, per quanto concerne le richieste rivolte alla Grecia nella conclusione della decisione di avviare un procedimento, le autorità hanno indicato che la ricerca dei beneficiari dei regimi in questione era resa particolarmente ardua dall’elevato numero di beneficiari. Hanno inoltre sottolineato di non essere tenute a notificare l’avvio del procedimento di indagine formale ai singoli beneficiari, i quali ne erano già stati informati e avevano avuto l’opportunità di presentare osservazioni in seguito alla pubblicazione della decisione di avviare un procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(104) Con successive lettere del 9 marzo 2017 e del 21 febbraio 2018 le autorità greche hanno fornito le informazioni mancanti sul numero stimato di beneficiari dei regimi e sugli importi stimati dell’aiuto in questione.
VALUTAZIONE GIURIDICA Sussistenza di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
(105) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(106) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; deve conferire un vantaggio al beneficiario; tale vantaggio deve essere selettivo; e la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
(107) Nel contesto della procedura d’esame la Commissione ha appurato il rispetto di tali condizioni per quanto concerne i regimi di aiuto in questione.
(108) Come osservazione preliminare, la Commissione sottolinea che la definizione di aiuti di Stato riportata all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è di carattere oggettivo. La sua interpretazione e la determinazione della sussistenza delle condizioni tengono unicamente conto degli effetti delle misure esaminate, senza considerarne cause, obiettivi o scopi. L’interesse generale o persino un legittimo obiettivo di politica pubblica perseguito da una misura potrebbe pertanto, di per sé, non escludere l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
(109) Alla luce di tali motivi la Commissione non può accogliere le argomentazioni addotte dalle autorità greche nella loro lettera del 23 settembre 2016 in relazione al vantaggio economico, alla selettività, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi intraunionali dei regimi in questione. Tali osservazioni sono basate su un’interpretazione errata dell’esame attuabile per determinare la sussistenza delle condizioni relative all’aiuto di Stato, improntata sulle cause e sugli obiettivi dei regimi.
(110) La Commissione osserva inoltre che la conclusione logica del ragionamento alla base delle osservazioni delle autorità greche porterebbe a escludere la sussistenza di un aiuto di Stato nei casi in cui lo Stato ha concesso aiuti mediante risorse statali al fine di compensare i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali. Tale interpretazione contrasterebbe non solo con il carattere oggettivo della definizione di aiuti di Stato, come esposto al considerando 107, ma anche con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che stabilisce che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno. Il Tribunale ha formulato la medesima osservazione in risposta alla stessa argomentazione presentatagli dalla Grecia in un caso relativo agli aiuti di Stato da questa concessi a titolo di compensazione per i danni causati da eventi climatici avversi.
(111) La concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali e l’imputabilità di queste misure allo Stato sono due condizioni cumulative separate per l’esistenza degli aiuti di Stato. Nei casi in cui un’autorità pubblica conceda un vantaggio a un beneficiario, tale misura è per definizione imputabile allo Stato, anche se l’autorità in questione gode di autonomia giuridica da altre autorità pubbliche. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(112) Come esposto nella decisione di avviare un procedimento (cfr. i considerando 33, 45 e 46 di tale decisione), tanto gli abbuoni di interesse quanto le garanzie statali erano imputabili alla Grecia ed erano erogati per mezzo di risorse statali. L’aiuto è di fatto stato concesso dal governo centrale attingendo dal bilancio centrale dello Stato, come chiaramente indicato dalle basi giuridiche dei regimi, e la Grecia non ha presentato osservazioni contrarie al riguardo.
(113) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell’intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull’impresa. Qualora la situazione finanziaria di un’impresa migliori grazie all’intervento dello Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, è presente un vantaggio. Questo può essere valutato facendo un raffronto tra la situazione finanziaria dell’impresa in seguito alla misura e tale situazione in assenza della misura.
(114) Anche la forma precisa della misura è irrilevante per stabilire se questa conferisca un vantaggio economico all’impresa. Per la nozione di aiuto di Stato non è solo rilevante la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche qualsiasi intervento che allevi gli oneri economici.
(115) Come descritto nella decisione di avviare un procedimento (cfr. i considerando 33 e 47 di tale decisione), i beneficiari non avrebbero ottenuto lo stesso vantaggio economico in condizioni normali di mercato e, di conseguenza, la loro situazione finanziaria è migliorata a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato.
(116) Tuttavia, le autorità greche hanno argomentato (cfr. i considerando 86 e 87) che non era presente alcun vantaggio, dato che la natura straordinaria ed eccezionale dell’evento aveva determinato l’insorgere di condizioni di mercato anomale. Ciononostante, il concetto di condizioni normali di mercato utilizzato per stabilire la presenza di un vantaggio rimanda alla possibilità che sul mercato il beneficiario goda dello stesso beneficio economico concesso dall’aiuto, non alla valutazione tesa a determinare se il mercato funzioni come di consueto o sia in crisi. Se l’interpretazione proposta dalle autorità greche fosse accolta, la presenza di un beneficio economico sarebbe determinata dalla causa o dall’obiettivo dell’aiuto e ogni Stato membro avrebbe la facoltà di invocare un legittimo obiettivo onde evitare l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a una misura.
(117) Per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura statale deve favorire talune imprese o talune produzioni. Il fatto che l’aiuto non si indirizzi a uno o più beneficiari particolari previamente definiti, ma sia soggetto ad una serie di criteri obiettivi in applicazione dei quali potrà essere concesso, nell’ambito di uno stanziamento globale predeterminato di bilancio, a un numero indefinito di beneficiari, non identificati in origine, non basta infatti a mettere in discussione il carattere selettivo della misura. In linea di principio, solo le misure che si applicano a tutto il territorio dello Stato membro esulano dal criterio di selettività regionale di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(118) Come indicato ai considerando 34 e 51, i regimi di aiuto in questione fornivano un vantaggio solo alle imprese stabilite e operanti nelle zone geografiche colpite dagli incendi del 2007, senza applicarsi al resto del territorio greco. Non sono ammissibili all’aiuto le altre imprese del settore agricolo o di altri settori che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, che quindi non potranno usufruire del medesimo vantaggio. Il fatto che alcune imprese abbiano subito danni a causa degli incendi non le pone in una situazione diversa da quelle illese, in quanto i danni da essi provocati rientrano tra i rischi cui ogni impresa è potenzialmente esposta. Gli aiuti concessi per ovviare ai danni causati dalle calamità naturali (compresi gli incendi) rientrano nella categoria di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e negli orientamenti 2007-2013 (cfr. considerando 142) e sono quindi, per definizione, di carattere selettivo. I regimi conferiscono pertanto un vantaggio economico selettivo soltanto a talune imprese (cfr. considerando 29), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato.
(119) L’argomentazione delle autorità greche di cui al considerando 88 mira ancora una volta ad alterare l’esame teso a stabilire la sussistenza della selettività. Conformemente alla giurisprudenza dell’Unione (di cui al considerando 117), il verificarsi di eventi eccezionali, il presunto carattere trasparente e oggettivo delle condizioni per la concessione dell’aiuto e l’obiettivo più ampio dell’aiuto non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza degli aiuti di Stato.
(120) Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti. Dal punto di vista pratico, si ritiene di norma che sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato dove c’è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza. Il sostegno pubblico rischia di falsare la concorrenza anche se non aiuta l’impresa beneficiaria a espandersi e a conquistare quote di mercato. È sufficiente che l’aiuto le consenta di mantenere una posizione concorrenziale più forte di quella che avrebbe avuto in assenza di aiuto. In questo contesto, per ritenere che l’aiuto falsi la concorrenza è sufficiente di norma che esso conferisca un vantaggio al beneficiario, alleviando le spese cui avrebbe dovuto altrimenti far fronte nell’ambito della propria normale attività. La definizione di aiuto di Stato non richiede che la distorsione della concorrenza o l’effetto sugli scambi siano sensibili o sostanziali. L’entità esigua di un aiuto o le dimensioni modeste dell’impresa beneficiaria non escludono, di per sé, l’eventualità che l’aiuto falsi o minacci di falsare la concorrenza, a condizione tuttavia che la probabilità di una tale distorsione non sia meramente ipotetica.
(121) Il sostegno pubblico alle imprese costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE soltanto nella misura in cui incide sugli scambi tra Stati membri. A questo proposito, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra Stati membri, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi. In particolare, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.
(122) La valutazione di cui alla decisione di avviare un procedimento, come indicato ai considerando 36 e 52 della presente decisione, è stata confermata. I beneficiari interessati dall’ambito della presente decisione sono operanti nel mercato altamente concorrenziale dei prodotti agricoli e nel settore forestale. A tal proposito occorre sottolineare che nel 2017 gli scambi di prodotti agricoli tra la Grecia e gli altri Stati membri ammontavano a quasi 4 miliardi di EUR per le esportazioni e a oltre 5 miliardi di EUR per le importazioni. Di norma i beneficiari avrebbero dovuto farsi carico autonomamente delle spese derivanti dai danni. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Grecia (cfr. i considerando da 85 a 89), la Commissione conclude che i regimi di aiuto in esame hanno migliorato la posizione concorrenziale dei beneficiari. Il fatto che la calamità naturale possa aver inciso sulla loro condizione è ancora una volta irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di una minaccia di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi intraunionali. Poiché sono aperti agli scambi intraunionali, inoltre, i settori agricolo e forestale sono sensibili alle misure che favoriscono le imprese di un determinato Stato membro. I regimi in questione minacciano pertanto di falsare la concorrenza nel mercato interno e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
(123) Quanto all’argomentazione addotta dalle autorità greche secondo cui i regimi di aiuto in questione non hanno migliorato la posizione dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti ma solo ripristinato la condizione di tali imprese ai livelli precedenti la calamità naturale, la Commissione rimanda alla sentenza del Tribunale nella causa Grecia/Commissione. In tale causa le autorità greche hanno argomentato che l’aiuto di Stato in questione compensava solo in parte i danni subiti dagli agricoltori a causa delle avverse condizioni meteorologiche e che aveva pertanto ripristinato la concorrenza. Il Tribunale ha respinto tale argomentazione e stabilito che l’adozione di misure unilaterali da parte degli Stati membri allo scopo di allineare le condizioni della concorrenza di un settore economico a quelle di altri Stati membri non nega la qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
(124) Nonostante le argomentazioni contrarie formulate al riguardo dalle autorità greche, le risultanze della decisione di avviare un procedimento relative alla sussistenza dell’aiuto in relazione alle garanzie statali (cfr. considerando da 38 a 53 della presente decisione) sono state confermate nel procedimento di indagine formale. I criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si applicano alle garanzie statali e sono soddisfatti anche in relazione a esse.
(125) Le garanzie sono state concesse direttamente dallo Stato attingendo a risorse statali e hanno arrecato un beneficio. Come indicato nella sezione 2.1 della comunicazione della Commissione sulle garanzie, tale beneficio risiede nel fatto che il rischio relativo alla garanzia veniva assunto dallo Stato. Tale rischio avrebbe dovuto in linea di principio essere remunerato con un adeguato corrispettivo (premio). Nel caso di specie i beneficiari non hanno versato alcun premio, tanto meno adeguato. Le basi giuridiche dei regimi in questione non prevedevano alcun obbligo di questo tipo e le autorità greche non hanno nemmeno tentato di sostenere il contrario. Si è quindi verificata una perdita di risorse per lo Stato, con un conseguente beneficio per i beneficiari. Ciò vale anche nel caso in cui risulti che alcuni beneficiari dei regimi non hanno mai ricevuto pagamenti in virtù della garanzia statale.
(126) I mutuatari hanno quindi ottenuto un beneficio dalle garanzie statali, in quanto non hanno dovuto versare alcun premio per poterne usufruire. Di conseguenza, nel caso di specie è soddisfatta la condizione secondo cui è necessario un vantaggio economico per accertare l’esistenza dell’aiuto. Riprendendo i pertinenti estratti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione sulle garanzie, la decisione di avviare un procedimento affermava che, rispetto a una situazione priva di garanzie, la garanzia statale consente ai mutuatari di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari (cfr. considerando 39 della presente decisione). Le autorità greche hanno contestato tale affermazione (cfr. considerando 95) argomentando che le garanzie statali non incidono sulle condizioni per la concessione di un prestito e che non è possibile effettuare alcun paragone con una situazione priva di garanzie in quanto gli enti creditizi chiedono sempre una garanzia a fronte dell’erogazione di un prestito. Tali argomentazioni non possono essere accolte. Poiché le garanzie offrono all’ente creditizio una maggiore certezza che il contratto di prestito con il mutuatario sarà onorato, esse per definizione migliorano le condizioni finanziarie dei prestiti. Ciò è particolarmente vero se, come indicato dalle autorità greche, gli enti creditizi si rifiutano di concedere prestiti in assenza di garanzie. In questi casi è solo grazie alle garanzie che il mutuatario ha accesso al prestito e può beneficiarne.
(127) Le autorità greche hanno escluso l’esistenza di benefici e il coinvolgimento di risorse statali argomentando che le garanzie statali venivano concesse sulla base di garanzie che tutelavano pienamente gli interessi dello Stato. Secondo le autorità greche lo Stato era tenuto a esercitare i diritti conferiti dalle garanzie nel caso in cui i beneficiari non fossero riusciti a rimborsare il prestito ricevuto. Tale argomentazione non può essere accolta. Anzitutto, come affermato nella decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 52 della presente decisione), nella sua decisione 2012/320/UE la Commissione ha respinto le medesime argomentazioni presentate dalle autorità greche e il Tribunale ha confermato l’impostazione della Commissione. Nella loro lettera del 23 settembre 2016 le autorità greche hanno fatto riferimento alla stessa decisione ministeriale n. 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006) già citata nella causa precedente per indicare che le autorità fiscali sono tenute a mettere in atto tutte le azioni legali necessarie per riscuotere gli importi versati dallo Stato a titolo di garanzia. Tuttavia, come già appurato in precedenza, l’unico riferimento alla decisione ministeriale n. 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006) contenuto nella base giuridica in oggetto consisteva nell’individuazione delle azioni che le banche devono intraprendere al fine di attivare la garanzia statale. Di fatto, la base giuridica dei regimi non contiene alcuna disposizione che preveda l’attivazione automatica dei contratti di garanzia nei casi in cui sono state versate garanzie statali. Inoltre, le garanzie non erano sempre richieste e permangono dubbi sul fatto che dovessero coprire l’intero ammontare del prestito in tutti i casi. Infine, la presenza di garanzie non può modificare la valutazione secondo cui i beneficiari hanno ottenuto un vantaggio a causa del fatto che non hanno dovuto pagare alcun premio per il rischio assunto dallo Stato attraverso le garanzie statali.
(128) Quanto alla selettività, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi intraunionali, la valutazione e le risultanze esposte ai considerando da 117 a 123 restano valide.
(129) Tuttavia, prima di giungere a una conclusione definitiva circa la sussistenza dell’aiuto in relazione alle garanzie statali, è necessario valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono di escludere l’esistenza di tale aiuto, secondo quanto indicato alla sezione 3.4 della comunicazione della Commissione sulle garanzie. La decisione di avviare un procedimento ha sollevato dubbi in merito al rispetto di almeno parte delle condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità greche. È opportuno sottolineare che queste condizioni sono cumulative, vale a dire che, in base alla valutazione di cui ai considerando da 124 a 128, il mancato rispetto di anche una sola di esse è sufficiente per considerare la garanzia statale un aiuto di Stato. Tale presupposto trova riscontro nel caso di specie, dato che i mutuatari non hanno dovuto versare alcun premio contrariamente a quanto prescritto dalla comunicazione della Commissione sulle garanzie. Si deve quindi concludere che i regimi non si autofinanziavano; che non era prevista alcuna revisione annuale dell’adeguatezza del livello dei premi; che le spese amministrative del regime non erano coperte e che non vi era alcuna remunerazione annua di un capitale adeguato. Inoltre, le basi giuridiche dei regimi non contenevano alcun riferimento alla possibilità di utilizzare, se del caso, premi esenti o premi unici per le PMI. Infine, non è stata precisata alcuna impresa ammissibile in termini di rating, pregiudicando di conseguenza la trasparenza generale dei regimi. Nessuno di questi elementi era contenuto nelle basi giuridiche dei regimi e le autorità greche non hanno fornito elementi di prova che attestassero il contrario.
(130) In ogni caso, a fini di completezza, la Commissione risponderà alle osservazioni presentate dalle autorità greche riguardo ad altre condizioni che dovevano essere rispettate perché si potesse escludere la sussistenza dell’aiuto di Stato in relazione alle garanzie statali.
(131) La Commissione resta del parare che i regimi fossero aperti alle imprese in difficoltà finanziarie, dato che le basi giuridiche dei regimi stessi non contenevano alcuna disposizione che le escludesse. Le autorità greche hanno indicato che, prima di concedere la garanzia statale, il consiglio di gestione e valutazione della responsabilità sulle garanzie dello Stato greco appurava la redditività dei beneficiari sulla base degli studi di redditività (trasmessi da quei beneficiari che erano tenuti a farlo) e degli altri documenti richiesti che venivano forniti. Tuttavia, solo i beneficiari che desideravano ristrutturare debiti di importo superiore ai 100000,00 EUR erano tenuti a presentare studi di redditività. Il consiglio in questione non poteva quindi valutare la redditività degli altri beneficiari sulla base di tale indicatore. Il fatto che le autorità greche considerassero modesti i debiti di importo superiore a 100000,00 EUR è irrilevante ai fini della valutazione che mira a stabilire se le imprese in difficoltà siano state escluse dai regimi.
(132) Le autorità greche hanno anche argomentato (cfr. i considerando 92 e 93) che le basi giuridiche dei regimi in esame erano diverse da quelle oggetto di valutazione nella decisione 2012/307/UE che secondo quanto appurato dalla Commissione si applicavano alle imprese in difficoltà (cfr. considerando 41). La Commissione ha esaminato le basi giuridiche dei regimi in questione e ha tratto la medesima conclusione. A tale proposito occorre sottolineare che lo studio di redditività teneva conto delle passività totali dei beneficiari in seguito alla ristrutturazione del debito secondo quanto previsto dal regime in questione. Di conseguenza, tale studio di redditività era solo limitatamente rilevante al fine di determinare se al momento della concessione delle garanzie statali, e non in una fase successiva, i beneficiari fossero imprese in difficoltà finanziarie.
(133) Infine, dato che, prima di essere definitivamente approvate, tutte le domande relative alla concessione di garanzie statali nel quadro dei regimi erano valutate dal consiglio di gestione e valutazione della responsabilità sulle garanzie dello Stato greco, la decisione di avviare un procedimento affermava che le autorità greche non avrebbero potuto successivamente dichiarare nulle ex tunc le garanzie statali approvate (cfr. considerando 49 della presente decisione). Le autorità greche hanno contestato tale risultanza (cfr. considerando 96 della presente decisione) asserendo che è possibile procedere a tale revoca retroattiva delle garanzie statali nel caso in cui le condizioni per la loro applicazione non siano successivamente rispettate dall’ente creditizio interessato. Questa argomentazione riguarda in definitiva la questione dell’imputabilità di tali garanzie statali. A tale proposito è opportuno sottolineare che l’aiuto si considera concesso al momento dell’erogazione della garanzia statale, non quando si ricorre alla garanzia o si effettuano i pagamenti. Inoltre, se la garanzia costituisca un aiuto di Stato o meno è una questione che deve essere valutata al momento della concessione della garanzia stessa. Di conseguenza, poiché il consiglio di cui sopra, che è un organo incontestabilmente statale, aveva precedentemente valutato le garanzie statali concesse nel quadro dei regimi in esame e le aveva ritenute conformi alle condizioni applicabili, tali garanzie non possono successivamente essere considerate non imputabili allo Stato e mai concesse. Chiaramente, la situazione sarebbe completamente diversa, nonché irrilevante ai fini della presente valutazione, nel caso in cui enti creditizi non soggetti al controllo dello Stato avessero interpretato in maniera erronea le pertinenti basi giuridiche e, in maniera indipendente dallo Stato, avessero concesso prestiti sulla base della presunta convinzione che questi rientrassero nell’ambito dei regimi in esame, nonostante le condizioni applicabili non fossero state rispettate.
(134) Alla luce di tali motivi la Commissione conclude che le compensazioni, sia sotto forma di abbuoni di interesse che di garanzie statali, erogate in applicazione dei regimi in esame alle imprese dei settori agricolo e forestale costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(135) Occorre pertanto valutare se possa essere applicabile una deroga al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Classificazione dei regimi come aiuti illegali
(136) Il procedimento di indagine formale ha confermato le risultanze della decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 54 della presente decisione). La Grecia non ha contestato che l’aiuto in questione è stato concesso senza essere prima notificato alla Commissione. Esso è pertanto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589. La Commissione si rammarica del fatto che le autorità greche non abbiano assolto l’obbligo di notifica dei regimi previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
(137) Occorre esaminare se l’aiuto illegale possa essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2 o 3, TFUE. Nella fase di valutazione preliminare del caso la Grecia ha invocato la compatibilità dei regimi in questione con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE come aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Durante il procedimento di indagine formale ha inoltre sostenuto che, in alternativa, i regimi di aiuto sarebbero compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE in quanto destinati a porre rimedio al grave turbamento dell’economia del paese.
(138) Quanto alla questione se i vasti incendi debbano essere classificati come calamità naturali, come sostenuto dalla Grecia, o come un evento eccezionale, la pertinente osservazione formulata nella decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 57 della presente decisione) è tuttora valida. A prescindere dalla classificazione degli incendi, la compatibilità sarà comunque valutata a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
(139) Le norme in materia di aiuti di Stato applicabili al caso di specie sono quelle che erano vigenti all’epoca della concessione dell’aiuto (cfr. considerando 58). Le norme di cui trattasi sono gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (gli orientamenti 2007-2013), e in particolare il capitolo V.B.2 per l’agricoltura e il capitolo VII per il settore forestale.
(140) Poiché il regime in questione non era precluso alle imprese in difficoltà (cfr. i considerando 40, 131 e 132), la precisazione di cui alla decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 59 della presente decisione) resta valida. Gli aiuti destinati alle imprese in difficoltà possono pertanto essere considerati compatibili solo se rispettano le condizioni di cui agli orientamenti S&R, applicabili all’epoca della concessione dell’aiuto. L’unica eccezione alla regola è rappresentata dagli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, cui non si applicano gli orientamenti S&R (cfr. i punti 19 e 20 di tali orientamenti). Per questo motivo la valutazione di cui ai considerando da 142 a 151, basata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, si applica a tutti i beneficiari indipendentemente dalla loro redditività all’epoca della concessione dell’aiuto. La valutazione di compatibilità effettuata ai considerando da 160 a 163 distingue tra imprese in buona salute finanziaria e imprese in difficoltà, alle quali si applicano gli orientamenti S&R.
(141) L’argomentazione delle autorità greche (cfr. considerando 98) secondo cui gli orientamenti andrebbero interpretati in conformità della deroga automatica di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non può essere accolta. Tale interpretazione è contraria alla giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell’Unione. A norma di tale giurisprudenza, l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che costituisce una deroga al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. In altre parole, la deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE è automatica nel senso che non spetta alla Commissione decidere la compatibilità di un aiuto di Stato che rientra nel suo ambito di competenza. Occorre tuttavia dimostrare che l’aiuto rispetta le condizioni della deroga, vale a dire che è effettivamente destinato a compensare i danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
(142) Quanto agli aiuti erogati nel settore agricolo, l’indagine formale condotta dalla Commissione ha portato alle medesime conclusioni, già tratte nella decisione di avviare un procedimento, per quanto riguarda il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella sezione V.B.2 degli orientamenti 2007-2013. Secondo gli orientamenti, a) la Grecia doveva dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra i danni e la calamità naturale o l’evento eccezionale, e b) gli aiuti non avrebbero dovuto determinare una sovracompensazione e avrebbero dovuto ovviare solamente ai danni causati dalla calamità naturale o dall’evento eccezionale. A tal fine la valutazione dei danni avrebbe dovuto essere quanto più precisa possibile e la conseguente compensazione avrebbe dovuto essere calcolata a livello di singolo beneficiario, detraendo al contempo dall’importo dell’aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative.
(143) Come indicato al considerando 61, a prescindere dal fatto che gli incendi del caso di specie siano considerati incendi boschivi di origine naturale, e quindi calamità naturali, o incendi che causano perdite estese, e quindi eventi eccezionali, le imprese che hanno subito danni legati agli incendi possono essere considerate beneficiari dell’aiuto alle condizioni di cui al considerando 141.
(144) Tuttavia, i regimi oggetto di valutazione non rispettano nessuna delle condizioni. Non precisano che cosa si intenda per danni e non richiedono che sia stabilito un nesso tra i danni subiti e gli incendi. Come esposto nel considerando 62, il testo delle basi giuridiche dei regimi indica chiaramente che l’unico nesso tra i beneficiari e gli incendi è rappresentato dal fatto che i primi dovevano essere stabiliti e operanti in una delle zone geografiche colpite dagli incendi, a prescindere dall’ubicazione della sede della loro impresa. Al posto del requisito relativo al nesso diretto tra i danni e gli incendi, i regimi di aiuto in esame hanno introdotto un nesso geografico generale tra il luogo in cui erano stabiliti i beneficiari e le zone in cui si sono verificati gli incendi, considerate da una prospettiva più ampia. Inoltre, secondo quanto esposto dalle autorità greche nelle loro osservazioni presentate il 23 settembre 2016, vi era la presunzione che a causa della gravità degli incendi tutte le imprese avessero subito danni. L’esame applicabile non era quindi quello atto a verificare l’esistenza di un nesso diretto tra i danni e gli incendi, bensì quello concernente la presunzione di pregiudizio. Pertanto, le misure hanno una portata troppo ampia e non possono essere considerate come un regime di aiuti destinato a porre rimedio a danni provocati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
(145) Le autorità greche hanno altresì contestato (cfr. considerando 99) la validità della risultanza della decisione di avviare un procedimento citata al considerando 63 della presente decisione. Esse hanno argomentato che l’eccezione prevista dalle basi giuridiche dei regimi, che contrariamente alla restante parte dei regimi imponeva improvvisamente ai beneficiari di dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra i danni subiti e gli incedi, indicava solo che in alcuni casi specifici erano richieste prove aggiuntive. È opportuno sottolineare che tale risultanza era accessoria alla questione di fondo, vale a dire la mancanza del requisito relativo al nesso diretto tra i danni e gli incendi nei regimi. La mancanza del nesso diretto è chiara ed è stata appurata al considerando 143. L’osservazione formulata dalle autorità greche è tuttavia accurata e di fatto conferma la risultanza presentata dalla Commissione nella sua decisione di avviare un procedimento. Di fatto l’eccezione imponeva ai beneficiari di presentare prove aggiuntive, contrariamente a quanto previsto per le altre componenti dei regimi, ossia richiedeva ai beneficiari di dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra i danni da loro subiti e gli incendi. Tale requisito non si applicava alla restante parte dei regimi.
(146) Inoltre, i regimi non prevedevano alcun metodo utile a condurre una valutazione quanto più precisa possibile dei danni subiti a causa degli incendi, né definivano i costi ammissibili sulla base di tali danni. È invece stato adottato un approccio arbitrario laddove l’entità dell’aiuto era determinata, in definitiva, dall’importo del prestito per il quale sono stati concessi l’abbuono di interesse e la garanzia statale, come descritto nella decisione di avviare un procedimento (cfr. considerando 64 della presente decisione). Di conseguenza, la Commissione conclude che l’aiuto era completamente dissociato dagli eventuali danni causati dagli incendi. La Grecia non ha contestato tale risultanza della decisione di avviare un procedimento.
(147) Le autorità greche non hanno nemmeno contestato la risultanza, di cui alla decisione di avviare un procedimento, secondo cui i regimi non prevedevano alcun meccanismo volto a evitare una sovracompensazione dei danni provocati dagli incendi a causa di altri aiuti o di pagamenti erogati per polizze assicurative (cfr. considerando 65).
(148) Infine, secondo quanto previsto ai sensi del punto 119 degli orientamenti 2007-2013, i regimi di aiuto avrebbero dovuto essere istituiti non più di tre anni dopo il verificarsi dell’evento e il relativo saldo avrebbe dovuto essere versato entro quattro anni dalla data dell’evento. La Commissione osserva che le basi giuridiche dei regimi in esame sono state modificate e integrate fino al 2015 (cfr. i considerando 9 e 10) e conclude pertanto che le autorità greche hanno creato nuovi elementi aggiuntivi di aiuto di Stato non conformi ai termini fissati al punto 119 degli orientamenti 2007-2013 e, di conseguenza, incompatibili con il mercato interno.
(149) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore forestale, durante l’espletamento dell’indagine formale relativa al caso di specie è emerso che i regimi avevano un carattere puramente compensatorio e non miravano a porre rimedio ai danni forestali provocati dagli incendi. Poiché all’epoca della concessione degli aiuti tali misure non erano disciplinate da alcun orientamento, esse sono valutate direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
(150) Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE sono presentate nel dettaglio al considerando 68. Deve esistere un nesso diretto tra i danni e la calamità naturale o l’evento eccezionale, la sovracompensazione dei danni deve essere evitata e gli aiuti erogati devono compensare solamente i danni causati dalla calamità naturale o dall’evento eccezionale. Gli aiuti erogati per singolo beneficiario, sotto qualsiasi forma, devono inoltre essere limitati ai danni materiali subiti. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui ai considerando da 144 a 147, prevista per il settore agricolo, si applica mutatis mutandis al settore forestale. I regimi non richiedevano che fosse dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra i danni e gli incendi, né prevedevano alcuna disposizione volta a evitare la sovracompensazione. Inoltre, tenuto conto della mancanza di qualsivoglia metodo utile per valutare i danni causati dagli incendi, le basi giuridiche dei regimi non potevano limitare gli aiuti ai danni materiali subiti.
(151) I regimi di aiuto in esame sono pertanto incompatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
(152) Le autorità greche hanno argomentato che, in alternativa, gli aiuti di Stato in questione potevano essere considerati compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE in quanto aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. A sostegno di tale argomentazione, con lettera del 9 marzo 2017 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione dati statistici relativi alla produzione agricola e al PIL in tutta la Grecia e nelle zone colpite dagli incendi. Hanno inoltre allegato una copia dello studio intitolato Forest fires: causes and contributing factors in Europe e fatto riferimento a un articolo comparso sulla stampa greca il 6 settembre 2007.
(153) La Commissione osserva che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono essere considerati compatibili con il mercato interno.
(154) Occorre tuttavia tenere conto del contesto e della ratio di tale disposizione, nonché della necessità di interpretare restrittivamente le deroghe al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il grave turbamento indicato in tale disposizione deve interessare l’intera economia dello Stato membro, non solo quella di una delle sue regioni o dei suoi settori. Laddove siano interessati solo determinati settori o regioni si applicherà solo l’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.
(155) Quanto ai dati statistici trasmessi dalle autorità greche il 9 marzo 2017, la Commissione conclude che tali dati non corroborano l’argomentazione di cui al considerando 152. In particolare, sebbene dai dati emergano alcune fluttuazioni nella produzione (sia aumenti che cali delle produzioni agricola e totale nel periodo 2007-2009), essi non mostrano alcun turbamento dell’intera economia greca, tanto meno di grave entità. Non vi è inoltre alcuna indicazione che dimostri che le eventuali incidenze sulla produzione in Grecia siano attribuibili agli incendi del 2007. Infine, i dati statistici trasmessi dalle autorità greche riguardano un periodo di soli tre anni (2007-2009); non forniscono pertanto indicazioni sufficienti sull’evoluzione a lungo termine della produzione agricola né sull’incidenza di questa sulla produzione totale in Grecia nel periodo successivo agli incendi.
(156) A fini di completezza, la Commissione ha analizzato i dati statistici relativi alla produzione in Grecia (sia agricola che totale, in tutti i settori industriali) pubblicati da Eurostat.
(157) Per quanto riguarda la produzione agricola totale in Grecia, i dati statistici indicano chiaramente che il calo della produzione ha fatto seguito a una tendenza di più lunga durata, iniziata nel 2005 e protrattasi fino alla fine del 2007. Inoltre, dal grafico di cui sotto emerge chiaramente che la produzione agricola totale in Grecia è cresciuta in modo continuo e costante dall’inizio del 2008 fino al 2010. La Commissione conclude pertanto che non vi sono elementi che dimostrino che gli incendi del 2007 hanno avuto una grave incidenza negativa sulla produzione agricola totale della Grecia.
(158) Infine, la Commissione osserva che nel periodo 2007-2009 la produzione totale in Grecia è aumentata in modo costante fino al 2009, anno in cui la Grecia è stata colpita dalla crisi finanziaria. Di conseguenza, i dati disponibili non dimostrano che gli incendi hanno avuto un’incidenza significativa sull’economia greca nel suo complesso. Fonte: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/teina442_r2).
(159) L’argomentazione presentata dalle autorità greche al considerando 152 deve quindi essere respinta.
(160) Nella sua decisione di avviare un procedimento la Commissione ha altresì valutato la possibile compatibilità dei regimi in esame ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE come aiuti destinati a promuovere o agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche. Le autorità greche non hanno presentato alcuna argomentazione, nemmeno nella fase di indagine formale, a sostegno della compatibilità dei regimi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, mentre hanno escluso che anche le imprese in difficoltà possano aver beneficiato dei regimi. Ciò spiega il motivo per cui queste autorità non hanno mai tentato di sostenere l’applicabilità e il rispetto degli orientamenti S&R. Tuttavia, nella decisione di avviare un procedimento la Commissione ha condotto tale valutazione a fini di completezza. La presente decisione riesamina brevemente le risultanze di cui alla decisione di avviare un procedimento, in quanto confermate durante l’indagine formale.
(161) Le imprese in buona salute finanziaria che hanno beneficiato dei regimi in questione hanno ricevuto aiuti al funzionamento, che non possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
(162) Quanto alle imprese in difficoltà alle quali sono stati concessi aiuti in esecuzione dei regimi in esame, la valutazione deve essere effettuata conformemente agli orientamenti S&R (cfr. i considerando 59 e 73). Come già indicato nella decisione di avviare un procedimento, la valutazione non è limitata alle PMI in quanto i regimi erano aperti a tutte le imprese.
(163) In considerazione delle caratteristiche dei regimi in esame, che prevedevano la concessione di aiuti a lungo termine senza richiedere alcun piano di ristrutturazione, senza adottare misure per minimizzare gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e senza condizioni che impedissero ai beneficiari di utilizzare gli aiuti per finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell’impresa, i regimi non sono conformi agli orientamenti S&R, come esaminato nel dettaglio nella decisione di avviare un procedimento (cfr. i considerando da 72 a 78 di tale decisione).
(164) A fini di completezza, la Commissione osserva che durante il procedimento di indagine formale sono state confermate le risultanze, di cui alla decisione di avviare un procedimento, relative all’incompatibilità delle altre deroghe al divieto di concedere aiuti nel quadro dei regimi in esame previste dall’articolo 107 TFUE (di cui ai considerando 81 e 82 della presente decisione). Fatta salva la deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la cui applicabilità al caso di specie è stata trattata ai considerando da 153 a 159, né le autorità greche né altre parti hanno sostenuto il contrario.
(165) Infine, le basi giuridiche dei regimi non contenevano alcuna disposizione avente l’effetto di garantire il rispetto del principio Deggendorf, secondo il quale le imprese che hanno beneficiato di un precedente aiuto dichiarato incompatibile dalla Commissione non avrebbero potuto ricevere gli aiuti erogati nel quadro dei regimi in esame finché non avessero rimborsato l’importo di tale aiuto. Questo principio non si applica agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Di conseguenza, a causa del mancato rispetto di tale principio, nessuna delle basi giuridiche esaminate poteva giustificare la concessione di aiuti in esecuzione dei regimi in oggetto.
CONCLUSIONE
(166) La Commissione ritiene che i regimi di aiuto istituiti ai sensi della decisione ministeriale n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (con successive modifiche) sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie dello Stato greco costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione constata che la Grecia ha dato illegalmente esecuzione ai regimi di aiuto in esame, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La precedente analisi indica che gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.
(167) Ne consegue in particolare che gli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a Sogia Ellas e relative controllate sotto forma di abbuoni di interesse in esecuzione dei regimi di cui al considerando 166 sono illegali e incompatibili con il mercato interno.
RECUPERO
(168) Poiché gli aiuti sono illegali e incompatibili con il mercato interno, la Grecia dovrebbe porre fine ai regimi di aiuto e recuperare dai beneficiari le somme erogate, salvo che siano state destinate a un progetto specifico che, all’epoca della concessione, rispettava tutte le condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria, del regolamento de minimis o di un regime di aiuti approvato dalla Commissione.
(169) Quanto alle osservazioni formulate dalle autorità greche in merito all’assoluta impossibilità di recuperare gli aiuti di Stato (cfr. i considerando 101 e 102), esse non sono pertinenti ai fini della valutazione di compatibilità di cui alla presente decisione ma mirano piuttosto, in maniera esplicita, a far sì che la Commissione non ingiunga alla Grecia il recupero degli aiuti incompatibili. A tal fine le autorità greche hanno fatto riferimento alla prassi decisionale adottata in precedenza dalla Commissione (cfr. considerando 102).
(170) Nella fase attuale la Commissione non accoglie l’argomentazione greca secondo cui il recupero degli aiuti è assolutamente impossibile. Affinché ciò avvenga è necessario che, dopo un esame minuzioso della Commissione, siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di recupero. Il recupero avrebbe potuto essere considerato obiettivamente e assolutamente impossibile da realizzare solo se la Commissione avesse accertato, in seguito a tale esame minuzioso, l’assenza di soluzioni alternative che consentono un recupero, anche solo parziale, degli aiuti illegali in questione. Nel caso di specie la Grecia non ha escluso soluzioni alternative per un recupero quantomeno parziale, limitandosi solamente ad addurre che non è possibile ottenere, in assenza dei pertinenti registri e documenti, le informazioni necessarie circa i danni imputabili in modo diretto e indiretto agli incendi. Non è chiaro, ad esempio, se i danni possano essere stimati sulla base di fotografie aeree scattate all’epoca degli incendi, registri pubblici o altri mezzi. In questa fase non può pertanto essere accolta la richiesta di non ingiungere il recupero degli aiuti di Stato incompatibili.
(171) Quanto alle decisioni precedentemente adottate dalla Commissione, in conformità della giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell’Unione occorre sottolineare che il concetto di aiuto di Stato deve essere applicato a una situazione oggettiva, che viene valutata nel momento in cui la Commissione adotta la propria decisione e che dipende soltanto dalla questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio a una o a talune imprese. Di conseguenza, le precedenti decisioni della Commissione non possono essere un fattore decisivo.
(172) A tale riguardo la Commissione è vincolata unicamente dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/1589. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura sul recupero degli aiuti, pertanto, la Commissione è tenuta a ingiungere il recupero degli aiuti incompatibili. Inoltre, la prescrizione per il recupero degli aiuti è di dieci anni e, come disposto all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589, il conteggio riparte dall’inizio a seguito di ogni interruzione. I regimi di aiuto in questione sono stati istituiti il 25 agosto 2007, mentre la prima azione intrapresa al riguardo dalla Commissione è stata la lettera che ha inviato alle autorità greche il 25 luglio 2014 chiedendo informazioni sul caso.
(173) A ogni modo, nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni che giustificavano la decisione di non ingiungere il recupero nei casi citati dalla Grecia (cfr. considerando 102). Nel caso SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), tra l’altro, le calamità naturali si sono verificate più di 10 anni prima della data della decisione; in alcuni casi si arriva anche a 25 anni prima. Nel caso di specie gli incendi sono invece avvenuti alla fine del 2007, e le autorità greche erano consapevoli del fatto che la Commissione stava esaminando i regimi in questione fin dalla metà del 2014. Per questi motivi la Commissione non può accogliere la richiesta delle autorità greche di non ingiungere il recupero degli aiuti incompatibili nel caso in esame.
(174) Di conseguenza, ai sensi del paragrafo 42 della comunicazione della Commissione Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, andrebbe stabilito un termine entro il quale la Grecia dovrebbe dare piena esecuzione al recupero. Gli importi da recuperare andrebbero maggiorati dei relativi interessi ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
(175) La presente decisione andrebbe attuata immediatamente, salvo per gli aiuti che, all’epoca in cui sono stati concessi, rispettavano tutte le condizioni di cui al pertinente regolamento de minimis [cfr. articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio] o ai regolamenti di esenzione per categoria. In particolare, gli aiuti individuali concessi a titolo dei regimi oggetto della presente decisione che, alla data in cui sono stati concessi, soddisfacevano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 702/2014 o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato dovrebbero essere ritenuti compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I regimi di aiuto istituiti ai sensi della decisione ministeriale n. 36579/B.1666/27.8.2007 (con successive modifiche) sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie concessi dalla Repubblica ellenica costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali regimi di aiuto di Stato sono stati attuati illegalmente dalla Repubblica ellenica, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e sono incompatibili con il mercato interno. La presente decisione si applica solo alle attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ossia i prodotti elencati nell’allegato I TFUE a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e al settore forestale, secondo quanto definito da Eurostat. Lascia pertanto impregiudicati i possibili aiuti concessi ad altri settori dell’economia conformemente ai regimi di aiuto in questione.
Articolo 2
1. La Repubblica ellenica è tenuta a far rimborsare gli aiuti di cui all’articolo 1 dai beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sulle somme da recuperare sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Repubblica ellenica cessa di concedere il beneficio dei regimi di cui all’articolo 1 e annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti erogati nel quadro dei regimi di cui all’articolo 1 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
Gli aiuti non costituiscono un aiuto di Stato se, all’epoca in cui sono stati concessi, rispettavano le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98, applicabile al momento della concessione degli aiuti.
Articolo 4
Gli aiuti individuali concessi a titolo delle misure di cui all’articolo 1 che, alla data in cui sono concessi, soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 702/2014 o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti.
Articolo 5
1. Il recupero degli aiuti concessi a norma dei regimi di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Repubblica ellenica garantisce la piena attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 6
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica ellenica trasmette le seguenti informazioni:
a) l’elenco dei beneficiari dell’aiuto di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo ricevuto da ciascuno di essi;
b) l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare da parte di ogni beneficiario dell’aiuto che non rientri nell’ambito di applicazione della norma de minimis del regolamento (UE) n. 702/2014 o di qualsiasi regime di aiuti approvato;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.
2. La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 7
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2019 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione