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Regolamento (UE) 2021/1069 del Consiglio del 28 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1579 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

In vigoreVersione 2021-06-28dal 2021-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1069@2021-06-28/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2020/1579
    2. Articolo 2 Modifica del regolamento (UE) 2021/92
    3. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. PARTE A
  5. PARTE B
  6. PARTE C
  7. 6. Tabella A Tabella B

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Il 28 maggio 2021 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico riveduto sulle catture di aringa del Golfo di Botnia per il 2021, con cui si aggiorna il dato relativo alle catture e si innalza alla categoria 1 il parere relativo al rendimento massimo sostenibile (MSY). È pertanto opportuno modificare di conseguenza le possibilità di pesca per l’aringa del Golfo di Botnia come pure il regolamento (UE) 2020/1579.

(2) Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(3) Conformemente al parere del CIEM del 13 aprile 2021, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) non dovrebbero superare le 106715 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022. È opportuno pertanto fissare, per tale periodo, le possibilità di pesca per lo spratto a 87186 tonnellate nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e a 19529 tonnellate nella divisione CIEM 3a, in linea con il rendimento massimo sostenibile.

(4) Il regolamento (UE) 2021/92 fissa a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per tale stock alla fine di giugno 2021. Per garantire che l’attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base del parere scientifico più recente, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 5744 tonnellate sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2020.

(5) È opportuno modificare le cifre di cui all’allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2021/92 al fine di rispecchiare gli accordi conclusi tra alcuni Stati membri per il trasferimento temporaneo tra di essi, esclusivamente per il 2021, di determinati valori riferiti alla capacità di allevamento e al quantitativo di tonno rosso che può essere immesso. Tali modifiche sono state notificate alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) per mezzo di un piano di allevamento dell’Unione modificato e non incidono sui valori totali delle capacità di allevamento e di immissione dell’Unione nella zona della convenzione ICCAT.

(6) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2020/1579 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura per l’aringa del Golfo di Botnia si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, al fine di consentire l’avvio della campagna di pesca dello spratto e dell’acciuga nei tempi stabiliti, vale a dire il 1o luglio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2020/1579

Il regolamento (UE) 2020/1579 è modificato come indicato nella parte A dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è modificato come indicato nelle parti B e C dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente M. do C. Antunes

ANNEX

ALLEGATO

PARTE A

Nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1579, la tabella sulle possibilità di pesca relative all’aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente: Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.) Finlandia 96321 TAC analitico. Svezia 21164 Unione 117485 TAC 117485

PARTE B

L’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) la tabella sulle possibilità di pesca relative allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente: Specie: Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus Zona: 3a (SPR/03 A.) Danimarca 13086 TAC analitico Germania 27 Svezia 4951 Unione 18064 TAC 19529

2) la tabella sulle possibilità di pesca relative allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente: Specie: Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus Zona: Acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C) Belgio 993 TAC analitico Danimarca 78553 Germania 993 Francia 993 Paesi Bassi 993 Svezia 1330 Unione 83855 Norvegia 0 Isole Fær Øer 0 Regno Unito 3331 TAC 87186

3) la tabella sulle possibilità di pesca relative all’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente: Specie: Acciuga Engraulis encrasicolus Zona: 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) Spagna 2747 TAC precauzionale Portogallo 2997 Unione 5744 TAC 5744

PARTE C

Nell’allegato VI del regolamento (UE) 2021/92 il punto 6 è sostituito dal seguente:

6. Tabella A Tabella B

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso Numero di allevamenti Capacità (in tonnellate) Spagna 10 11852 Italia 13 9564 Grecia 2 2100 Cipro 3 3000 Croazia 7 7880 Malta 6 14511 Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) Spagna 6850 Italia 1739,5 Grecia 785 Cipro 2195 Croazia 2947 Malta 10260,5 Portogallo 350

Versioni

  1. 2021-06-28