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Regolamento (UE) 2021/1109 della Commissione del 1o luglio 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per determinate navi battenti bandiera italiana

In vigoreVersione 2021-07-01dal 2021-07-08
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1109@2021-07-01/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Esaurimento dello sforzo
    2. Articolo 2 Divieti
    3. Articolo 3 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio fissa le possibilità di pesca per il 2021.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito relativo al gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM, applicabile alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, si ritiene raggiunto per il 2021.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Esaurimento dello sforzo

Lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all’Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM di cui all’allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2 Divieti

Le attività di pesca del gruppo di stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2021 Per la Commissione a nome della presidente Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

N. 10/TQ90 Stato membro Italia Codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR4 Gruppo di stock Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11 Lunghezza fuori tutto delle navi interessate ≥ 24 metri Data di chiusura 15.6.2021

Versioni

  1. 2021-07-01