Regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/94@2020-01-22/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) Con decisione (UE) 2019/2145, il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (l’accordo).
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina.
(3) Conformemente all’accordo, l’Unione deve aumentare di 50000 tonnellate il contingente tariffario per le carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate e per le altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus, con codici NC corrispondenti al numero d’ordine 09.4273 stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione.
(4) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo.
(5) L’accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. Per l’anno contingentale 2020 i quantitativi supplementari di prodotti a base di carni di pollame per il contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo devono essere calcolati proporzionalmente, tenendo conto della data di entrata in vigore dell’accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1° gennaio 2021 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di prodotti a base di carne di pollame previsti dall’accordo.
(6) Il quantitativo supplementare del contingente per i prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina in forza dell’accordo dovrebbe essere messo a disposizione dal 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’accordo. A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il contingente di prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina è gestito su base trimestrale.
(7) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, le domande di diritti d’importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascun trimestre. Pertanto, per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2020 il periodo di presentazione delle domande sarà già scaduto alla data di entrata in vigore dell’accordo. Occorre dunque fissare, per i primi sette giorni del febbraio 2020, un periodo supplementare di presentazione delle domande di diritti d’importazione corrispondenti al quantitativo supplementare del contingente assegnato nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra 1o febbraio e il 31 marzo 2020.
(8) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d’importazione dimostrano di aver importato un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 02109939, 160231, 160232 o 16023921 (in seguito il quantitativo di riferimento), a norma delle disposizioni doganali pertinenti; tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione delle importazioni precedenti sarà stata già presentata dai richiedenti che hanno presentato domande di diritti di importazione nel dicembre 2019 per un quarto del quantitativo iniziale di 19200 tonnellate messo a disposizione nel dicembre 2019. Tuttavia, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2020 previsto dall’accordo è di 65033 tonnellate. Sussiste pertanto il rischio che la dimostrazione delle importazioni precedenti presentata dai richiedenti di diritti d’importazione nel dicembre 2019 non tenga conto dell’aumento dei quantitativi contingentali previsto dall’accordo. È quindi opportuno aprire, per i richiedenti che hanno dimostrato importazioni precedenti nel dicembre 2019, un periodo supplementare per presentare la dimostrazione aggiuntiva delle importazioni precedenti.
(9) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d’importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Al fine di applicare un quadro coerente al periodo supplementare per presentare domande aperto dal presente regolamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al periodo supplementare per presentare domanda di diritti di importazione corrispondente al quantitativo supplementare del contingente nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078.
(11) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020
1. In deroga all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8333 tonnellate.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d’importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020.
3. In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 02109939, 160231, 160232 o 16023921 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.
Articolo 3 Domande di diritti d’importazione presentate nel febbraio 2020
Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d’importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.
Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020 Per la Commissione La president Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente. Numero d'ordine Codici NC Designazione Periodo d'importazione Quantitativo in tonnellate (peso netto) Dazio applicabile (EUR/t) 09.4273 02071130 02071190 020712 02071310 02071320 02071330 02071350 02071360 02071370 02071399 02071410 02071420 02071430 02071450 02071460 02071470 02071499 020724 020725 02072610 02072620 02072630 02072650 02072660 02072670 02072680 02072699 02072710 02072720 02072730 02072750 02072760 02072770 02072780 02072799 02074130 02074180 020742 02074410 02074421 02074431 02074441 02074451 02074461 02074471 02074481 02074499 02074510 02074521 02074531 02074541 02074551 02074561 02074581 02074599 02075110 02075190 02075290 02075410 02075421 02075431 02075441 02075451 02075461 02075471 02075481 02075499 02075510 02075521 02075531 02075541 02075551 02075561 02075581 02075599 02076005 02076010 ex-020760 21 02076031 02076041 02076051 02076061 02076081 02076099 02109939 160231 160232 16023921 Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus anno 2020 dal 2021 65033 70000 0 09.4274 020712 Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate 20000 0